Cesiav

ricerca sostenuta dall'

Osservatorio Nazionale per  Volontariato
 
 
 

IL VOLONTARIATO IN EUROPA

Quadro giuridico, forme organizzative, strutture di promozione,

raccordo e qualificazione del volontariato.
 
 

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Rapporto ricerca comparativa sul volontariato nei paesi dell’Unione europea condotta dal Cesiav su incarico del Dipartimento degli Affari Sociali, Osservatorio del Volontariato.
 
 

Roma - Novembre 1999












I PARTE
 
 

1. Il volontariato in Europa

Una analisi delle forme organizzative e delle strutture di supporto al volontariato si imbatte in una serie di ostacoli e difficoltà. Oltre al problema della definizione concettuale, dell’inquadramento giuridico e delle strutture organizzative sussiste un problema di percorsi storici e di esperienze culturali diverse.

A fronte di un innegabile sviluppo del volontariato, come settore emergente, si contrappongono la crisi del welfare state e il crescente disimpegno dei pubblici poteri nel sociale con la crescente tendenza a delegare al privato.

L’oggetto privilegiato della nostra indagine è costituito dalle "organizzazione di volontariato". Con questa espressione abbiamo inteso indicare qualsiasi forma organizzativa all’interno della quale sia presente in maniera qualificante e caratterizzante l’attività volontaria.

E’ da notare anche la progressiva crescita delle indagini sul settore e l’acquisizione di dati statistici, in un ambito in cui finora sono mancate statistiche nazionali, registri ufficiali, definizioni univoche e trasferibili da un contesto nazionale ad un altro. Continua ad esistere però una difficoltà di analisi legata all’estrema fluidità del settore, alla sua dinamicità e capacità innovativa, alla sua presenza in forme non burocratizzate e istituzionalizzate.

Esistono differenze nell’interpretazione dei rapporti tra Stato e volontariato: tra i sostenitori di una assoluta indipendenza e coloro che ritengono opportuni strumenti di regolamentazione e riconoscimento formale da parte dello Stato, oltre che una differenziazione di approcci teorici al problema del volontariato (giuridico, sociologico, economico).

L’approccio legato alla definizione giuridica del volontariato risulta valido nonostante sussista la possibilità di una discrepanza anche radicale tra principi legali e contesto reale.

L’interesse della Comunità europea per il volontariato è progressivamente andato crescendo, ma non si è finora trattato di un interesse direttamente rivolto al mondo del volontariato con le sue specificità e risorse, quanto alla cosiddetta economia sociale e alla recente crescita del terzo settore, per gli effetti che in questo ambito si possono determinare in merito alle prospettive occupazionali e alla crescita di quegli elementi di coesione comunitaria che non sono di natura strettamente economica.

L’attuazione di programmi comunitari, le politiche sottostanti alle forme di finanziamento, come il Fondo Sociale Europeo, hanno costituito un forte stimolo allo sviluppo del volontariato in alcuni paesi, ed hanno contribuito a migliorarne l’efficienza, l’organizzazione e a superare talvolta una mentalità assistenzialistica attraverso una pianificazione e progettazione di interventi innovativi.

Particolare impulso al volontariato è risultato in quei paesi dove si sono realizzate recenti trasformazioni istituzionali.

Nel quadro di una maggiore attenzione al volontariato, rimane carente la possibilità di un confronto che interessi la totalità dei paesi dell’Unione europea, e non solo quei paesi con ben determinate tradizioni e forme istituzionali.

Fanno eccezione gli studi legati all’attività della Commissione europea e della Direzione Generale V e XXIII, in cui la prospettiva paneuropea è d’obbligo.

Peraltro l’estensione geografica progressiva dell’Unione europea ha comportato che informazioni relative ai paesi membri entrati a far parte solo di recente nell’Unione europea, compaiano solo nelle pubblicazioni degli ultimi anni (Austria, Finlandia, Svezia).

Si tratta però comunque di analisi che non si propongono direttamente l’obiettivo di analizzare e studiare il volontariato in quanto fenomeno specifico, ma piuttosto si rivolgono al mondo del volontariato indirettamente, dirigendosi verso l’analisi del terzo settore o di forme giuridiche specifiche (associazioni e fondazioni).
 
 
 
 

2. La Comunicazione della Commissione: Sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa (Bruxelles, 6.6.1997, COM (97) 241 def.).

La Comunicazione parte dal riconoscimento del ruolo e della rilevanza che le associazioni e le fondazioni svolgono nel campo dell’attività sociale, attraverso la promozione della cittadinanza attiva, della democrazia, nella realizzazione di servizi, attività sportive e per il tempo libero, nel ruolo di patrocinio degli interessi dei cittadini nei confronti delle autorità pubbliche, nella tutela dei diritti umani, nelle politiche di sviluppo.

Il documento si propone inoltre di sollecitare alcuni provvedimenti, adottabili dagli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà che ispira le relazioni tra Comunità europea e Stati membri.

L’indagine condotta per realizzare la comunicazione afferisce all’ambito delle associazioni e fondazioni con scopi pubblici, cioè un settore distinto dell’economia sociale.

Il quadro giuridico e fiscale delle associazioni e fondazioni può essere ricondotto ai seguenti tratti comuni a ciascuno stato membro.

La libertà di associazione è un diritto garantito in tutti gli stati, spesso con un fondamento nella Carta Costituzionale. In generale i cittadini della Comunità europea possono costituire associazioni in qualsiasi stato membro.

Non tutti gli Stati operano una definizione formale e una netta distinzione tra associazioni e fondazioni, ma ovunque esistono gruppi di individui che si riuniscono per perseguire fini di pubblica utilità (associazioni) e istituzioni che hanno il compito di amministrare beni destinati ad uno scopo pubblico (fondazioni).

Il settore di indagine riguarda un ambito che non è del tutto privato né del tutto pubblico, sebbene, nei paesi dove sussiste una distinzione formale tra diritto pubblico e privato, associazioni e fondazioni rientrano nella sfera del diritto privato.

Per distinguere pertanto il terzo settore dalle sfere del privato e del pubblico, il rapporto della Commissione europea opera una distinzione formale: individuando le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione interna e le leggi che le associazioni e fondazioni devono rispettare per rientrare nella categorie di enti non a fini di lucro. Inoltre opera una distinzione a livello di oggetto: specificando le attività che vengono considerate di pubblico interesse.

Dove esiste un diritto codificato in materia, prevale la definizione a livello formale; laddove prevale il diritto consuetudinario, risultano più efficaci i criteri legati alla definizione del concetto di pubblica utilità.

In tutti gli stati membri, le associazioni possono essere registrate o non registrate e probabilmente la maggior parte è non registrata. La mancata registrazione comporta taluni svantaggi come la mancanza di personalità giuridica. Questo si traduce nella conseguenza in base alla quale i membri del consiglio di amministrazione operano a titolo personale e pertanto rispondono personalmente degli atti della associazione.

Dove esiste un diritto codificato in materia di associazioni, esiste una procedura di registrazione dell’associazione, che viene concessa sulla base di caratteristiche stabilite per legge, la cui presenza formale è condizione necessaria e sufficiente per la registrazione. La mancata registrazione è un atto amministrativo, che non entra nel merito delle finalità e del carattere morale e politico dell’associazione, ma constata semplicemente l’aderenza formale ai requisiti espressi dalla legge in vigore.

Le fondazioni acquistano normalmente la personalità giuridica attraverso la pubblicazione dello statuto.

Negli Stati con diritto consuetudinario, un’associazione non ha una forma speciale di registrazione, ma può scegliere una forma di riconoscimento giuridico tra diverse possibilità all’interno del settore in cui opera. La forma più diffusa è quella della società a responsabilità limitata da garanzia e le associazioni di mutua assistenza.

