MINISTERO
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001
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Atto di indirizzo
recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie,
del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. (GU
n. 96 del 26-4-2001)
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante
delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
deg1i enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti
di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria,
a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni
e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica";
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura
dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato dall'Autorità
di vigilanza;
Visto l'art. 28, comma 5, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza
emana, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie
in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo
ordinamento previsto dal presente decreto";
Visto l'art. 10, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità
di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
atti di indirizzo di carattere generale";
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni
e' costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile"
e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il
bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento
alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle
scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";
Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza
disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità
dei bilanci e della relativa relazione";
Considerato che e' in fase di emanazione
il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153;
Considerata l'opportunità di definire
una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità
dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento
previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153;
Considerata la necessità di determinare
la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio
chiuso il 31 dicembre 2000;
Sentita l'Associazione fra le Casse di
risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
Emana il seguente atto di indirizzo: Nel presente atto di indirizzo
sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni,
del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso
il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra
menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento
alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre
2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo
15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo
hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, con la seguente integrazione:
a) "Ente strumentale": ente diverso dalle società
di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
b) "Società strumentale": società
che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari
perseguiti dalla fondazione. Come già indicato nell'atto di indirizzo
del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il
31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento
contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'art.
9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene
di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio
relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. In considerazione delle
difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce
il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio
relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo
competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione
ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione
sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, e' trasmessa
all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.
1. - Redazione del bilancio.
1.1 Il bilancio e' costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa.
1.2 Il bilancio e' redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione
finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle
presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
delle presenti disposizioni transitorie e' incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non e' applicata. Nella nota integrativa
sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
2. - Principi di redazione del bilancio.
2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene
nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione
della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie
il bilancio e' redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione
della sostanza sulla forma.
2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio
nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.
3. - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.
3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono
redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli
allegati A e B al presente atto di indirizzo.
3.2 Le voci precedute da lettere possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente.
3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto
non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
3.4 Non sono riportate le voci che non presentano
importi ne' per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, ne' per
quello precedente.
3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e
l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati
nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre
2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del
conto economico.
3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione
di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione
degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione
o in aumento del valore di tali elementi.
4. - Gestioni patrimoniali individuali.
4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari
affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate
con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio
ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati
per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità
della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro
affidati in gestione patrimoniale individuale.
4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali
al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di
gestione e' riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali
individuali" del conto economico.
4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale
nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili:
il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data
di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se
successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio;
la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo
medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il
risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le
commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento
e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data
di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.
5. - Immobilizzazioni.
5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere
utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli
la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta
entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo
caso, il loro costo e' imputato interamente al conto economico nell'esercizio
in cui e' sostenuto. L'esercizio di questa deroga e' illustrato nella nota
integrativa.
5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le
immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla
fondazione.
5.4 Le partecipazioni in società strumentali
sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla
fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio
di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni'.
5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia
e' iscritta tra le immobilizzazioni.
5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti
finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati
sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici
e patrimoniali.
6. - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni
ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio
in un orizzonte temporale pluriennale.
6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al
fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene
conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata
al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la
variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche
sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza
statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con
allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
6.4 I criteri adottati per la movimentazione del
fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione
"bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7. - Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate.
7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni
e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte
nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per
le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le
erogazioni e' illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione
sulla gestione.
7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera
di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni
deliberate" dello stato patrimoniale.
8. - Conti d'ordine.
8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le
eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni
e conti d'ordine.
8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in
una voce apposita.
8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione
sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per
esercizio.
9. - Disposizioni relative al conto economico.
9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una
ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel
conto economico al netto delle imposte.
9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le
rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati
e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma
dei paragrafi 10.7 e 10.8. 9.3 Nella voce "risultato della negoziazione
di strumenti finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le
plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta
delle immobilizzazioni finanziarie" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni
e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma
del paragrafo 10.6.
9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta
di attività non finanziarie" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni
e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma
dei paragrafi 10.6 e 10.7.
9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria e'
determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura
del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.
9.7 L'accantonamento al fondo
per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266, e' determinato nella misura di un quindicesimo del
risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento
alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo
da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
10. - Criteri di valutazione.
