Sintesi delle Ordinanze N.4563 - 4567/01 Reg. Ord.

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE TERZA


composto dai Signori:
Luigi COSSU Presidente
Bruno MOLLICA Consigliere
Antonio SAVO AMODIO Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Associazione per l'autogestione dei servizi e della solidarietà (AUSER), Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI – Nuova Associazione), Associazione Centro Servizi Volontariato – Toscana (Ce.S.V.O.T.), Polis Csv Basilicata, Cesvit - Centro servizi per il Volontariato Integrazione Territoriale di Basilicata, (A.Csv) Onlus - Associazione Centro Servizi Volontariato delle Provincie di Biella-Vercelli-Novara e Verbano Cusio Ossola, Cesavo - Centro savonese di servizi per il volontariato Savona, Associazione Ciessevi, Ass.Ne Centro Servizi Volontariato Prov. Mantova, Ass.Ne Volontariato Marche, Ass.Ne Centro Servizio Volontariato Prov. Rovigo, S.V.E.P. – Servizio volontariato Piacenza ed altri Centri dell'Emilia Romagna  in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.

rappresentata e difesa dagli avv.ti

Salvatore Pettinato e Angelo Massaro
Bassano Baroni e Eugenio Merlino
Marco Masi

e selettivamente domiciliati presso i loro studi in Roma

contro

Ministro del Tesoro, Bilancio e P.E.

per l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare,

-dell’atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte della Fondazioni Bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2000,
-di ogni atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come integrato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Nominato relatore il Consigliera Antonino SAVO AMODIO e uditi alla Camera di Consiglio del 11 LUG 2001 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare;
in quanto, prima facie, il ricorso appare fondato, quantomeno per quel che attiene alla natura non regolamentare dell'atto impugnato,
Ritenuto sussistere, nella specie, il danno grave ed irreparabile;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il punto 9.7 del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, addì 11 luglio 2001

Il Presidente: Luigi COSSU
Il Relatore: Antonio SAVO AMODIO