PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.
1. Il D.I. 8 ottobre 1997
modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre 1991 e D.I.
2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi
speciali per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a
taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener
conto di quanto previsto nella sentenza 355/1992 della Corte Costituzionale.
L’ampiezza delle modifiche e delle
integrazioni apportate ha reso preferibile, per esigenze di chiarezza,
sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I. 8
ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto
abrogato, fa salva la validità e l’efficacia degli atti già
adottati ai sensi delle relative disposizioni così abrogate (art.
7).
2. L’articolo 1 del nuovo
Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme prevista dall’art.
15 della legge 266/1991 e l’obbligo di ripartizione annuale di dette somme
posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge
30 luglio 1990, n. 218.
In attesa di un intervento normativo
in linea con gli auspici della Corte costituzionale (Sent. 500/1993 e 75/1992)
di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata l’impostazione
dell’assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:
- il 50% è destinato al Fondo
regionale presso la regione ove trovasi la sede legale dell’ente;
- il restante 50% va ad uno o più
altri fondi speciali, scelti liberamente dall’ente stesso.
La ripartizione percentuale delle
somme in questione da parte degli enti finanziatori va effettuata al momento
dell’approvazione del bilancio consuntivo, con l’obbligo di segnalazione,
entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte del Ministero del
Tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione
destinatari, al Presidente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato,
istituito ai sensi dell’art. 12 della legge 266/1991 e all’Associazione
fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le relative somme sono così
accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine
accredito l’assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale. In sede
di prima applicazione, sino all’istituzione di ogni singolo Comitato di
gestione permane l’obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente
del predetto Osservatorio e all’ACRI.
3. L’art. 2 del Decreto ribadisce
l’istituzione presso ogni regione di un fondo denominato "Fondo speciale
di cui alla legge 266/1991" nonché l’obbligo di contabilizzazione
in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio
separato avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.
Viene altresì previsto che
dette somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le proprie finalità
istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche "per le spese di funzionamento
e di attività del Comitato di gestione" secondo le modalità
di cui al Decreto stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di
cui all’art. 15 della legge 266/1991, oltre che per le spese di funzionamento
e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il Volontariato,
anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati
di gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione,
indirizzo e controllo dei Centri di servizio), in modo da assicurare la
copertura delle spese vive sostenute dai relativi membri per partecipare
alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.
L’art. 2, comma 4, del Decreto infatti
consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività
dei Comitati di gestione nella "misura strettamente necessaria"
per l’assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono
da porre a carico dei Centri di servizio della regione, in via proporzionale
alle somme attribuite ai Centri medesimi. A titolo esemplificativo, oltre
al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato
per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro
tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri
per l’istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione
del relativo elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non supportate
dalle Regioni di competenza, gli eventuali onorari professionali e i rimborsi
spese connessi per l’esame tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e
per il proprio contenzioso giudiziario e in particolare per la resistenza
in giudizio nel caso di impugnativa di propri atti.
La destinazione di tali somme alla
copertura delle necessità dei Comitati di gestione non deve però
determinare l’insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una contabilità
separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio,
operanti nella regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e nel
3° periodo del 4° comma dell’articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati
di gestione prelevano annualmente le somme necessarie al proprio funzionamento
dai fondi accantonati, come sopra specificato, presso ciascun Fondo speciale
regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e
consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili
attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro
di servizio.
Nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, il Comitato di Gestione provvederà quindi a disciplinare
le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e
di spesa, disponendo altresì per l’eventuale apertura e movimentazione
di conti bancari.
La documentazione relativa alle
spese sostenute dai Comitati di gestione, non va trasferita presso i Centri
di servizio stessi, ma va conservata presso il Comitato di gestione, a
disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi
di controllo dei singoli Centri di servizio.
4. La composizione dei Comitati
di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi regionali di cui
alla legge 266/1991, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Decreto, risente
del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale,
per effetto della quale sono ora nominati "secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia" sia il membro del Comitato di gestione
in rappresentanza dell’Ente Regione, territorialmente competente, sia i
quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei
Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre
il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che
passa così da 14 a 15 componenti, di "un membro in rappresentanza
degli enti locali della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni
regionali in materia" (art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna
regione quindi si dovrà provvedere con piena autonomia valutativa
ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla relativa
nomina.
Resta inteso, anche con riferimento
all’art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi gli atti in precedenza
adottati in forza del D.I. 21 novembre 1991, che l’inserimento di un nuovo
membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né
al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già insediati
antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati
potranno continuare ad operare secondo le previsioni del proprio Regolamento
interno in materia di quorum necessari per la validità delle delibere,
anche nelle more della predetta nomina alla quale le Regioni dovranno provvedere
con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli comitati.
5. Il Comitato di gestione
resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza
del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza
della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento
del singolo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti
titolari del potere di nomina a provvedere per tempo all’esercizio dello
stesso e permettere al Comitato di operare senza soluzione di continuità,
allorché intervenga la nomina della maggioranza dei componenti prevista
dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata in carica del nuovo
Comitato. Pertanto l’inerzia degli enti titolari del potere di nomina penalizza
la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di
entrata in carica prevista dal Decreto.
Analogamente eventuali membri nominati
in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato restano in carica
esclusivamente per la durata residua del mandato dei membri che sono chiamati
a sostituire.
Il nuovo Decreto conferma la natura
gratuita della carica di membro del Comitato di gestione, con il diritto
al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle
riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di
gettoni di presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto
con la nozione di effettività della spesa da rimborsare.
