Legge 21 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)

    1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
        «c-bis) “Settori ammessi“: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».

    2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) “Settori rilevanti“: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».

    3. All’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

    4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».

    5. All’articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.

    6. All’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».

    7. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».

    8. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

    9. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

    10. All’articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    «5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

    11. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

    12. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

    13. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
    1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

    14. L’Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall’emanazione delle disposizioni dell’Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all’ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l’esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

    15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell’economia e delle finanze espone l’ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 46 della presente legge.