Anno 1 (Volume 1)

“Non per profitto”

Recensione - “Non per profitto” (Martha C. Naussbaum, Il mulino, Bologna 2011)
 

Ovvero, la riscossa e il riscatto della poesia, il senso socialmente utile di conoscere filosofi e letterati classici perché le democrazie hanno bisogno di una formazione scolastica umanistica.

Volontariato e istituzioni. Uno schema per il futuro

1. Da trent’anni

La vicenda storica del volontariato contemporaneo nel nostro paese si svolge dalla metà degli anni Settanta dello scorso secolo. Organizzazioni caritative, naturalmente, esistevano già prima: alcune risalenti addirittura all’Ottocento, ma è nel 1975 che si riuniscono a Napoli alcune centinaia di dirigenti di gruppi di volontariato con l’intento di costruire un “movimento” adeguato alla crisi della politica manifesta in quel decennio. Anima quel progetto un’idea politica nuova: è possibile fare direttamente nel sociale attività per indirizzare e addirittura “vincolare” i governi del territorio. L’impatto sui governi istituzionali è dato dalla capacità di intervenire in autonomia e con risorse proprie nelle politiche sociali, sempre meno garantite dall’azione pubblica.
 
In pochi anni centinaia di gruppi di volontariato si raccolgono e si danno strumenti di organizzazione, di formazione e ricerca comune, di coordinamento (MOVI, FIVol, Convol). Padre spirituale riconosciuto è don Giovanni Nervo, allora direttore della Caritas. Infaticabile costruttore di quegli strumenti collettivi è il laico Luciano Tavazza. Sociologi come Ardigò, poi Donati e Colozzi, elaborano teoriche di riferimento. Giuristi e parlamentari come Lipari e Maria E. Martini accompagnano la crescita e propongono strumenti legislativi di sostegno. Le attività del volontariato impegnano più di un milione di individui attivi (non solo cattolici ma anche della sinistra) e forse sono qualche decina di milioni le persone raggiunte e sostenute da tale tipo di intervento non-profit. I “volontariati”  conquistano una legge nazionale di sostegno (266/1991) da cui discendono poi molte leggi regionali dello stesso segno. Parallelamente le cooperative sociali conquistano una analoga legge promozionale di settore, infine l’insieme di attività che appaiono “socialmente utili” (ONLUS) sono destinatarie di un’altra legge che assicura vantaggi fiscali.  Il volontariato dunque assume ruolo di “apripista” e forza trainante verso l’universo di associazioni che poi confluiranno in una organizzazione comune di “Terzo Settore” (1994: nascita del Forum TS). Tutte queste esperienze infine saranno protagoniste nella seconda metà di quel decennio Novanta del dibattito culturale relativo alla “sussidiarietà orizzontale” come motore di un diverso sviluppo nel territorio, che poi sarà recepito dalla revisione costituzionale relativa al Titolo V nel 2001, in particolare scritto nell’art.118, comma quarto.

L’indicazione costituzionale introduce una correzione e una tensione con il sistema che s’era costruito negli anni immediatamente precedenti, con le leggi di settore: ma sono dieci anni che questa tensione non riesce a fissare un indirizzo largamente condiviso. E questo è problema cruciale, per intendere in che senso il rapporto volontariato/istituzioni debba essere configurato oggi e negli anni a venire (mi permetto di rinviare al volume curato da me e G. Arena, Il valore aggiunto, Carocci 2010).
 

Perché occorre discutere ancora di sussidiarietà

Dedico questo intervento a spiegare perché mi sembra importante che l’argomento della sussidiarietà sia affrontato – e continui a essere affrontato, anche in futuro – come stiamo facendo oggi: raccogliendo ‘casi’ sui quali ragionare; e raccogliendoli, anche, per mezzo di procedure ‘concorsuali’, che sollecitino i cittadini a esprimere capacità ideative (progettuali, propositive) oltreché realizzative (che in ogni caso, beninteso, non devono mancare). In estrema sintesi, la ragione sta nel fatto che la sussidiarietà non è una ‘ricetta’, bensì uno ‘schema’. Attribuisco a questa affermazione un significato piuttosto impegnativo, e anche un po’ scabroso, che cerco di chiarire.

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Censimento delle istituzioni nonprofit 2012: istruzioni per l’uso

Nel corso del 2012 l’Istat realizzerà il censimento delle istituzioni nonprofit (in ottemperanza dell’art. 50, della Legge 122/10), che, sebbene possa essere percepito dai cittadini come un ulteriore incombenza burocratica a cui peraltro si è obbligati a rispondere, avrà sicuramente ricadute positive sul settore. Innanzitutto perché oltre a fornire una rappresentazione multidimensionale del settore (economica, capitale sociale, ecc.), il censimento consentirà di qualificare il contributo che le istituzioni senza fini di lucro svolgono nel promuovere la coesione sociale e il benessere nel nostro paese.

I Centri di Servizio per il Volontariato. Una riflessione.

Ad oltre dieci anni dallo loro costituzione i Centri di servizio del volontariato possono e debbono riflettere sulla loro esistenza, sul loro ruolo e funzione. Ciò si deve fare non costretti dalla crisi finanziaria che incombe - dalla quale non si esce con i provvedimenti adottati dal Governo, né quello nazionale né quello dell’Unione - e che determina un ridimensionamento delle risorse che le Fondazioni bancarie destinano, ai sensi dell’art. 15 della legge sul volontariato. Se fosse solo questo l’elemento che determina una presa di coscienza, che riteniamo necessaria, ci si muoverebbe in un orizzonte molto limitato e condizionati dalle contingenze che non aiutano a analizzare per progettare.