Caso particolare riguarda le forme di associazione istituite mediante atto legislativo o patente regia.

La capacità di azione giuridica è differente nei diversi paesi, può essere illimitata o circoscritta. Nei paesi in cui sussistono limitazioni non è possibile ricevere donazioni, legati o possedere beni immobili senza una espressa autorizzazione dell’autorità pubblica.

Vi è una differente possibilità per le associazioni di svolgere un’attività economica, senza perdere le agevolazioni fiscali; in genere si richiede che l’attività economica non costituisca l’attività principale dell’associazione, non si traduca in una distribuzione di utili per gli associati, ma sia diretta interamente agli scopi perseguiti dall’associazione.

Inoltre in tutti gli stati vi è una qualche forma di agevolazione fiscale, ma esistono disparità significative. In genere si tratta dell’esenzione dell’imposta sulle società o sulle imprese a fini di lucro e nell’applicazione di più favorevoli aliquote d’imposta.

Esistono inoltre disposizioni comunitarie (sesta direttiva) che riguarda l’esenzione dall’i.v.a. per le attività di interesse pubblico. Ma la definizione più o meno restrittiva della nozione di "interesse pubblico", produce differenze rimarchevoli tra i diversi paesi.
 
 
 
 

3. L’indagine del Cesiav - Osservatorio Nazionale del Volontariato

Questa indagine, ancora in una fase di acquisizione di dati e di elaborazione, si pone l’obiettivo di realizzare uno studio comparativo dei sistemi di volontariato nei diversi paesi dell’Unione europea.

Il primo passo consiste nella ricerca di in una definizione e nell’analisi preliminare dell’ambito giuridico all’interno del quale si colloca il volontariato, in ciascuno dei paesi membri.

Un secondo passo, che riguarda l’obiettivo più specifico di questa ricerca, si rivolge all’analisi delle strutture di sostegno, qualificazione e formazione dei volontari, oltre che delle opportunità di sviluppo di forme di coordinamento e condivisione di risorse.

Si intende istituire un confronto tra forme di strutture eventualmente esistenti nei paesi europei, simili per compiti, obiettivi e rapporto con il mondo del volontariato ai Centri di Servizio per il volontariato istituiti in Italia dalla Legge quadro sul volontariato (L.266/91 art.15).
 
 

4. Metodologia della ricerca

L’azione di ricerca si è indirizzata direttamente ai referenti istituzionali nei diversi paesi membri dell’Unione europea.

Lo scopo era quello di raggiungere un’informazione che provenisse da una fonte ufficiale e che potesse fornire un quadro aggiornato dello stato di fatto del volontariato in quel paese rispetto alla legislazione, alle forme di incentivi di varia natura, all’esistenza di strutture di raccordo, coordinamento, qualificazione e promozione del volontariato. Di notevole interesse si profilava anche la raccolta di informazioni rispetto al dibattito politico, all’azione del Governo rispetto alle tematiche suddette e alle linee guida assunte per la realizzazione di eventuali interventi in materia.

Un primo scoglio è stato rappresentato dall’identificazione del Ministero competente in materia di volontariato in ciascun paese membro. Sussistono infatti denominazioni diverse di ambiti di competenze sostanzialmente sovrapponibili, ma anche accorpamenti di competenze diverse che denotano tradizioni politiche, retroterra storici e impostazioni culturali, per molti versi unici e non direttamente confrontabili.

Talora il volontariato è competenza del Ministero della Sanità, talvolta del Ministero della Famiglia e della Gioventù, talaltro associa competenze nei settori dell’economia e del lavoro, infine può essere direttamente oggetto d’attenzione del Primo Ministro.

In taluni casi i nostri primi contatti con un ministero sono stati reindirizzati verso un altro ministero o uno specifico dipartimento.
 
 

5. Gli strumenti: il questionario

La ricerca è stata condotta attraverso un questionario. E’ stata scelta la forma delle domande aperte per consentire una più agevole possibilità di indagare le caratteristiche e le particolarità dei diversi sistemi nazionali.

Il questionario è stato realizzato in due versioni, una in lingua inglese e uno in lingua francese per il gruppo di paesi francofoni. Si è dovuto affrontare il problema di realizzare una formulazione omogenea delle domande nelle due versioni, utilizzando terminologie di due lingue che rimandano a contesti culturali profondamente diversi. Si è pertanto ricorso alle dizioni più diffuse nel dibattito internazionale dei termini relativi al settore di indagine, e laddove non era possibile una resa ugualmente efficace dei termini si è fatto ricorso a parafrasi e ad esemplificazioni.

La struttura del questionario è stata studiata in maniera tale da consentire una progressiva focalizzazione degli ambiti di indagine, partendo dal generale (definizioni ampie e quadro di riferimento) al particolare (regolamentazione di determinati aspetti).

I nuclei di domande proposte nel questionario riguarda:

1) l’esistenza di uno speciale status legale per le organizzazione che operano senza fini di lucro per scopi di pubblica utilità;

2) l’esistenza di uno status legale per le associazioni di volontariato;

3) l’esistenza di incentivi per le attività di volontariato;

4) l’esistenza di forme di registrazione a livello centrale o decentrato delle organizzazioni di volontariato;

5) l’esistenza di forme di rappresentanza e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato;

6) l’esistenza di dati statistici

7) l’esistenza di forme di servizi per il volontariato in materia di informazione, documentazione, consulenza, formazione;

8) l’esistenza di disposizioni legislative in merito a strutture di servizio per il volontariato.
 
 
 
 
 
 
 
 


II PARTE

LEGISLAZIONE SUL VOLONTARIATO E QUADRO DI RIFERIMENTO NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
 
 
 

1. AUSTRIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

L’Austria è il paese della Comunità europea, peraltro di recente entrato a farne parte (dall’1-I-1995, insieme a Svezia e Finlandia), sul quale sono disponibili il minor numero di dati di confronto e di informazioni. Questo fenomeno non è casuale, ma risulta legato alle caratteristiche interne del volontariato in Austria, che ne hanno consentito finora una visibilità parziale e una sottostima del suo ruolo.
Dal punto di vista istituzionale l’Austria è una Repubblica federale, con una larga autonomia politica e legislativa concessa ai 9 stati federali (Bundesländer). Una analisi del volontariato deve quindi tenere in considerazione l’autonomia degli stati federali rispetto allo stato centrale.

b) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Il diritto di associazione è riconosciuto nella Costituzione e la Legge del 1951 disciplina le associazioni "morali", cioè non aventi finalità di lucro (Vereinsgesetz), distinguendole dalle associazioni che perseguono fini di lucro (Vereinspatent), regolate dalla legge del 1852.
Tuttavia non esiste una definizione giuridica esplicita di associazione, ma solo una definizione elaborata dalla giurisprudenza.
Per fondare un’associazione è sufficiente che anche un solo cittadino, austriaco ma anche straniero, presenti alle autorità un progetto di statuto, il quale se non viene vietato dalle autorità, può essere considerato accettato e l’associazione può essere costituita con una assemblea di almeno tre soci. Con l’elezione dei rappresentati previsti nello statuto, l’associazione acquista capacità giuridica.
In base all’articolo 12 della legge del 1951 esiste un Registro delle associazioni.
Rispetto alla fiscalità indiretta le associazioni in Austria godono delle esenzioni indicate dalla VI direttiva comunitaria sull’IVA (Art.13).
Le fondazioni godono di libertà di costituzione e possono assumere due tipologie di forma: le fondazioni a norma di legge (federali o regionali), per le quali si intende che il patrimonio è destinato a perseguire uno scopo di pubblica utilità o beneficenza e le fondazioni private, il cui scopo viene stabilito dal fondatore.
Il referente contattato per la ricerca in Austria, non indica la presenza di alcuno status legale particolare per le associazioni di interesse pubblico se non la possibilità di una esenzione fiscale a vantaggio delle organizzazioni di pubblica utilità, carità, e organizzazioni religiose. E’ richiesto alle organizzazioni stesse di attestare lo scopo delle loro attività e di perseguirlo direttamente.
Non esiste neppure una distinzione specifica per le associazioni di volontariato.
Non esistono vantaggi o facilitazioni specifiche che incentivino il volontariato se non un contributo per l’assicurazione dei volontari la cui attività si svolge nei settori della protezione civile nei casi di calamità naturali, nei vigili del fuoco volontari, nei servizi di ambulanza e altri di natura simile.
Altri settori del volontariato in Austria riguardano i servizi sociali e l’accudimento di bambini in strutture confessionali.

c) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

Esistono servizi per il volontariato, organizzati autonomamente dalle organizzazioni per il volontariato, mentre non sono presenti forme di rappresentanza e coordinamento delle organizzazioni non-profit. Esistono tuttavia contributi del Governo, ma senza una sistematicità e senza una regolamentazione di legge specifica né a livello federale, né regionale o locale. Comunque non esiste una agenzia governativa che si occupi direttamente di servizi per il mondo del volontariato. Tuttavia esiste un dibattito in merito al livello qualitativo delle azioni condotte da volontari. La legislazione richiede un livello standard di qualità nei servizi offerti da professionisti in generale ma anche da volontari. Pertanto nel settore sanitario è in discussione una legge che prevede una formazione più lunga come prerequisito per l’accettazione di volontari nei servizi di autoambulanza.
 
 

2. BELGIO

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Il Belgio è una monarchia indipendente dal 1830, con una lunga tradizione, ma le istituzioni sono state radicalmente modificate con la trasformazione, avvenuta il 14.VII.1993, da Regno a Stato federale, composto di tre Regioni (Bruxelles-capitale, Fiandre e Vallonia) e di tre Comunità (francese, fiamminga e germanofona, quest’ultima associata amministrativamente alla regione vallona)
Il quadro giuridico e amministrativo è reso articolato e complesso dalla struttura federale del paese, e possono verificarsi nette differenziazioni nelle legislazioni regionali.
Un ruolo storico preponderante nel volontariato è stato svolto dalla presenza della Chiesa, in un paese a larga maggioranza cattolica.
Il rapporto con lo Stato è stretto. Le organizzazioni di volontariato condividono con lo Stato la realizzazione della politica e, in certi settori dell’assistenza pubblica hanno una presenza prevalente, se non addirittura esclusiva.
Nonostante lo stretto legame con lo Stato, il volontariato spesso riesce ad individuare nuovi tipi di bisogni e ad esprimere servizi innovativi che possono successivamente entrare a far parte del sistema pubblico volontario dei servizi sociali.
Le comunità francese e fiamminga, e quella germanofona, provvedono al finanziamento dei servizi, insieme alle autorità locali.
Il concetto di volontariato è tradotto con il termine bénévolat che indica: persona che dedica alcune ore settimanali ad attività a scopo caritativo senza alcun compenso.
Il lavoro volontario a tempo pieno, comporta lo status giuridico di lavoratore (stipendio minimo più assicurazione), in modo simile a quanto avviene in Francia
 
 

b) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Il diritto di associazione è fissato dall’articolo 27 del recente testo costituzionale del 1994.
La legislazione che regola le associazioni risale al 25.10.1919, per quanto riguarda le associazioni internazionali e al 27.6.1921 per le associazioni senza scopo di lucro "sans but lucratif" (ASBL) e con riconoscimento di pubblica utilità
Le associazioni internazionali si distinguono per l’appartenenza al diritto belga o al diritto estero Legge 25 ottobre 1919. Quest’ultima tipologia si rivela di notevole importanza dato l’interesse delle associazioni dei paesi membri della Comunità europea o di loro coordinamenti, ad avere una rappresentanza presso le sedi di Bruxelles dell’Unione europea.
Le tipologie di attività associativa sono molto ampie e vanno da una utilizzazione impropria, e quindi abusiva dello statuto di associazione, per attività prevalentemente economiche, alla realizzazione di servizi e promozione di interessi professionali, ad attività di natura scientifica e medica, ad interessi di natura sociale.
A parte le associazioni di fatto, che comunque si basano su un accordo tra i membri pienamente valido sul piano giuridico, per le Asbl è sufficiente pubblicare lo statuto dell’associazione con l’indicazione dei nomi degli amministratori per ottenere la personalità giuridica.
Una condizione particolare riguarda le associazioni riconosciute (agréé), che necessitano di un atto legislativo specifico o di un decreto di riconoscimento emanato dall’autorità regia o ministeriale. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni, ma è rinnovabile.
La legge del 16 marzo 1995 ha introdotto un nuovo statuto di diritto commerciale per le società con finalità sociali (SBS "Sociétés à but social").
Alcune condizioni particolari di riconoscimento giuridico riguardano le associazioni che si occupano di educazione permanente degli adulti, in base al Decreto Regio del 6 giugno 1971, recepito nella comunità francofona con il decreto dell’8 aprile 1976. Le associazioni che si occupano di formazione permanente ricevono un sostegno per le attività di formazione con la corresponsione di una indennità per i formatori (pari al 75% dello stipendio di un insegnante di scuola media) e di un parziale contributo alle spese generali di gestione effettivamente sostenute. Nella Comunità fiamminga l’intervento a favore dell’educazione permanente è più recente e risale al 28.6.1990.
La legislazione regionale specifica sul volontariato differenzia nettamente le due regioni principali del Belgio, la regione francofona e quella fiamminga.
Non esiste alcuna legislazione nella parte francofona. Qui il lavoro delle associazioni si basa prevalentemente sulla valorizzazione dell’attività dei volontari. Tuttavia viene stipulata una convenzione tra il volontario e l’associazione in base alla quale viene stabilita la natura dell’impegno del volontario, la sua durata e la copertura assicurativa a carico dell’associazione.
Il Governo fiammingo ha invece una legislazione specifica che riguarda le attività di volontariato sovvenzionabili da parte del Governo. Una disposizione del maggio 1995, relativa al settore sociale e sanitario, e le sue successive modificazioni, stabilisce quali tipi di associazioni sono sovvenzionabili per i costi relativi all’attività dei volontari, in base ad una classificazione dello scopo principale perseguito dall’associazione. Rientrano tra gli scopi l’umanizzazione delle istituzioni, le cure definite come "palliative", la solidarietà intergenerazionale, le iniziative interculturali, l’assistenza pratica a malati e portatori di handicap, le attività rivolte al rafforzamento della personalità dei giovani, le attività di sostegno volte a promuovere l’autonomia di persone svantaggiate.
L’organizzazione che chiede una sovvenzione deve dimostrare all’atto della richiesta che le attività di cui chiede il sovvenzionamento rispondono ad un bisogno sociale rilevante e che esiste una carenza in quell’ambito dei servizi professionali di cura e di aiuto.
Nell’articolo 2, si specificano le voci di spesa rimborsabili relative all’attività dei bénévol. Queste riguardano, in ordine gerarchico di importanza e quindi di finanziabilità in base ai fondi disponibili: l’assicurazione per i volontari, le spese per la formazione dei volontari, le spese di funzionamento dell’organizzazione, le spese necessarie per l’avvio delle attività.
 
