Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Art. 1.
Ambito della delega
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni
parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando
le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni
e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi
enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa' bancarie per
effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione
o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa' conferitarie,
gia' compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge
26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu' completa
ristrutturazione del settore bancario.
Art. 2.
Regime civilistico degli enti
1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti
dalla legge ad altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori
di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese
di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve
obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera
i) e comunque non inferiore alla meta', destinando le ulteriori disponibilita'
ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti
e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni
previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione
o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori,
ai fondatori e ai dipendenti;
c) operano secondo principi di economicita' della gestione e, fermo
l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in
modo da ottenerne un'adeguata redditivita' rispetto al patrimonio stesso,
anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento,
ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati,
dovendosi altresi' adottare per le operazioni di dismissione modalita'
idonee a garantire la trasparenza, la congruita' e l'equita';
d) possono esercitare, con contabilita' separate, imprese direttamente
strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca
scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali, della sanita' e dell'assistenza alle categorie
sociali deboli, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente
per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e
societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di
esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole
erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice
civile relative alle societa' per azioni, in quanto applicabili, e provvedono
a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze
e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni
nella societa' bancaria o nella societa' nella quale l'ente abbia eventualmente
conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo
che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni,
nonche' le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse,
costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le
finalita' istituzionali dell'ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione
e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilita',
fissando specifici requisiti di professionalita' e ipotesi di incompatibilita'
per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito
dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto
di personalita' che per preparazione ed esperienza possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda
le fondazioni la cui operativita' e' territorialmente delimitata in ambito
locale dai rispettivi statuti, verra' assicurata la presenza negli organi
collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di
persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente
conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione
della societa' conferitaria;
i) sono sottoposti ad un'autorita' di vigilanza la quale verifica il
rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditivita'
del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali,
sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo
di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati puo' sciogliere
gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarita'
nella gestione e, nei casi di impossibilita' di raggiungimento dei fini
statutari, puo' disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in
vigore della nuova disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone
giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche
successivamente, finche' ciascun ente rimarra' titolare di partecipazioni
di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera'
al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione
a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette
sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Saranno altresi' emanate disposizioni di coordinamento con la
disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai
decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione
delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche
private con piena autonomia statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma,
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni
statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste
dal comma l possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:
a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria
partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o
indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse
societa' privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni
con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale;
b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria
partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette
societa' bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente,
ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle
medesime azioni.
Art. 3.
Regime tributario degli enti
1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi
direttivi:
a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che
gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano
i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente,
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso
di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella societa' bancaria
conferitaria o nella societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto
o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti
non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalita' statutarie
con le modalita' previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2
della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto
al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi
redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti
reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita' direttamente
esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o societa' strumentali
di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarita'
di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito e' priva
di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni
dall'acquisto;
c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore
all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti
a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 4.
Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie
1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi
direttivi:
a) non tassabilita' dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze
derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), non che' delle azioni detenute nella societa' bancaria
conferitaria ovvero nella societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto
o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento
sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;
b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale
e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente
comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle societa'
di cui alla medesima lettera a);
c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente
comma anche nei confronti della societa' nella quale l'ente ha conferito,
per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze
derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima societa'
bancaria conferitaria.
Art. 5.
Regime fiscale degli scorpori
1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralita' fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di societa' controllate dall'ente, dalla societa' conferente ovvero dalla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali non che' partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresi' agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonche' alle permute di beni immobili di proprieta' dell'ente con beni o titoli della societa' bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino gia' direttamente utilizzati dalla societa' bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma l possono essere attuati altresi' nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla societa' conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle societa' nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle societa' medesime puo' essere altresi' realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle societa' che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 e' diminuito, in regime di neutralita' fiscale, con le modalita' previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla societa' conferente ovvero alla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
5. Le societa' conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento gia' effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6.
Disciplina fiscale delle ristrutturazioni
1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
1 e' informata ai seguenti criteri:
a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili
destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni
di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento,
sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione;
la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni
dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo
di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza
fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi
aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo
aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato
a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il
terzo anno dalla data di destinazione degli utili e' applicata la tassazione
ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;
b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche
che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonche'
per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica societa' delle partecipazioni
di controllo di una pluralita' di banche partecipate; la tassazione ridotta
spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di
controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione,
in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti
e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili
complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la
consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione
e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;
c) possibilita' di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralita'
fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per
l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento,
con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento
fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione
dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento
a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo
e' derivato;
d) possibilita' di optare, in alternativa al regime previsto dal testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva
con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti
dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento
di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo,
del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero,
ma nella sola ipotesi di conferimento in societa', per la neutralita' dell'operazione
con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilita', in quest'ultimo
caso, di revocare l'opzione per la neutralita' entro il quarto periodo
di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento
ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera
c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili
effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi
di cui alle precedenti lettere; possibilita' di introdurre criteri particolari
di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralita'
ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo
e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e
integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni
e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' ai decreti
legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre
1997, n. 467.
Art. 7.
Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia
1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralita' fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operativita' nonche' della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.