La vita e la crescita dei Centri di servizio è diversificata sul territorio nazionale e varia secondo i tempi, le modalità e la diversa disciplina delle Regioni  chiamate a dare attuazione alla legge-quadro sul volontariato del 1991.

I Csv nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno

Il processo di costituzione dei Centri di Servizio al Volontariato, in particolare nel meridione, è stato lento e non privo di contrasti, anche interni allo stesso mondo del volontariato che si è visto imporre l’art. 15 della L.266/91 istitutivo dei CSV, senza una preventiva concertazione. Per quanto l’articolo in questione appaia coerente con la ratio della legge, infatti, il mondo del volontariato avrebbe voluto, correttamente, una condivisione del percorso, in particolare in una materia così importante. Allo stesso modo avrebbero auspicato un maggiore coinvolgimento sia le Fondazioni di origine bancaria, sia le stesse regioni comunque coinvolte dal dettato normativo.

La scelta di imporre l’art.15 ha invece determinato non pochi ostacoli applicativi conseguenti ai diversi ricorsi presentati presso TAR e Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni e Casse di Risparmio. La giurisprudenza si è quindi vista più volte interpellata, nelle sue massime espressioni, sulla materia in questione, sancendo anche, con le diverse decisioni assunte, principi rilevanti.
Di particolare importanza, tra gli altri, è quanto espresso dalla Suprema Corte che, nel rigettare i ricorsi delle Regioni, sanciva il principio che l’azione volontaria rappresenta un diritto dei cittadini esigibile su tutto il territorio nazionale, e come tale deve essere garantito dalla Stato ad ogni latitudine.
A causa del contenzioso e delle lungaggini burocratiche, si è quindi dovuto aspettare sino al 1997 per vedere l’istituzione dei primi centri, quasi sette anni dopo la pubblicazione della legge, a seguito dell’entrata in vigore del DM del 08/10/1997 sottoscritto dall’allora ministro Livia Turco.

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Un patrimonio di sussidiarietà da non disperdere

Introduzione [*]

La riflessione proposta in questo scritto parte dall’art. 15 della legge sul volontariato e dalla applicazione che ad essa è stata data attraverso il DM 8 ottobre del 1997. Il legislatore dal 1991, a ben vedere, ha imposto a soggetti della comunità civile, ossia alle fondazioni di origine bancaria e alle casse di risparmio, di destinare una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi speciali per il volontariato presso le Regioni; e ciò al fine di istituire i Centri di servizio (CSV) a disposizione delle Organizzazioni di volontariato (ODV), e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Un complesso di norme e regole che ha, quasi per caso, creato un meccanismo di sussidiarietà interessante e che i diversi soggetti – fondazioni, CoGe e CSV – dovrebbero cercare di preservare e far funzionare al meglio, se hanno davvero a cuore il principio di sussidiarietà orizzontale [1].

Intervista a Marco Granelli

D: Alla fine dello scorso anno sono stati eletti i nuovi organi sociali di Csvnet e il nuovo Presidente, Stefano Tabò. Per la prima volta dalla sua fondazione, quest’organismo non vede la tua presenza. E’ un’avventura, quella tua nel mondo dei Csv, iniziata con l’elezione a Presidente del Csv di Milano nel 1997 (che insieme agli altri Csv lombardi era sorto grazie all’azione coordinata tra Forum regionale del TS ed Odv regionali nel corso del 1996/97), proseguita con la nomina a portavoce del Collegamento nazionale dei Csv nel 1999 e infine a Presidente di Csvnet[1]. Se dovessi tirare le fila di quell’esperienza, anche in relazione all’impegno per la tua comunità, per il tuo comune che oggi assolvi, sinteticamente cosa pensi abbia significato per te, cosa ti ha dato.

 

Centri di Servizio per il Volontariato: c'è un futuro?

Questo numero di Non per profitto affronta a nostro avviso una tematica essenziale per lo sviluppo del mondo del volontariato e del TS, quella della storia, funzione e delle prospettive del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (Csv). Lo facciamo pubblicando ora solo una parte dei saggi e delle ricerche a cui stiamo lavorando, con lo scopo di suscitare, a partire dai saggi ora pubblicati, un pubblica discussione, che su vari punti mancanti completi il lavoro delineando così analisi e prospettive largamente condivise.

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Storia e prospettive del sistema dei Csv

1. La crisi dello Stato sociale e la legislazione sul TS

La produzione normativa sul Terzo Settore (da qui in avanti TS), avviatasi con la legge quadro del volontariato 266/1991 [1] e ancora in corso, rappresenta sicuramente un’innovazione legislativa di portata storica, anche se i più non sembrano rendersene conto. Ciò è vero non solo perché veniva superata la totale noncuranza del legislatore italiano dei decenni precedenti riguardo il fenomeno del volontariato e dell’associazionismo sociale(altra cosa è la produzione normativa sulle IPAB e tanto più il dettato del Codice Civile in materia, che tratta l’associazionismo e il non profit in termini del tutto marginali), ma anche perché le leggi

 
 
 

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