STATUTO di LabTS

  • Posted on: 26 February 2020
  • By: Amministratore
Art. 1  Costituzione

E' costituita con sede legale in Corsano (Le), via Campania s.n.c., LabTS il Laboratorio di cultura politica del TS, più avanti chiamata per brevità Associazione.
L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS, successivamente all’iscrizione nel RUNTS.
Il Laboratorio di cultura politica del TS è un'Associazione di volontari, organizzazioni di volontariato e di Terzo Settore o senza scopo di lucro, avente carattere culturale e senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni at­tività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare la democrazia politica, sociale, la sussidiarietà e la cittadinanza attiva.
Per il suo funzionamento l’Associazione:

  • si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle persone fisiche aderenti direttamente all’Associazione o alle organizzazioni socie, promuovendo così l'impegno volontario da parte dei singoli,
  • si attiene a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017 e 105/18, da qui in avanti Codice del TS), in particolare dall’art.32 dello stesso, oltre alla normativa sugli enti non commerciali.

Art. 2  Finalità e Attività
L’Associazione si riconosce nei valori e nei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, promuove la democrazia, la giustizia sociale, la pace e la collaborazione tra i popoli europei  e che si affacciano sul Mediterraneo.
L’Associazione garantisce pari condizioni di accesso a tutti i cittadini che intendano partecipare alle iniziative da essa promosse senza alcuna discriminazione.
In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, sia a livello regionale, nazionale e europeo:
a) promuovere, realizzare, editare, distribuire pubblicazioni che avranno per oggetto la riflessione e l’analisi sui temi concernenti il volontariato, il terzo settore ed il rapporto di questi e tra questi con la società;
b) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva e di sussidiarietà, da parte delle organizzazioni e dei singoli;
c) realizzare ed attuare studi e ricerche;
d) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione utili alle organizzazioni di volontariato, all'associazionismo e al terzo settore nazionali e locali;
e) promuovere lo sviluppo e realizzare attività di formazione e qualificazione del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore;
f) promuovere iniziative e forme di collaborazione solidale e tra le organizzazioni del terzo settore a livello regionale;
i) realizzare attività in grado di stabilire un rapporto stabile di collaborazione con centri di ricerca, formazione universitaria, al fine di promuovere l’innovazione sociale, l’economia solidale, il principio di sussidiarietà secondo quanto stabilito dall’u.c. dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, la democrazia partecipativa e deliberativa come principi di innovazione di quella rappresentativa;
l)  ai sensi dell’art. 6 del Codice del TS l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, l’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera;
m) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 Codice del TS.
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie l’Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, Centri di servizio per il volontariato, istituzioni pubbliche, enti, movimenti, fondazioni, cooperative, imprese, cittadini singoli o riuniti in comitati o gruppi spontanei, ed ogni altra struttura privata o pubblica con cui gli organismi sociali intendano validamente interagire a norma del presente statuto e della legislazione vigente.

Art. 3  Soci
Le persone fisiche socie, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice del TS, prestano la loro attività per l’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
In qualità di soci possono aderire all’Associazione i cittadini italiani e stranieri.
Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ammessi come soci deve essere inferiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.
L’Associazione, al fine di rispondere al comma 2 dell’art. 32 del Codice del TS, è costituita almeno da 7 persone fisiche socie o da tre organizzazioni di volontariato.
La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente statuto, è inoltrata al Comitato Direttivo. Il Comitato decide sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione. Contro il rigetto motivato della domanda, comunicato per iscritto entro 60 giorni dalla domanda, l’aspirante socio entro 60 giorni dalla comunicazione può presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nella prima riunione utile.
La qualità di socio si perde per: dimissioni o decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
I soci hanno diritto a:
a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Laboratorio di cultura politica del TS;
b) eleggere gli organi sociali;
c) decidere sulla decadenza dei soci.

Sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le deli­bere degli organi dirigenti, pagare annualmente la quota sociale.

Art. 4  Organi Sociali
Sono organi del Laboratorio di cultura politica del TS:
a) l’Assemblea;
b) le Delegazioni territoriali;
c) il Comitato direttivo;
d) il Presidente;
e) l’Organo di controllo;
f) il Comitato scientifico.

Art. 5 Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dalle persone fisiche socie e dai rappresentanti designati dalle organizzazioni aderenti.
Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare singoli e rappresentanti di organismi, o altri soggetti competenti per le tematiche di cui alle finalità del presente statuto, in quanto invitati dal Presidente e perciò con diritto di parola ma senza diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo o un quinto dei soci, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
L’Assemblea si può tenere o in unica sede regionale o si può svolgere contestualmente con una partecipazione dei soci collegati in via telematica, individualmente o presso le Delegazioni territoriali.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida in presenza dei tre quarti dei suoi membri, in seconda convocazione con la metà degli associati.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti fisicamente o tramite delega, con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
È comunque possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’iden-tità dell’associato che partecipa e vota.

Compiti dell’assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) definire il programma generale annuale di attività dell’Associazione;
b) discutere ed approvare bilancio consuntivo e eventuali bilanci preventivo e sociale;
c) eleggere i membri del Comitato direttivo e determinare il loro numero, che potrà variare da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, scelti anche tenendo conto delle proposte avanzate dalle delegazioni territoriali, al fine di avere una rappresentanza del territorio nel Direttivo e un collegamento con le Delegazioni;
d) nominare i componenti degli eventuali Sindaci revisori;
e) discutere e deliberare, con voto a maggioranza semplice le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo relativamente alle modalità di convocazione dell’Assemblea, di elezione degli organi sociali, di funzionamento dell’Associazione e in particolare delle Delegazioni, di adozione di eventuali cooptazioni e di quanto altro l’Assemblea riterrà opportuno;
f) decidere sulla decadenza dei soci e sull’ammissione degli stessi, quando l’aspirante socio ad essa si rivolge contro un diniego ricevuto dal Comitato direttivo;
g) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Compiti dell’assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
a) modifica dello statuto;
b) scioglimento dell’Associazione.

