Legge 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.
 
 

Art. 2

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integra-zione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".
 
 

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di auto-noma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).
 
 
 
 

Art. 4

Ricapitalizzazione degli istituti di credito

di diritto pubblico

1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 

Art. 5

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle holding finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo com-plessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifica-zioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli in-dirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da espri-mersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

"L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. L'eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

"2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio del Ministri

CARLI Ministro del tesoro

Visto il Guadarsigilli VASSALLI

(1) Così costituito dall'art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.
 
 

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NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

Note all'art. 2

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione pescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Note all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino al L. 400.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato del Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione".
 
 
 
 

Note all'art. 6

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai comma 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità".

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e per-centuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

E' salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 3 (Inottemperanza agli obblighi di comunicazione). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(Omissis)".

"Art. 4 (Falsità nelle comunicazioni). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemilioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Note all'articolo 7:

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incre-mento degli immobili) è il seguente:

"Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

"Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio".

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

"Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

"Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576".

"Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (n.d.r.).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente né da notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale re-canti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6^ commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 5^, 9^, 11^ e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6^ commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.