Statuto di ResPolis

STATUTO
dell'Associazione culturale ResPolis, Ricerche e studi politici e sociali

Art. 1  Costituzione
E' costituita con sede legale in Messina, l'Associazione culturaleResPolis, Ricerche e studi politici e sociali, più avanti chiamata per brevità Associazione.
ResPolis, è un'Associazione di persone, avente carattere culturale e senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni at­tività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare la democrazia politica, sociale e la cittadinanza attiva.
Per il suo funzionamento l’Associazione:
-          si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, promuovendo così l'impegno volontario da parte dei singoli,
-          può ugualmente avvalersi di prestazioni professionali anche da parte di soci purché queste siano deliberate dagli organismi come strumenti utili a raggiungere le finalità statutarie.
Art. 2  Finalità e Attività
L’Associazione garantisce pari condizioni di accesso a tutti i cittadini che intendano partecipare alle iniziative da essa promosse senza alcuna discriminazione.
In particolare l’Associazionepotrà:
a) promuovere, realizzare, editare, distribuire pubblicazioni che avranno per oggetto la riflessione e l’analisi sui temi concernenti il volontariato, il terzo settore ed il rapporto di questi e tra questi con la società.
b) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
c) realizzare ed attuare studi e ricerche;
d) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione utili alle organizzazioni  di volontariato, all'associazionismo e al terzo settore nazionali e locali;
e) promuovere lo sviluppo e realizzare attività di formazione e qualificazione del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore;
f) promuovere iniziative e forme di collaborazione solidale e di intesa tra le associazioni, le organizzazioni del terzo settore a livello europeo e internazionale, nazionale e locale;
h) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie l’Associazionepotrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato.
Tra esse particolare attenzione sarà posta alla eventuale nomina di un Comitato Scientifico con il compito di accompagnare e sostenere l’elaborazione culturale e politica dell’Associazione.
Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, Centri di servizio per il volontariato, istituzioni pubbliche, enti, movimenti, fondazioni, imprese, cittadini singoli o riuniti in comitati o gruppi spontanei, ed ogni altra struttura privata o pubblica con cui gli organismi sociali intendano validamente interagire a norma del presente statuto e della legislazione vigente.
Art. 3  Soci
In qualità di soci possono aderire all’Associazione i cittadini italiani e stranieri.
La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente statuto, è inoltrata al Comitato Direttivo, che la sottopone con proprio parere all'Assemblea, che si esprime entro tre mesi dal ricevimento.
La qualità di socio si perde per: dimissioni o decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
I soci hanno diritto a:
a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di ResPolis, ricerche e studi politici e sociali, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
b) eleggere gli organi sociali;
c) decidere su ammissione e decadenza dei soci.
Sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le deli­bere degli organi dirigenti.
Art. 4  Organi Sociali
Sono organi di ResPolis, ricerche e studi politici e sociali:
a)      l’Assemblea;
b)      il Comitato direttivo;
c)      il Presidente;
d)     il Direttore;
e)      il Collegio dei sindaci revisori;
Art. 5 Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci.
Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare singoli e rappresentanti di organismi, o altri soggetti competenti per le tematiche di cui alle finalità del presente statuto, in quanto invitati dal presidente e perciò con diritto di parola ma senza diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei soci, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida in presenza dei tre quarti dei suoi membri, in seconda convocazione con la metà degli associati.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Compiti dell’assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) definire il programma generale annuale di attività dell’Associazione;
b) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) determinare il numero dei componenti il Comitato direttivo che potrà variare da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri;
d) eleggere il Comitato direttivo sulla base del programma di attività e il preventivo di cui ai punto a) e b);
e) nominare i componenti dei Sindaci revisori; qualora l’entità del bilancio richieda l’esistenza e il funzionamento di un organo di controllo,
f) discutere e deliberare, con voto a maggioranza semplice dell’organismo, le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo, per il funzionamento della rivista;
g) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
h) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Compiti dell’assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
i) modifica dello statuto;
l) scioglimento dell’Associazione.
Art. 6 Comitato direttivo
Il Comitato è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 4 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Il Comitato direttivo:
a) elegge nel suo seno il Presidente;
b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) nomina il direttore dell’Associazione;
d) nomina su proposta del direttore i Comitati di redazione di riviste, eventuali collane editoriali o di ulteriori pubblicazioni singole e periodiche;
e) determina la sede legale e quelle operative dell’Associazione;
f) propone all'Assemblea - che si deve esprimere con votazione specifica- il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, e le ipotesi di organizzazione interna che dovessero rendersi necessarie per il migliore funzionamento dell’Associazione ed il pieno raggiungimento degli scopi statutari;
g) predispone per l'Assemblea dei soci il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell’Associazione;
h) decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
i) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
l) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
n) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per le seguenti ragioni: attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi dell’Associazione
Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.
I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.
Art. 7  Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, viene eletto in seno al comitato direttivo.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato direttivo.
In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale è assunta dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti al Vice Presidente o ad altri membri del Comitato direttivo o al direttore.
Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo.
Art. 8  Il Direttore
Il Direttore elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività dell’Asso-ciazione e i bilanci preventivo e consuntivo; ha la responsabilità del personale dipendente, dei collaboratori e degli operatori volontari; sulla base dei programmi di attività annuali dell'Associazione pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere del Comitato direttivo.
Art. 9  Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei sindaci revisori è organo di controllo ammi­nistrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.
I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di:
a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura am­mini­strativa e patrimoniale;
b) controllare l'andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corri­spondenza dei bi­lanci alle scritture.
Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
La carica di sindaco revisore è incompatibile con qual­siasi altra carica all'interno dell’Associazione.
Art. 10  Bilancio
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a)      contributi degli aderenti
b)      contributi di privati
c)      contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)     contributi di organismi internazionali
e)      donazioni e lasciti testamentari
f)       rimborsi derivanti da convenzioni
g)      gli avanzi degli esercizi annuali
h)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre antecedente l'esercizio in oggetto, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.
I bilanci dell’Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 11  Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea. Le delibera­zioni ven­gono adottate a maggioranza dei presenti nell’Assemblea riunita in forma straordinaria.
Art. 12  Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La delibera­zione viene presa a maggioranza dei presenti.
In tal caso, il patrimonio dell’Associazione dedotte le pas­sività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente statuto.
Art. 13  Norma Finale
In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni operanti in identico o analogo settore. Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. La deliberazione viene presa con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

 
 
 

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