Approvazione del regolamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato
(GU n. 126 del 1-6-2001)

Con delibera in data 3 febbraio 2001 il Ministro per la
solidarietà sociale Livia Turco ha approvato il regolamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato.
 

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Art. 1.
Convocazione
L'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato Osservatorio, è convocato dal Ministro per la Solidarietà Sociale in qualità di Presidente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, almeno quindici giorni prima della data prevista, per almeno sei volte all'anno. La convocazione può essere diffusa anche per via telematica. In casi di particolare necessità ed urgenza l'Osservatorio può essere convocato in altra forma ed in tempi diversi.
Art. 2.
Durata e decadenza
I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e per non più di due mandati consecutivi; essi decadono dopo tre assenze ingiustificate in un anno. L'Osservatorio è rinnovato in occasione della Conferenza triennale del volontariato prevista dall'art. 12, comma 1, lett. i) della legge n. 266 del 1991. L'Osservatorio uscente relaziona alla Conferenza nazionale del volontariato circa il proprio operato. Entro due mesi dalla chiusura della predetta Conferenza, il Presidente nomina i nuovi componenti.
Art. 3.
Funzioni vicarie
Il Presidente nomina fra i componenti dell'Osservatorio un Vicepresidente che lo affianca per assicurare la massima operatività. Ove lo ritenga necessario, il Presidente può delegare le funzioni di presidenza al Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo ad uno dei componenti dell'Osservatorio.
Art. 4.
Funzioni di segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio Volontariato del Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del consiglio dei Ministri, che designa un Segretario. Il Segretario predispone la convocazione delle riunioni dell'Osservatorio e ne redige il verbale, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Osservatorio e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli atti che devono essere resi pubblici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.
Art. 5.
Invitati permanenti e temporanei
Possono partecipare alle riunioni dell'osservatorio, in ragione degli argomenti in trattazione, oltre ai membri effettivi previsti dall'art. 12 della legge n. 266 del 1991, uno o più soggetti qualificati scelti fra rappresentanti di associazioni, organismi, centri di ricerca e di studio che abbiano particolare connessione con il mondo del volontariato italiano, come pure rappresentanti delle regioni e degli Enti locali. Gli invitati partecipano alle riunioni dell'Osservatorio a titolo gratuito e non votano le deliberazioni che esso adotta. In caso di assenza non possono delegare un sostituto.
Art. 6.
Deliberazioni, deleghe
I componenti effettivi possono delegare, in caso di assenza od impedimento, un altro componente. La delega deve essere presentata in forma scritta al segretario. Il Segretario specifica nel verbale quali componenti effettivi abbiano designato un delegato. Ogni membro non può ricevere più di una delega.
L'Osservatorio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché rappresentino la metà più dei componenti. In caso di assenza della metà più uno dei componenti la riunione non è valida ai fini dell'assunzione e votazione di deliberazioni. In caso di parità di voto prevale la parte che abbia ricevuto il voto del Presidente o del suo delegato. La votazione avviene a scrutinio palese ovvero segreto, qualora lo richiedesse la metà dei presenti; in quest'ultimo caso essa è riportata nel verbale.
Art. 7.
Verbalizzazioni
Il verbale della riunione dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento del dibattito e reca le posizioni più rilevanti dei singoli componenti ed invitati permanenti e temporanei. Nel verbale sono specificati i presenti, i delegati ove siano designati, le votazioni di ogni componente effettivo. Il verbale è consultabile da chiunque ne faccia richiesta ai sensi della legge n. 241 del 1990. L'Osservatorio può disporre che talune parti di verbalizzazione relativa all'approvazione dei progetti sperimentali siano dichiarate riservate ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 241 del 1990.
Il segretario dà lettura del verbale della riunione precedente prima dell'inizio dei lavori e ne chiede l'approvazione. I componenti effettivi e gli invitati permanenti possono chiedere, entro la giornata stessa, modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni; in questo caso il verbale viene riprosto all'Osservatorio per l'approvazione nella riunione successiva. Ove non abbia ricevuto richieste di modifica o di integrazione, il segretario predispone il verbale per la firma del Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.
Art. 8.
Funzione di coordinamento
Ai fini di un efficace coordinamento in materia di volontariato nazionale, l'Osservatorio indice una volta all'anno riunioni congiunte, seminari ed altre iniziative utili alla diffusione della cultura del volontariato sul territorio nazionale, con gli organismi, le consulte, i gruppi di lavoro permanenti in materia di volontariato che operino presso altre Amministrazioni dello Stato. L'osservatorio riceve una volta all'anno una relazione sintetica sull'attività da essi svolta
Art. 9.
Collegamenti con le Regioni
L'Osservatorio promuove forme di collegamento con gli osservatori per il volontariato, le consulte ed i comitati che le Regioni istituiscono con proprie leggi.
Art. 10.
Gruppi di lavoro e comitati
L'Osservatorio può proporre la costituzione di gruppi di lavoro e di studio, nonché di comitati tecnici con compiti di analisi di talune questioni nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. I componenti sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti in materia.
Art. 11.
Incompatibilità
I componenti dell'Osservatorio non possono far parte, con diritto di voto, di comitati e commissioni nominate dall'Osservatorio che assumano, comunque, decisioni relative all'assegnazione di finanziamenti e fondi pubblici e privati ad organizzazioni di volontariato.
Art. 12.
Rapporti con le Regioni e gli enti locali
L'Osservatorio può richiedere, tramite il Ministro per gli Affari Sociali che lo presiede, che talune questioni di interesse regionale o degli Enti locali possano essere sottoposte alla Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero alla Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali.
Art. 13.
Rapporti con i centri di servizio per il volontariato
L'Osservatorio promuove raccordi con i centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Osservatorio può richiedere la presenza o l'audizione di Presidenti o rappresentanti di uno o più centri di servizio in caso di argomenti all'ordine del giorno che lo richiedano.