Art. 5 bis Delegazioni territoriali
L’Associazione articola la propria presenza sul territorio attraverso Delegazioni territoriali istituite con delibera del Comitato direttivo definendone l’ambito territoriale.
Ove istituita, la Delegazione territoriale svolge un ruolo di collegamento tra l’Associazione, i soci, gli enti del Terzo Settore del territorio, favorendo la collaborazione con le organizzazioni sociali, politiche ed economiche presenti e le istituzioni pubbliche locali.
Le Delegazioni, che normalmente operano come un Gruppi di lavoro dei soci del territorio di riferimento, hanno una propria organizzazione regolata da apposito regolamento proposto da Comitato direttivo e approvato dall’Assemblea. Detto regolamento ne norma il funzionamento, prevedendo forme di organizzazione più semplice là dove alla Delegazione afferiscano solo alcuni soci, forme organizzative più complesse quando alla Delegazione facciano riferimento più soci.

Art. 6 Comitato direttivo
Il Comitato è convocato dal Presidente che lo presiede e che, entro trenta giorni dalla nomina del dell’intero Comitato o di sua parte, chiede l'iscrizione dei nomi degli eletti nel RUN del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a chi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Si riunisce almeno 4 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.
È possibile l’intervento al Comitato mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Il Comitato direttivo:
a) elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti, di cui uno vicario;
b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) determina la sede legale e quelle operative dell’Associazione;
d) predispone per l'Assemblea dei soci il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell’Associazione;
e) redige il bilancio consuntivo, eventuali bilanci preventivo e sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
f) decide sulle domande di adesione di nuovi soci ed esprime motivato parere in caso di diniego;
g) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio;
h) delibera sull’attivazione di ogni contratto di lavoro e nomina un eventuale direttore dell’Associazione;
i) delibera sull’istituzione delle Delegazioni territoriali;
l) propone all’Assemblea il regolamento di funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi;
m) delibera su eventuali cooptazioni;
n) stabilisce annualmente la quota sociale.
Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.
I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Art. 6 bis Comitato Scientifico
Al fine di accompagnare e sostenere l’elaborazione culturale e politica dell’Associazione, di favorire un rapporto stabile con i centri di ricerca e le università, il Comitato Direttivo può nominare un Comitato scientifico.
Dura in carica lo stesso arco di tempo del Direttivo che lo ha nominato, è composto da membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, della cittadinanza attiva, dell’economia solidale e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'associazione.

Art. 7  Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, viene eletto in seno al comitato direttivo.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 30 gg. alla ratifica degli organismi competenti.
In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale è assunta dal Vice Presidente vicario.
Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti ai Vice Presidenti o ad altri membri del Comitato direttivo o al direttore.
Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo.

Art. 8  Organo di controllo
A fronte di attività economiche dell’Associazione di tale rilevanza da consigliarne l’istituzione, l’Assemblea su proposta del Comitato direttivo può nominare il Collegio dei sindaci revisori o singolo Revisore, nomina obbligatoria di almeno un Revisore legale iscritto nell'apposito registro nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del TS. L’Organo di controllo è di controllo ammi­nistrativo e legale, rimane in carica tre anni, può essere di carattere monocratico e se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.
I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.
L’Organo di controllo ha il compito di:
a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura am­mini­strativa e patrimoniale;
b) controllare l'andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corri­spondenza dei bi­lanci alle scritture.

Se nominato esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
La carica di sindaco revisore è incompatibile con qual­siasi altra carica all'interno dell’Associa-zione.

Art. 10  Bilancio
L’Associazione redige il bilancio consuntivo, che nel caso di entrate inferiori a € 220.000,00 può essere redatto come rendiconto finanziario per cassa ed eventuale bilancio sociale.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi e quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionalidonazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) gli avanzi degli esercizi annuali;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata, segnalata e documentata in bilancio, derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del TS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui all’art. 2 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli finanziari pubblici e privati;
c) accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Eventuale bilancio preventivo  è approvato entro il 30 novembre antecedente l'esercizio in oggetto, il bilancio consuntivo ed eventuale bilancio sociale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

I bilanci dell’Associazione debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 11  Libri sociali e trasparenza
A cura del Comitato direttivo l’Associazione redige i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci;
b) registro dei volontari;
c) libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato direttivo e dell’Organo di controllo, se nominato.


Pubblicità e trasparenza
Tutti i libri sociali sono a disposizione dei soci per la consultazione e le richieste di acceso alla documentazione sono indirizzate al Presidente.
L’Associazione inoltre assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Nei casi previsti dal c. 2 dell’art. 14 del Codice del TS pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri dell’organo di controllo e ai dirigenti non soci.

Art. 11  Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea. Le delibera­zioni ven­gono adottate a maggioranza dei presenti nell’Assemblea riunita in forma straordinaria.

Art. 12  Scioglimento dell'Associazione
In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni di Terzo Settore operanti in identico o analogo settore. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. La deliberazione viene presa con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 13  Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del TS e alle loro eventuali variazioni.