 

3. DANIMARCA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Dal 1830 si è avuto un forte sviluppo della politica del Welfare State, tale per cui anche il mondo del volontariato premeva affinché lo Stato sviluppasse direttamente i servizi necessari, soprattutto in campo sociale e sanitario.
Il ruolo dello Stato è quindi preponderante ed è considerato come l’unico erogatore di servizi.
Contemporaneamente il volontariato, non avendo un peso rilevante in questi settori ha perso di visibilità ed è stato associato ad una idea di arretratezza e di scarsa incisività. In altri settori, cultura, sport, ambiente, il volontariato ha rivestito notevole importanza. In altre parole il modello di assistenza danese ha spinto il volontariato ad assumere altri ruoli come quello della militanza, della tutela, dell’innovazione. Il volontariato promuove l’innovazione, svolge un’azione di critica nei confronti delle istituzioni e offre servizi in ambiti non toccati dall’azione dello Stato.
Negli anni ‘80 e ‘90, si è assistito ad una discussione sul ruolo dello stato e si è cominciato a guardare al volontariato come settore capace di produrre servizi. Vi è stata quindi una notevole inversione di tendenza che ha portato a considerare il ruolo dei volontari all’interno dei servizi offerti dallo Stato.
Molte organizzazioni di volontariato ricevono un finanziamento pubblico, che rappresenta anche il 50/70% delle loro entrate.
Il Governo ha impiegato notevoli risorse finanziarie nei progetti di sviluppo del volontariato, enfatizzandone anche dal punto di vista ideologico, il ruolo e le potenzialità. Tuttavia si verificano dei rischi per un volontariato che si configura soprattutto come dispensatore di servizi a basso costo, dipendente dai finanziamenti dello stato, con una figura del volontario che tende a scomparire dietro la crescente professionalizzazione dei servizi.
E’ importante distinguere tra la figura del volontario, cioè gli individui che si dedicano ad attività di volontariato e le organizzazioni in cui i volontari operano. Infatti mentre l’attività volontaria può essere svolta senza nessuna spesa, ed il volontario non è retribuito, tuttavia l’organizzazione sostiene dei costi nell’erogare i servizi.
La terminologia impiegata porta a notevoli confusioni. Il termine volontario è nel senso comune associato al reclutamento di volontari nell’esercito. Pertanto si preferisce specificare l’attività come "lavoro volontario sociale" e gli stessi attori preferiscono definirsi come attivisti, membri di commissioni, "amici di" ed ogni altra espressione che esplicita la tipologia di azione volontaria svolta.
Il "lavoro sociale volontario" si esplica principalmente nel lavoro all’interno delle commissioni, organizzazione delle attività, raccolta di denaro, visite a domicilio, informazione, pubbliche relazioni

b) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

Esistono grandi organizzazioni a livello nazionale e una miriade di piccole associazioni a livello locale. Circa 400 organizzazioni nazionali sono registrate con l’espressione "Lavoro sociale volontario". In aggiunta sono presenti organismi nazionali nel campo della cultura, sport, ambiente, cooperazione internazionale.
Esistono organizzazioni ombrello in particolari settori.
Nel 1983 è stata creata la Commissione Nazionale per il Lavoro Volontario, sotto gli auspici del Ministero degli Affari Sociali. Suoi scopi sono promuovere il volontariato, favorirne la crescita, sviluppare la cooperazione tra volontariato e stato.
Nel 1992 è stato istituito il Centro Volontari Danese, per promuovere e sostenere lo sviluppo del volontariato offrendo servizi informativi, di preparazione e documentazione sul volontariato. Nei primi anni ‘90 è stato sperimentato con successo un Ufficio Volontari con tre sedi territoriali, per la promozione locale del volontariato. Ha fatto seguito la realizzazione di 18 progetti di agenzie di servizio per il volontariato con prospettiva di espansione progressiva. Sussiste un grave problema relativo al finanziamento di queste agenzie.

c) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Associazioni e fondazioni: Legge. 6.6.1984.
Le detrazioni fiscali sulle donazioni sono molto basse e risultano scarsamente incisive.
La regolamentazione relativa ai contributi pubblici a favore del volontariato espone il volontariato al rischio di fraintendimento sulle sue finalità generali.
 
 

4. FINLANDIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Il volontariato in Finlandia si è sviluppato all’interno del tipico concetto di welfare dei paesi del nord Europa, in cui lo Stato svolge l’azione primaria nei confronti dell’assistenza sociale. Le organizzazioni di volontariato hanno iniziato a svolgere compiti che poi hanno assunto la forma di servizi pubblici.
E’ possibile svolgere attività volontarie all’interno delle istituzioni ed inoltre sono molto diffuse le iniziative a livello di quartiere.
Esistono due organismi a livello nazionale di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato: sono la Federazione Finlandese per l’Assistenza e gli Affari Sociali, che si propone lo scopo di migliorare il sistema della assistenza sanitaria e sociale e l’Associazione per la Cooperazione tra le Organizzazioni sociali e sanitarie, che mira a rendere più efficace e migliore il lavoro dei volontari, anche attraverso interventi rivolti alle autorità e a modificare le politiche .
Nella terminologia impiegata per designare il volontario si preferisce parlare di "attività volontaria", piuttosto che di "lavoro volontario" per sottolineare la differenza rispetto al lavoro remunerato
 
 

5. FRANCIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Il termine che più si avvicina al nostro concetto di volontariato è quello di "bénévolat" che indica una azione caritativa, svolta senza costrizioni, ma anche senza retribuzione. Il termine "volontario" può designare anche chi lavora nelle associazioni volontarie ricevendo uno stipendio. Il volontario a tempo pieno può quindi essere considerato a tutti gli effetti un lavoratore, con le garanzie conseguenti, salario minimo e altri diritti.
In Francia lo spazio per il volontariato si identifica con lo spazio occupato dalle associazioni. La gamma delle attività e degli interessi è molto ampia.
Contemporaneamente è forte la presenza di altre forme di solidarietà realizzate da altri attori sociali (chiese, movimenti dei lavoratori, imprese).
Il sistema di sicurezza sociale pubblico offre una efficace rete di protezione. La macchina dello Stato è però un sistema complesso e burocratico.
A parte la legge sulle associazioni che risale al 1901, in Francia non si è proceduto ad una regolamentazione specifica del volontariato e gli incentivi da parte dello stato sono stati minimi almeno fino agli anni ‘80, quando i mutamenti nel welfare state hanno contribuito ad un nuovo atteggiamento e ad un maggiore interesse delle istituzioni nei confronti del terzo settore. Nei primi anni Novanta, la consistenza numerica del volontariato è rimasta sostanzialmente stabile.
I volontari agiscono all’interno di associazioni che ricevono denaro da fondi pubblici o donazioni e finanziamenti da privati.
Complessivamente il fenomeno dello sviluppo del fenomeno associativo è riconosciuto e sostenuto dallo Stato e dalle comunità locali. Tale attenzione è testimoniata anche dalla circolare del Primo Ministro, del 14 settembre 1998, relativa allo sviluppo della vita associativa, in vista anche dell’anno 2001, centenario della legge francese (1901) sulle associazioni e anno europeo delle associazioni. Inoltre l’attenzione del Governo è testimoniata dall’iniziativa di convocare un Convegno nazionale sulla vita associativa per febbraio 1999.
Il sistema francese non è di tipo sussidiario, ma piuttosto complementare. Per certi servizi lo Stato preferisce elargire finanziamenti ad associazioni, piuttosto che istituire nuovi servizi.
Esiste piuttosto una dualità tra i beneficiari dei servizi pubblici e i destinatari dell’azione dei volontari, che appartengono a fasce sociali e a nuovi tipi di povertà a cui la potente struttura dello stato non dà risposta.
Frutto della nuova attenzione, sono le esenzioni fiscali ai volontari e la concessione di permessi a coloro che si assentano dal lavoro per partecipare a riunioni direttive delle organizzazioni o di istituzioni di coordinamento e rappresentanza.

b) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

In Francia esiste un quadro giuridico specifico per le organizzazioni come associazioni, fondazioni e cooperative sociali.
Il testo legislativo di riferimento è costituito dalla legge 1.7.1901 (e dal decreto applicativo del 16.8.1901) che regola il diritto di associazione e in particolare le associazioni "à but non lucratif":
Per le fondazioni i riferimenti legislativi sono la legge 23.6.1987, modificata dalla legge del 4.6.1990.
Esiste inoltre una legge sulle cooperative a fini sociali del 10.9.1947, che permette alle associazioni di raggrupparsi in cooperative.
Non esiste invece una regolamentazione specifica delle associazioni di volontariato, diversa dalla legge relativa alle associazioni senza fini di lucro, all’interno delle quali possono essere compresi dipendenti salariati, ma il cui funzionamento dipende in larga parte dall’attività dei bénévol.
Esiste inoltre un Decreto del 30.1.1995 relativo al volontariato per la solidarietà internazionale e una Legge del 28.10.1997 che regola il volontariato civile, nel quadro della progressiva abolizione del servizio di leva obbligatorio militare o civile.
E’ attualmente in preparazione un progetto di legge per definire lo statuto dei volontari. Il testo si richiama al Decreto sul volontariato internazionale di cui costituisce una sostanziale estensione dei contenuti.
Per costituire una associazione occorre una convenzione tra due o più persone che intendono mettere in comune stabilmente le loro conoscenze e attività per uno scopo diverso da quello di ripartirsi i benefici derivanti. Per avere capacità giuridica occorre trasmettere una dichiarazione alla Prefettura, allegando gli statuti dell’associazione. Pertanto non è richiesta nessuna autorizzazione, né dichiarazione preliminare dell’autorità. La costituzione di una associazione non può essere oggetto di controlli a priori da parte di una autorità privata o pubblica. La dichiarazione alla Prefettura, sempre facoltativa, non costituisce domanda di autorizzazione. Il Prefetto ha una competenza limitata all’emissione della ricevuta. Lo scopo della registrazione consiste nel permettere all’associazione di ottenere la capacità e la personalità giuridica. Presso le Prefetture esistono pertanto i registri delle associazioni.
In base al tipo di attività principale svolto dall’associazione si applicano legislazioni particolari che afferiscono a sezioni diverse del Diritto (commerciale, del lavoro, della sicurezza sociale, diritto fiscale, penale, amministrativo)
Esistono vantaggi per tutte le associazioni previsti da testi di legge specifici, ma in particolare per le associazioni di interesse generale e le associazioni di pubblica utilità.
Benefici particolari per i volontari riguardano solo quelle attività a cui corrispondono dei rischi (attività di protezione civile, vigili del fuoco volontari). Le associazioni di interesse generale e le associazioni di pubblica utilità sono sovvenzionate a livello nazionale e provinciale, ma le sovvenzioni sono rivolte alle attività e non ai volontari.
Tra i benefici concessi ai volontari, senza che questi costituiscano un statuto specifico del volontario, sono disperse in disposizioni particolari relative ai congedi lavorativi per presenziare riunioni presso le autorità e gli organismi a livello locale e nazionale. Oltre alle già citate disposizioni sulle coperture assicurative, esistono disposizioni che agevolano la fruizione di opportunità formative.

c) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

Esistono forme di coordinamento tra le associazioni senza fini di lucro. Il 28 ottobre 1991 è stata istituita con Decreto la Delegazione interministeriale per l’innovazione sociale e l’economia sociale il cui obiettivo consiste nel coordinare e proporre le misure destinate a favorire lo sviluppo delle cooperative, mutue, associazioni e promuovere le innovazioni auspicabili.
Esiste inoltre il Consiglio Nazionale della Vita Associativa, istituito per Decreto il 25 febbraio 1983, che consiste in un organismo di rappresentanza del mondo associativo i cui membri rappresentano le associazioni. I membri sono nominati dal Primo Ministro e dai ministeri competenti. Il Consiglio Nazionale per la Vita Associativa fornisce pareri sulle questioni riguardanti la vita associativa, conduce studi e analisi opportune e redige un bilancio annuale.
Esistono poi coordinamenti creati dalle associazioni stesse che assumono la forma di federazioni o unioni di associazioni (per esempio l’Uniopss, Union Nationale Interféderale de Services et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux, il Cnajep, Comité Nationale des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire). Altri raggruppamenti in federazioni riguardano associazioni che lavorano in determinati ambiti (cultura, ambiente, agricoltura, aiuto ai paesi in via di sviluppo).
Tutte le unioni e federazioni sono raggruppate nella Conferenza Permanente dei Coordinamenti di Associazioni, creata nel 1992 per assicurare una base di concertazione e di rappresentanza del mondo associativo. La presidenza del CPCA viene tenuta a turno.
Esistono strutture di servizio per il volontariato nell’ambito dell’informazione e della documentazione, della consulenza, della formazione.
Il Consiglio Nazionale del Volontariato, creato nel 1974 dalle associazioni stesse, per promuovere il volontariato presso le strutture pubbliche, diffondere informazione e sensibilizzare attraverso i media, organizzare campagne di informazione, creare una rete di centri regionali in tutta la Francia, ne sono stati istituiti 57, per contribuire alla formazione dei volontari al lavoro e alla partecipazione nelle associazioni e realizzare centri di documentazione.
A livello statale esiste il Fondo Nazionale per lo Sviluppo della Vita Associativa, legge del 29 Dicembre 1984, sotto forma di un capitolo speciale di spesa. E’ considerato un utile strumento di promozione del volontariato e favorisce lo sviluppo della pratica associativa con particolare attenzione alla formazione individuale e collettiva.
Inoltre i Centri di formazione dei lavoratori in campo sociale organizzano attività di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni e talvolta sono anche rivolti ai bénévol.
 
 

6. GERMANIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

In Germania, si è assistito ad uno sviluppo attraverso fasi alterne e con una crescita irregolare, intrecciato saldamente alla storia generale del paese, e alle drammatiche vicende del nazismo e del regime comunista nella Germania dell’Est. Inoltre la recente riunificazione tedesca (3.10.1990), unita alla diffusa trasformazione dei sistemi del welfare, propone ulteriormente il problema della ridefinizione del ruolo dl volontariato. Le informazioni che abbiamo raccolto, riguardano per gli eventi anteriori al 1990, esclusivamente la Repubblica Federale Tedesca.
La traduzione in tedesco del termine volontario rimanda ad una espressione controversa e fuorviante che può essere resa con l’equivalente di "soccorritore onorario" (Ehrenamtlicher Helfer)
I settori di impiego dei volontari riguardano diversi settori di assistenza con differenti denominazioni e caratterizzazione ideologica e religiosa
(Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutscher Paritatischer, Wohlfahrserbänd, Deutsches Rotes Kreuz)
Le cosiddette "freie Wohlfahrserbänd", che consistono in organizzazioni ombrello che si occupano di servizi sociali volontari, si differenziano fortemente al loro interno per tipologie di impiego dei volontari e peraltro anche sulla capacità di offrire dati conoscitivi sulla loro realtà.

b) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

In Germania l’organizzazione del volontariato e in generale l’organizzazione dell’assistenza sociale, segue il principio giuridico della sussidiarietà, in base al quale lo Stato deve intervenire solo dopo che sono state verificate altre possibilità di intervento e di sostegno.
Non esiste una istituzione nazionale che possa promuovere una politica comune e stabilire standard di livello per il volontariato. Manca anche una rete di agenzie, diffuse a livello locale in grado di sostenere l’impiego dei volontari.
Un primo passo in avanti è stato compiuto, negli anni Settanta, con la proposta di istituire un "Bundesanstalt für das Ehrenamt".
Un primo Ufficio per il volontariato tedesco è stato istituito a Monaco ("Münchner Helfer Information") nel 1979 e successivamente a Berlino.
E’ forte invece il ruolo svolto da sei grandi organizzazioni che coordinano il Settore volontario a livello nazionale che formano l’ "Associazione Federale delle Agenzie Volontarie di Lavoro Sociale" (BAGFW - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege E.V. con sede a Bonn). Tale organismo viene frequentemente consultato per tutto ciò che riguarda la legislazione sociale. Ne fanno parte l’Agenzia federale di auto-aiuto dei lavoratori, l’agenzia dei Servizi della Chiesa Protestante, la Fondazione Caritas, l’associazione tedesca di auto-aiuto non confessionale, la Croce rossa tedesca, l’Ufficio Centrale di Assistenza della Comunità Ebraica in Germania.

c) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Associazioni e fondazioni dipendono dall’art. 21 all’art. 88 del Codice civile.
Esiste la denominazione di "organizzazioni di volontariato", dove il lavoro è svolto principalmente da volontari non pagati. In genere la forma di queste organizzazioni è relativa allo status di pubblica utilità. Esistono comunque altri generi di iniziative che non ricadono nella definizione di pubblica utilità. Per ottenere il riconoscimento di quest’ultimo status, occorre sottoporre alla commissione preposta lo statuto e gli articoli del regolamento.
Esistono forme di registrazione in determinati settori del lavoro volontario, ad esempio per le associazioni sportive, ma non esiste un registro generale. La Fondazione Bürger für Bürger, ha in progetto un registro generale. A livello locale esiste un centinaio di agenzie in grado di offrire informazioni per orientare volontari verso associazioni dove prestare la loro opera. Spesso però queste informazioni si limitano ad essere contenute in uno schedario o rimandano alla competenza individuale dell’operatore.
 
 

7. GRECIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

La storia di questo paese è attraversata da un travagliato periodo caratterizzato da disastri bellici, da calamità naturali e dalla dittatura iniziata nel 1967 con un colpo di Stato e terminata nel 1974 con l’istituzione di una Repubblica unitaria.
Una presenza debole dello Stato, fino agli anni ‘50 è stata rimpiazzata dal ruolo della Chiesa cattolica nell’assistenza alle forme di povertà e di emarginazione. Progressivamente lo Stato ha cercato di estendere la propria attività nella distribuzione dei servizi, riducendo l’importanza del volontariato. L’assistenza sociale si presenta articolata diversamente nel territorio, spesso con una combinazione di servizi statali e volontari, ma in talune aree con la prevalenza di quelli volontari.
Le organizzazioni di volontariato ricevono finanziamenti da parte dello Stato greco.
Negli anni ‘80 il governo, pur aumentando i fondi destinati ai servizi gestiti dalle organizzazioni di volontariato ha potenziato le strutture pubbliche. Contemporaneamente è cresciuta anche l’offerta privata di servizi.
Esistono grandi associazioni a livello nazionale tra cui la Croce Rossa, l’Associazione Cristiana dei Giovani e l’Associazione cristiana delle ragazze.
Associazioni e fondazioni dipendono dall’articolo 78 e seguenti del codice civile
 
 

8. IRLANDA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

In Irlanda il volontariato ha una lunga tradizione. Nasce su un modello di impegno saldamente legato al ruolo che la Chiesa cattolica ha svolto nei confronti delle famiglie, dei servizi sociali e della beneficenza. Pertanto si è trattato in gran parte dello sviluppo di azioni caritatevoli intrecciate con l’opera di ordini religiosi. L’assoluta prevalenza delle organizzazioni cattoliche fino agli anni Sessanta è andata attenuandosi con l’affermazione dei diritti sociali, della donna in particolare, e la crescita dei gruppi locali e di auto aiuto.
La definizione di volontariato è legata al concetto di "scopi caritatevoli" di cui non esiste una precisa definizione, nonostante esistano diversi atti legislativi a riguardo. La Corte irlandese li chiarifica come: miglioramento della condizione dei poveri, diffusione dell’istruzione, diffusione della religione, altri scopi che portino beneficio alla comunità.
Un ente benefico, che gode di vantaggi fiscali, è definito come insieme di persone o trust fondato per scopi caritatevoli.
Rispetto allo Stato il volontariato svolge un ruolo di volta in volta supplementare o complementare, ma talvolta è l’unico fornitore di particolari servizi. Il mondo del volontariato ha una lunga tradizione nella capacità di concepire forme innovative di servizio.

b) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

Per facilitare la crescita delle organizzazioni di volontariato è stato istituito il National Social Service Board (1971), il quale svolge anche attività di ricerca e di censimento delle organizzazioni di volontariato
A livello locale un forte impulso è stato dato dalle Commissioni Sanitarie Regionali, istituite nel 1972, le quali in base all’articolo 65 della legislazione sulla sanità del 1953, hanno sostenuto le organizzazioni volontarie che fornivano servizi simili o complementari a quelli dello Stato.
Il rapporto con le istituzioni dello stato è sancito da alcune leggi (come l’Housing Act del 1988) che prevedono l’obbligo da parte delle autorità locali di consultare le organizzazioni di volontariato per determinare le priorità di intervento
Problematiche relative al rapporto con lo Stato riguardano la pianificazione dei servizi e la loro articolazione territoriale. Inoltre la dipendenza del settore del volontariato dai fondi statali e la precarietà, l’irregolarità e il ritardo nella distribuzione dei fondi ha creato incertezza e ha innescato meccanismi di competizione piuttosto che di coordinamento e collaborazione.
Esistono coordinamenti e reti di associazioni, promosse dalle organizzazione stesse, in differenti settori di attività. In genere offrono servizi di supporto e svolgono azioni di pressione politica per tutelare i propri interessi.
A livello governativo esistono due Agenzie: The Combat Poverty Agency e The National Social Services Board, che offrono una gamma di servizi di informazione, ricerca e formazione e altri servizi per lo sviluppo delle organizzazioni e le comunità di volontariato.

c) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Rispetto alla legislazione vigente, non si individua un particolare status legale per le organizzazioni non profit, per quanto l’autorità preposta al Fisco (Revenue Commissioners), opera secondo uno schema che distingue e riconosce esenzioni fiscali alle organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento e la registrazione come organizzazioni per scopi di beneficenza.
Al di fuori di questa distinzione non esiste un’unica forma di costituzione disponibile per le organizzazioni di volontariato. Molte cooperative di lavoratori e produttori e altre organizzazioni mutualistiche sono registrate come friendly society, cioè associazioni di mutuo soccorso, altre si costituiscono come società a responsabilità limitata da garanzia, cioè utilizzano la struttura di una società commerciale, modificata per venire incontro alle esigenze organizzative del non profit.
Non esiste un registro ufficiale delle organizzazioni, e pertanto anche gli studi compiuti sul fenomeno risultano parziali.
Lo Stato finanzia un’ampia gamma di organizzazioni di volontariato e di comunità ma all’interno di specifici obiettivi e programmi.
 
