Cesiav
Centro Studi e Iniziative
per l’Associazionismo e il Volontariato
Alla cortese attenzione
del Prof. V.Visco
Ministro del Tesoro,
del Bilancio
e della Programmazione Economica
Roma 6 maggio 2001
Ogg.etto: dimezzamento
dei fondi speciali per il volontariato legge 266/91, “Atto
di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni
bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000”,
(GU n. 96 del 26-4-2001)*
Egr. Ministro,
l’art.
15 della legge quadro per il volontariato 266/91 stabilisce che: «Gli
enti di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere
nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine
di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione
di sostenerne e qualificarne l'attività»
Con l’Atto di indirizzo
recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie,
del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che lei
ha recentemente emanato e che è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26/4/2001, il calcolo (punto
9.7) è ora «determinato nella misura di un quindicesimo
del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento
alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo
da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
Ciò porta ad un
dimezzamento per quest’anno dei fondi speciali per il volontariato,
che può diventare ancora più consistente negli anni prossimi
se il Ministro del Tesoro deciderà, possibilità prevista
dalla legge, di aumentare l’importo minimo da destinare ai settori di
intervento rilevanti (scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico).
Così si giunge al paradosso che l’aver
stabilito che almeno il 50% dei proventi delle fondazioni bancarie siano
dedicati a scopi sociali (legge 23 dicembre 1998, n. 461) finisce per ridurre
drasticamente i fondi per il volontariato.
Le ricordiamo che questi
fondi hanno permesso di costruire uno strumento importante come i Centri
di Servizio al Volontariato; che costituiscono la sola opportunità
per la qualificazione e l’aggiornamento di tutti i cittadini che desiderano
destinare il proprio tempo e le proprie energie alla concreta affermazione
e sviluppo dei diritti di cittadinanza, attraverso una gestione democratica
e dal basso delle risorse a ciò destinate.
Ci domandiamo pertanto
se Ella abbia valutato le conseguenze di una scelta di questo tipo che
determina un grave arretramento nel sostegno e nella formazione all’impegno
sociale.
Le principali associazioni
italiane di volontariato ed il “Collegamento Nazionale tra i Centri di
Servizio per il volontariato” non lasceranno passare quest’atto sotto silenzio
ed hanno intenzione di opporvisi politicamente e legalmente, come del resto
hanno fatto dal 1991 ad oggi (le ricordiamo che già altra volta
la Consulta ha respinto la richiesta delle fondazioni bancarie volta ad
evitare l’accantonamento per i Centri di Servizio),
è importante
quindi valutare da parte sua la necessità di un immediato intervento
correttivo, per un provvedimento che a pochi giorni dal voto punisce il
volontariato e premia le fondazioni bancarie, per ora, a parte felici
eccezioni, ben più attente alle tradizionali operazioni finanziarie,
piuttosto che agli scopi sociali cui si dovrebbero dedicare.
Guido Memo
Il Direttore del Cesiav
(Cesiav: “Centro Studi ed Iniziative per l’associazionismo ed il
Volontariato
Centro fondato dalle associazioni nazionali di volontariato: Anpas,
Arci, Auser)
Nota
*. Vedi in questo sito "Fondazioni Bancarie", "Leggi
di riordino delle Fondazioni bancarie".