Approvazione
del regolamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato
(GU
n. 126 del 1-6-2001)
Con
delibera in data 3 febbraio 2001 il Ministro per la
solidarietà
sociale Livia Turco ha approvato il regolamento
dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato.
REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Art. 1.
Convocazione
L'Osservatorio nazionale per il
volontariato, di seguito denominato Osservatorio, è convocato dal
Ministro per la Solidarietà Sociale in qualità di Presidente,
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, almeno
quindici giorni prima della data prevista, per almeno sei volte all'anno.
La convocazione può essere diffusa anche per via telematica. In
casi di particolare necessità ed urgenza l'Osservatorio può
essere convocato in altra forma ed in tempi diversi.
Art. 2.
Durata e decadenza
I componenti dell'Osservatorio durano
in carica tre anni e per non più di due mandati consecutivi; essi
decadono dopo tre assenze ingiustificate in un anno. L'Osservatorio è
rinnovato in occasione della Conferenza triennale del volontariato prevista
dall'art. 12, comma 1, lett. i) della legge n. 266 del 1991. L'Osservatorio
uscente relaziona alla Conferenza nazionale del volontariato circa il proprio
operato. Entro due mesi dalla chiusura della predetta Conferenza, il Presidente
nomina i nuovi componenti.
Art. 3.
Funzioni vicarie
Il Presidente nomina fra i componenti
dell'Osservatorio un Vicepresidente che lo affianca per assicurare la massima
operatività. Ove lo ritenga necessario, il Presidente può
delegare le funzioni di presidenza al Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo
ad uno dei componenti dell'Osservatorio.
Art. 4.
Funzioni di segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte
dall'ufficio Volontariato del Dipartimento Affari Sociali della Presidenza
del consiglio dei Ministri, che designa un Segretario. Il Segretario predispone
la convocazione delle riunioni dell'Osservatorio e ne redige il verbale,
provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Osservatorio
e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
degli atti che devono essere resi pubblici ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241.
Art. 5.
Invitati permanenti e temporanei
Possono partecipare alle riunioni
dell'osservatorio, in ragione degli argomenti in trattazione, oltre ai
membri effettivi previsti dall'art. 12 della legge n. 266 del 1991, uno
o più soggetti qualificati scelti fra rappresentanti di associazioni,
organismi, centri di ricerca e di studio che abbiano particolare connessione
con il mondo del volontariato italiano, come pure rappresentanti delle
regioni e degli Enti locali. Gli invitati partecipano alle riunioni dell'Osservatorio
a titolo gratuito e non votano le deliberazioni che esso adotta. In caso
di assenza non possono delegare un sostituto.
Art. 6.
Deliberazioni, deleghe
I componenti effettivi possono delegare,
in caso di assenza od impedimento, un altro componente. La delega deve
essere presentata in forma scritta al segretario. Il Segretario specifica
nel verbale quali componenti effettivi abbiano designato un delegato. Ogni
membro non può ricevere più di una delega.
L'Osservatorio delibera a maggioranza
assoluta dei presenti, purché rappresentino la metà più
dei componenti. In caso di assenza della metà più uno dei
componenti la riunione non è valida ai fini dell'assunzione e votazione
di deliberazioni. In caso di parità di voto prevale la parte che
abbia ricevuto il voto del Presidente o del suo delegato. La votazione
avviene a scrutinio palese ovvero segreto, qualora lo richiedesse la metà
dei presenti; in quest'ultimo caso essa è riportata nel verbale.
Art. 7.
Verbalizzazioni
Il verbale della riunione dell'Osservatorio
è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento del dibattito
e reca le posizioni più rilevanti dei singoli componenti ed invitati
permanenti e temporanei. Nel verbale sono specificati i presenti, i delegati
ove siano designati, le votazioni di ogni componente effettivo. Il verbale
è consultabile da chiunque ne faccia richiesta ai sensi della legge
n. 241 del 1990. L'Osservatorio può disporre che talune parti di
verbalizzazione relativa all'approvazione dei progetti sperimentali siano
dichiarate riservate ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge
n. 241 del 1990.
Il segretario dà lettura
del verbale della riunione precedente prima dell'inizio dei lavori e ne
chiede l'approvazione. I componenti effettivi e gli invitati permanenti
possono chiedere, entro la giornata stessa, modifiche ed integrazioni alle
loro dichiarazioni; in questo caso il verbale viene riprosto all'Osservatorio
per l'approvazione nella riunione successiva. Ove non abbia ricevuto richieste
di modifica o di integrazione, il segretario predispone il verbale per
la firma del Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può
essere ulteriormente modificato.
Art. 8.
Funzione di coordinamento
Ai fini di un efficace coordinamento
in materia di volontariato nazionale, l'Osservatorio indice una volta all'anno
riunioni congiunte, seminari ed altre iniziative utili alla diffusione
della cultura del volontariato sul territorio nazionale, con gli organismi,
le consulte, i gruppi di lavoro permanenti in materia di volontariato che
operino presso altre Amministrazioni dello Stato. L'osservatorio riceve
una volta all'anno una relazione sintetica sull'attività da essi
svolta
Art. 9.
Collegamenti con le Regioni
L'Osservatorio promuove forme di
collegamento con gli osservatori per il volontariato, le consulte ed i
comitati che le Regioni istituiscono con proprie leggi.
Art. 10.
Gruppi di lavoro e comitati
L'Osservatorio può proporre
la costituzione di gruppi di lavoro e di studio, nonché di comitati
tecnici con compiti di analisi di talune questioni nell'ambito delle funzioni
ad esso attribuite. I componenti sono nominati con decreto del presidente
del consiglio dei Ministri, ad essi spetta il trattamento economico previsto
dalle norme vigenti in materia.
Art. 11.
Incompatibilità
I componenti dell'Osservatorio non
possono far parte, con diritto di voto, di comitati e commissioni nominate
dall'Osservatorio che assumano, comunque, decisioni relative all'assegnazione
di finanziamenti e fondi pubblici e privati ad organizzazioni di volontariato.
Art. 12.
Rapporti con le Regioni e gli enti
locali
L'Osservatorio può richiedere,
tramite il Ministro per gli Affari Sociali che lo presiede, che talune
questioni di interesse regionale o degli Enti locali possano essere sottoposte
alla Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero alla Conferenza Stato- Città
ed Autonomie locali.
Art. 13.
Rapporti con i centri di servizio
per il volontariato
L'Osservatorio promuove raccordi
con i centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15, comma
1, della legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Osservatorio può richiedere
la presenza o l'audizione di Presidenti o rappresentanti di uno o più
centri di servizio in caso di argomenti all'ordine del giorno che lo richiedano.