MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
 
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001
 
 
Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. (GU n. 96 del 26-4-2001


 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


 

  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale deg1i enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

  Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato dall'Autorità di vigilanza;
  Visto l'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";
  Visto l'art. 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni e' costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";
  Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";
  Considerato che e' in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;
  Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
 
  Emana il seguente atto di indirizzo: Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:
a) "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
b) "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione. Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, e' trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. - Redazione del bilancio.

1.1 Il bilancio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
1.2 Il bilancio e' redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non e' applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. - Principi di redazione del bilancio.

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio e' redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi ne' per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, ne' per quello precedente.
3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.
 

4. - Gestioni patrimoniali individuali.

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione e' riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.
4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. - Immobilizzazioni.

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo e' imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui e' sostenuto. L'esercizio di questa deroga e' illustrato nella nota integrativa.
5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni'.
5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia e' iscritta tra le immobilizzazioni.
5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. - Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate.

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni e' illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. - Conti d'ordine.

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.
8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.
8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. - Disposizioni relative al conto economico.

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.
9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8. 9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.
9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.
9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.
9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e' determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. - Criteri di valutazione.

10.1 La valutazione delle voci e' fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo e' sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.
10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. - Contenuto della nota integrativa.

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;
f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò' sia utile ai fini della comprensione del bilancio;
n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché' la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.
11.2 La fondazione può' fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. - Relazione sulla gestione.

12.1 Il bilancio e' corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione e' suddivisa in due sezioni:
a)relazione economica e finanziaria;
b) bilancio di missione.
12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si e' affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;
e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.
12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:
a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
c) l'attività di raccolta fondi; d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.
12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza e' illustrata nei due documenti.

13. -Pubblicità.

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può' prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.
 

14. - Disposizioni finali.

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto e' iscritta nel conto economico.
14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.
14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".
14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua e' trasferita al fondo di dotazione.
14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
14.6 1 fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.
14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.
14.8 La fondazione può' istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può' effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.
14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza. Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001        Il Ministro: Visco