10.1 La valutazione delle voci e' fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
10.2 I criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite
deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i
motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci sono valutati separatamente.
10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo
di acquisto.
10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2,
il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione
e' limitata nel tempo e' sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo
non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata.
10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni
sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile
di realizzazione o di mercato.
10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati,
ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono
essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari
quotati.
10.9 Per la partecipazione nella società
bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di
conferimento.
10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti
disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo
non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come
costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di
tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.
10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo
10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la
partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data
della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore
al valore di conferimento a tale maggior valore.
11. - Contenuto della nota integrativa.
11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre
disposizioni transitorie, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati
nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e
nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente
corso legale nello Stato.
b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali
e immateriali, ripartite per categoria;
c) l'elenco delle partecipazioni in società
strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle
operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società
partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato
dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota
del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza
del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153;
d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in
società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata:
la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo
esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta;
il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
e) i movimenti delle partecipazioni in società
strumentali;
f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie
non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali,
ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di
bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti
dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni;
i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio
alla fine dell'esercizio;
g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie
quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il
valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli
acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato;
le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio
non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine
dell'esercizio;
h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati,
non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale,
ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di
bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti;
le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite;
i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato;
il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati,
non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale,
ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di
bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti
dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni;
i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla
fine dell'esercizio;
j) l'ammontare dei crediti verso enti e società
strumentali partecipati;
k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre
attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale
gravate da oneri e il contenuto di questi;
m) la composizione e i movimenti delle altre voci
dello stato patrimoniale, quando ciò' sia utile ai fini della comprensione
del bilancio;
n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine,
la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della fondazione;
o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione)
netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione)
netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché'
la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari"
e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria
e per attività;
q) le misure organizzative adottate dalla fondazione
per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio
dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei
componenti di ciascun organo.
11.2 La fondazione può' fornire nella nota
integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi
delle presenti disposizioni transitorie.
11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente
oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste
al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni
dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.
12. - Relazione sulla gestione.
12.1 Il bilancio e' corredato da una relazione sulla
gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione e' suddivisa
in due sezioni:
a)relazione
economica e finanziaria;
b)
bilancio di missione.
12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono
illustrati:
a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
b) l'andamento della gestione economica e finanziaria
e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
c) la strategia d'investimento adottata, con particolare
riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di
rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari
cui si e' affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento
da questi adottate;
e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio
al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla
fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio
di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica
e finanziaria.
12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:
a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle
erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti
dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione
nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento
alle diverse categorie di destinatari;
c) l'attività di raccolta fondi; d) gli interventi
realizzati direttamente dalla fondazione;
e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione
partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti
negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione;
la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di
partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del
controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153;
f) l'attività delle imprese strumentali esercitate
direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali
partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il
cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
g) i criteri generali di individuazione e di selezione
dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo
quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad
altri soggetti;
i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti
e i relativi impegni di erogazione;
j) i programmi di sviluppo dell'attività
sociale della fondazione.
12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento
dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari,
sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica
e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma
sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate
al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale
circostanza e' illustrata nei due documenti.
13. -Pubblicità.
13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo
di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo
di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque
può' prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale
al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet
non soggetti a restrizioni di accesso.
14. - Disposizioni finali.
14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni,
le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società
bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto e' iscritta
nel conto economico.
14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze
e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria
conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente
nella nota integrativa.
14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie
della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi
dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita
sottovoce della voce "debiti".
14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata
della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività
d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del
patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale
della fondazione. La parte residua e' trasferita al fondo di dotazione.
14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla
chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni
e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura
patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
14.6 1 fondi e le riserve iscritti nel patrimonio
netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura
patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese
nel patrimonio netto.
14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti
di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei
paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.
14.8 La fondazione può' istituire una riserva
per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il
31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio,
la fondazione può' effettuare un accantonamento a detta riserva
in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio;
in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa,
tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri
per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi
successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità
di vigilanza.
14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative
e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti
alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza. Il presente
atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2001 Il Ministro:
Visco