 

9. LUSSEMBURGO

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Il Paese è caratterizzato da un elevato livello di benessere diffuso e dall’alto tasso di occupazione, da una composizione culturale molto varia. Nella storia del volontariato la Chiesa cattolica ha giocato un ruolo rilevante per quanto riguarda la carità e l’assistenza.
Dagli anni ‘70, lo Stato ha intrattenuto con le organizzazioni di volontariato uno stretto rapporto, in cui finanziava i servizi erogati, le spese di gestione e sosteneva l’amministrazione. Il rapporto si è sviluppato in un clima in larga parte privo di conflitti, in cui ad una certa burocratizzazione del volontariato, corrisponde una coordinazione ed una efficacia nei servizi offerti.
Esistono, accanto alle grandi organizzazioni di volontariato, finanziate in larga misura dallo Stato, anche piccole associazioni che si occupano di bisogni specifici, che si appoggiano di preferenza sulle collettività locali. I gruppi popolari e di auto aiuto sono rari e anche il movimento sindacale non svolge un ruolo particolare nello sviluppo della solidarietà e risente di un clima privo di situazioni critiche.

b) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Associazioni "sans but lucratif", fondazioni senza scopo di lucro e istituzioni di pubblica utilità dipendono dalla Legge del 21.4.1928. Per le associazioni è richiesto lo statuto, redatto sulla base delle caratteristiche stabilite per legge, e l’elenco delle persone che costituiscono il comitato, con le cariche di presidente, vice presidente, segretario, tesoriere.
Con il conseguimento della personalità giuridica si limita la responsabilità personale dei membri e si possono ricevere sussidi pubblici.
Le organizzazioni di volontariato sono definite "organization bénévol"; non esiste però un riferimento normativo particolare, al di fuori dalla legge del 1928. E’ in discussione in Parlamento un progetto di legge riguardante un servizio volontario inteso come attività di interesse generale, svolta con impegno continuativo per un periodo di 6-12 mesi.
Esistono misure indirette e non generalizzate che agevolano le associazioni: formazione offerta dallo Stato, disponibilità di locali, possibilità per le grandi associazioni di disporre di personale temporaneo retribuito attraverso i finanziamenti previsti dalle misure di lotta contro la disoccupazione.
Alcune agevolazioni particolari riguardano ambiti specifici come la formazione offerta dal Service National de la Jeunesse, ma destinata solo alle organizzazioni che operano nel settore dei giovani.
Non esistono vantaggi diretti per i volontari, ma solo vantaggi per le associazioni, in campi specifici e senza riferimento alla natura volontaria dell’associazione. Inoltre generalmente le associazioni che ricevono finanziamenti lavorano con collaboratori professionisti. Eccezioni rilevanti sono il corpo dei vigili del fuoco e la protezione civile in cui vi è un ruolo determinante dei bénévol.
 
 

10. PAESI BASSI

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Caratteristiche della cultura e dello Stato nei Paesi Bassi sono l’assenza di uno stato centralizzato, il pluralismo religioso, nonostante la predominanza quantitativa del Calvinismo, un forte senso di egualitarismo.
Il sistema olandese si caratterizza per la presenza quasi esclusiva delle organizzazioni di volontariato nella gestione dei servizi pubblici nel settore della solidarietà sociale. Pertanto le politiche governative sono realizzate in larga parte dalle organizzazioni di volontariato, che ricevono finanziamenti dallo Stato anche fino al 90% del loro bilancio.
La storia del volontariato, a cavallo tra il secolo scorso e il nostro, è stata segnata da una diffusa capacità di mobilitazione, che ha mantenuto distinti i diversi gruppi della società e ha indotto una spiccata segmentazione della società con una distinzione forte tra società confessionale e secolarizzata, e all’interno di queste tra cattolici e protestanti, tra liberali e socialisti.
Dagli anni Sessanta, si è assistito ad un graduale ritiro dei volontari dalle organizzazioni di servizi sociali e sanitari, fortemente professionalizzate e consolidate per una maggiore intensificazione dell’impegno in quelle associazioni e quei settori dove lavorano principalmente i volontari e che non dipendono da sovvenzionamenti dello stato come la Croce Rossa e l’Esercito della Salvezza. Ma anche un aumento della conflittualità ha portato ad un nuovo movimento di protesta e alla nascita di organizzazioni volontarie in altri settori diversi da quello assistenziale e sanitario (secondo la lingua olandese solo questi sarebbero gli ambiti specifici che corrispondono all’impegno volontario), come il settore dell’ambiente, e secondo forme di organizzazione legate al mutuo e all’auto aiuto.
Gli anni Settanta e Ottanta hanno visto un taglio dei sussidi per l’assistenza, per fronteggiare il deficit dello Stato, e le organizzazioni di volontariato, per quanto dipendenti dai fondi statali hanno mantenuto una elevata autonomia rispetto anche al tentativo dello Stato di introdurre regolamentazioni.
La tendenza dello Stato fin dagli anni Settanta è stata quella di decentralizzare fortemente il finanziamento dei servizi sociali. Tuttavia la quantità di fondi disponibili è diminuita, con una conseguente crescita della competizione tra le organizzazioni locali per l’assegnazione dei sussidi.
La legislazione vigente non prevede alcuna remunerazione finanziaria per i volontari, neppure la possibilità di una cifra simbolica. Anche i rimborsi non documentati dalle ricevute delle spese effettuate hanno una quota massima consentita.
Il volontariato è presente in tutti i tradizionali settori dell’assistenza sociale: previdenza, alloggi, istruzione, sanità, servizi sociali alle persone. Alcuni di questi settori sono gestiti in gran parte da organizzazioni volontarie, come il settore dell’istruzione, dei servizi sanitari e dei servizi alle persone. Ma buona parte dei volontari lavora in associazioni religiose, partiti e gruppi politici e di opinione, associazioni sportive e del tempo libero.

b) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

Esistono sovrastrutture organizzative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di intermediazione, che coordinano le agenzie locali o regionali e forniscono risorse per la formazione, lo sviluppo e la ricerca e inoltre forniscono sostegno tecnico e finanziario. In queste strutture vi è una elevata professionalizzazione e possono ricevere sovvenzionamenti statali, da parte del governo centrale.
Le organizzazioni volontarie sono autonome e autogestite, pertanto distinte dagli organi governativi, ma il sistema assistenziale olandese si appoggia quasi esclusivamente sulle organizzazioni volontarie, che ricevono un finanziamento dai fondi dello Stato. Nei settori di volontariato diversi da quelli tradizionali, le fonti di risorse sono diverse: da quelle istituzionali (del governo centrale o a livello locale),
da raccolte di fondi, donazioni private, quote di iscrizione, servizi a pagamento, autofinanziamento.

c) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

La libertà di associazione fu sancita già nella costituzione del 1848, che ampliò anche il ventaglio delle libertà civili.
Associazioni e fondazioni dipendono dal II titolo e dagli articoli 286-304 del Codici civile.
 
 

11. PORTOGALLO

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

L’ordinamento dello Stato consiste in una forma repubblicana basata su una Costituzione approvata nel 1976 e successivamente modificata (nel 1982 e 1989).
La Costituzione prevede un impegno dello Stato a sostenere e organizzare un sistema di servizi sociali unificato e decentralizzato. Il sistema dovrà quindi integrare servizi dello Stato a servizi offerti da soggetti no-profit.
Un ruolo storico importante nel sistema dell’assistenza sociale, nel periodo precedente la rivoluzione del 1974, è stato svolto dalle organizzazioni cattoliche. Ancora oggi, nonostante il sorgere di gruppi non confessionali, il ruolo tradizionale associato alle organizzazioni cattoliche è preponderante.
Esiste un coordinamento regionale delle organizzazioni di volontariato.
Associazioni e fondazioni dipendono dagli articoli 167 a 194 del Codice civile.
 
 

12. REGNO UNITO

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Una lunga tradizione di volontariato caratterizza il Regno Unito. Una delle maggiori istituzioni riguarda le opere caritative, tuttora attive e legate alla Chiesa.
Ma anche le forme di mutua assistenza legate al movimento operaio e sindacale, hanno svolto un ruolo storico determinante.

b) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

La più importante forma di coordinamento è costituita dal Consiglio Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato (NCVO), che svolge un’intensa azione di informazione sulla legislazione e le forme di sovvenzione, offre assistenza alla gestione e allo sviluppo, fornisce dati e analisi sulla realtà del volontariato, stimola la creazione di reti locali di coordinamento tra associazioni di volontariato, svolge un’attività di contatto con il potere centrale e locale.
Un censimento delle organizzazioni di volontariato è reso difficile dalla grande varietà di organizzazioni attive. Esiste un registro ufficiale delle associazioni che beneficiano dello statuto di "Carità", ma la gran parte delle organizzazioni di volontariato non sono "Carità".

c) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Sono presenti le seguenti tipologie di forme istituzionali:
- "Companies limited by guarantee" (Società a responsabilità limitata da garanzia);
- "Organisations incorporated by Royal Charter or Act of Parliament";
- "Industrial and Provident Societies" o "Friendly Societies" (associazioni di mutua assistenza);
- "all institutions established for exclusively charitable purposes".
 
 

13. SPAGNA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Il decollo delle attività di volontariato è conseguente all’avvento del nuovo corso democratico nel paese, dopo la fine della dittatura di Franco. Sebbene il volontariato sia esistito anche durante il periodo della dittatura, le restrizioni al diritto di associazione ha costituito un impedimento alla formazione di organizzazioni al di fuori della Chiesa e dello Stato. Pertanto dal 1978, l’introduzione della nuova Costituzione ha consentito uno sviluppo delle organizzazioni e un nuovo approccio al volontariato
La Piattaforma per la Promozione del Volontariato (PPVE), creata nel dicembre del 1986 tra le maggiori associazioni di beneficenza e a carattere sociale, si è proposta proprio lo scopo di colmare una lacuna nello sviluppo del volontariato in Spagna e di promuovere una coscienza del volontariato nella società. D’altra parte i fondi a sostegno delle associazioni sociali e di beneficenza, si sono ridotti per la necessità di attuare tagli alla spesa pubblica e di ridefinire il ruolo dello Stato nella promozione e nello sviluppo del volontariato.
La legislazione in materia è recente e trova il riferimento principale nella legge n.6 del 1996, all’interno della quale si trova una definizione formale di volontariato e si indicano diritti e doveri connessi. Esiste una serie di disposizioni precedenti che riguardano aspetti particolari del volontariato o atti legislativi delle comunità autonome.
Nel passato recente non esisteva ancora nessuna definizione legislativa del volontariato o nessuna definizione ufficialmente riconosciuta.
Esiste uno status legale particolare per le organizzazioni non profit che rientrano nella categoria di fondazione, associazione di interesse pubblico, cooperativa di iniziativa sociale, altre organizzazioni particolari come la Croce Rossa o l’associazione per i ciechi. La legislazione su associazioni e fondazioni si basa sulla legge del 24.12.1964 e sull’articolo 35 del Codice Civile.
I requisiti per godere di questo status particolare rimandano alle condizioni stabilite dalla legge, all’assenza di fini di lucro e alla presenza di un interesse pubblico. Sono richieste anche determinate condizioni relative alle strutture, alle procedure decisionali, alle caratteristiche economiche. In caso di liquidazione o scioglimento il patrimonio dell’organizzazione deve essere destinato ad un’altra organizzazione non profit.
I benefici che derivano riguardano il regime fiscale, con deduzioni ed esenzioni in base alla natura dell’organizzazione, possibilità di accesso a fondi e aiuti finanziari, promozione da parte del Governo degli scopi e delle attività attraverso campagne pubbliche, iniziative legislative.
Non esiste in Spagna una distinzione giuridica tra organizzazioni non-profit e organizzazioni di volontariato, ma tutte le organizzazioni non profit citate sopra sono di volontariato quando utilizzano personale volontario all’interno delle proprie strutture.
Sono particolarmente incentivate le attività realizzate da organizzazioni che svolgono azioni sociali, che si occupano di ambiente, educazione, difesa civile, cooperazione sociale con i paesi in via di sviluppo.
L’attività dei volontari è tutelata da una legge statale che obbliga le organizzazione a fornire una copertura assicurazione contro gli incidenti sul lavoro e le invalidità.

c) Servizi per il volontariato e strutture di coordinamento

E’ stato da poco diffuso il "Piano Nazionale per il volontariato", 1997-2000, a cura del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, che prevede una serie di interventi a favore del volontariato e l’intensificazione di incentivi e strutture di supporto..
Esistono registri pubblici delle organizzazioni di volontariato, sia a livello nazionale sia regionale. Alcuni di questi sono istituiti per legge, come il Consiglio per la Gioventù, il Consiglio per gli anziani. E’ in corso di approvazione il progetto nazionale per un "Consiglio Nazionale delle ONG".
Esiste una attività di formazione al volontariato, svolta anche da agenzie educative dello Stato, che organizzano seminari sul terzo settore, la gestione di programmi sociali, esistono titoli accademici (Master Degrees) relativi alla gestione di servizi sociali, di organizzazioni non governative, fondazioni.
 
 

14. SVEZIA

a) Il contesto storico e istituzionale di riferimento

Generalmente si considera il ruolo del volontariato in Svezia, e più in generale nella regione scandinava, come un ruolo secondario, se non marginale, rispetto al settore pubblico e alla sua capacità di erogare servizi assistenziali.
Il modello scandinavo si basa su una solidarietà istituzionalizzata, con un alto grado di assistenza dato dal settore pubblico e inoltre un elevato grado di professionalizzazione.
La storia evidenzia invece un ruolo notevole del volontariato e dell’associazionismo nel contribuire alla crescita democratica delle istituzioni. Questa storia è attestata anche dalle grandi organizzazioni tradizionali che tuttora svolgono un ruolo rilevante accanto agli sviluppi e alle tendenze più recenti. Più in generale ciò che caratterizza l’associazionismo in Svezia è l’interconnessione tra le organizzazioni e i movimenti sociali, piuttosto che la produzione di servizi. I cinque più grandi movimenti sociali hanno riguardato: il movimento dei contadini, il movimento laburista, il movimento religioso, il movimento degli astemi e dello sport. Caratteristica determinante è stata la struttura democratica delle associazioni e il principio dell’iscrizione. Il ruolo delle organizzazioni tradizionali è andato scemando nel secondo dopoguerra, per il crescere del ruolo dello Stato.
I settori di attività più rilevanti possono essere riassunti in tre raggruppamenti: riforme sociali, tempo libero e sviluppo della persona, tutela organizzata di interessi. In generale però non sono le associazioni a produrre direttamente i servizi. I servizi sono organizzati con ricorso a personale professionista, che lavorano in stretto rapporto con il governo e dipendono quasi interamente dal finanziamento del welfare state.
Lo Stato svolge anche un’azione di indirizzo politico, insieme alle associazioni più rappresentative convocate ai tavoli di programmazione e di monitoraggio della qualità dei servizi.
Un notevole sviluppo hanno le fondazioni in Svezia. La più celebre è la Fondazione Nobel. Le fondazioni hanno un ruolo rilevante, anche dal punto di vista economico, nel settore dell’educazione.

b) Il diritto delle associazioni e delle fondazioni

Non esiste una legislazione specifica per le associazioni, ovvero non esiste una disciplina del diritto scritto. E’ riconosciuto il diritto di associazione, ma con un’enfasi sul soggetto collettivo che viene a costituirsi, piuttosto che sul diritto dei singoli ad associarsi.
Sia le fondazioni che le associazioni hanno personalità giuridica, devono solo presentare uno statuto sufficientemente articolato e completo, non vi è obbligo di registrazione se non per le associazioni che svolgono attività economica, che sono tenuto ad essere iscritte nel registro commerciale.