6. In base all’articolo 2,
comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione, dovrà
provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea
di massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo
nonché ad eleggere nel proprio seno il presidente.
Con riferimento ai compiti e al
funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo 6° comma dell’articolo
2 del Decreto conforma esplicitamente il processo decisionale degli stessi
ai principi di trasparenza propri dell’esercizio di pubbliche funzioni:
soprattutto la individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione,
cioè dei Centri di servizio operanti nella regione con il supporto
finanziario previsto dalla legge n. 266/1991 e la cancellazione dall’Elenco
regionale dei centri già istituiti ove ne esistano i presupposti.
Infatti il Comitato di gestione
è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere pubblici i criteri
per l’istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione
di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri
di istituzione dei Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno
delle organizzazioni di volontariato della regione. In particolare, il
Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri
di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico
soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di
gestione è chiamato a decidere sulla istituzione dei Centri con
provvedimento motivato, in conformità ai criteri preventivamente
individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune
forme di coordinamento tra i Centri da istituire.
7. Permangono immutati i compiti
dei Comitati di gestione relativi all’istituzione dell’Elenco regionale
dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente "Elenco regionale
dei Centri di servizio di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n.
266" per un più puntuale riferimento alla normativa di legge da
cui i centri stessi trovano origine e supporto finanziario.
Come pure resta immutato il compito
dei Comitati di pubblicizzare l’esistenza dei Centri istituiti nonché
l’attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.
Parimenti immutato è il potere
di nomina da parte del Comitato di gestione di un membro degli organi deliberativi
e di un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio della regione
nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di
Centri nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro,
con cadenza annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui
ha provveduto ad istituire detti Centri.
Ove in sede di predisposizione dei
criteri per l’istituzione dei Centri di servizio, il Comitato non abbia
provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi
disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità
di Centri istituiti, anche tra i medesimi, lo stesso provvederà
in merito con apposita delibera preventiva, indirizzata al Centro o ai
Centri istituiti.
A titolo esemplificativo in sede
di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in particolare
se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa
proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti
i criteri in base ai quali provvederà alla ripartizione differenziata.
In ordine ai bilanci preventivi
dei Centri i servizio sulla base dei quali il Comitato di gestione dovrà
effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno
essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale
esplicativa degli stessi che consenta al Comitato di valutare l’effettivo
svolgimento da parte del Centro di attività in favore del volontariato
in relazione alle singole spese preventivate.
Sui bilanci dei Centri di servizio,
anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione continua ad
esercitare un’attività di controllo, verificandone "la regolarità
nonché la conformità ai rispettivi regolamenti", restando
escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri.
Anche per tale attività, in relazione alla necessità di specifiche
conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente,
il Comitato può avvalersi di prestazioni d’opera di professionisti
all’uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio
funzionamento.
8. Il Comitato, nell’ambito
dei propri poteri di controllo dell’operato dei Centri di servizio, provvede
alla cancellazione dei Centri dall’Elenco regionale, con contestuale perdita
per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti
dall’art. 3, comma 5, del Decreto.
Tale accertamento da parte dei Comitati
deve essere effettuato attraverso il ricorso alle procedure di cui all’articolo
6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso del venir meno dell’effettivo
svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato,
e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente
al Centro di servizio interessato.
Il richiamo alle norme della legge
266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente
i criteri per la revisione periodica dell’iscrizione all’Elenco dei Centri
di servizio per il volontariato da essi istituiti "al fine di verificare
il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività
dei centri nell’interesse delle organizzazioni di volontariato" e quindi
adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza
con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione, è
possibile proporre, per relationem all’art. 6 della legge 266/1991, ricorso
giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro
cancellato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della
cancellazione.
La decisione del TAR è appellabile
al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro trenta giorni dalla notifica
della stessa.
Con le stesse modalità il
Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione
dall’Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora
appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza
territoriale nella Regione stessa. In tal caso è necessario che
la stessa cancellazione sia preventivamente supportata da una delibera
del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istitutivi a suo tempo
individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze
di prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione.
Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti
sulla base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa
funzionalità e/o competenza
territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con
riferimento alla precedente ed anche la successiva istituzione dei nuovi
Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione
dei criteri istitutivi adattata dal Comitato.
9. Gli enti legittimati dall’articolo
3, comma 1, del Decreto possono chiedere al Comitato di gestione competente
l’istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere
un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/1991,
ovvero un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato,
o con presenza maggioritaria di esse. L’istanza va sottoscritta dai legali
rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di
attività dell’istituendo Centro di servizio, e deve indicare chi
assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso, il quale
deve sottoscrivere parimenti l’istanza.
La richiesta di istituzione del
Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il
tramite dell’ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito,
intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui
operi l’organizzazione.
Il parere dell’ente locale può
essere disatteso dal Comitato di gestione solo con congrua motivazione
sul punto. Ove l’ente locale non provveda alla trasmissione del parere
e dell’istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell’istanza stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche
in assenza di detto parere. A tale scopo, è previsto che copia dell’istanza
di istituzione del centro di servizio (con la documentazione di corredo)
debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al Comitato di gestione
per conoscenza, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte dell’ente
locale interessato.
L’istituzione dei Centri avverrà
quindi sulla base di una valutazione comparata delle istanze ricevute da
parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale
dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati
e, come già detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche
la configurazione giuridica in precedenza indicata del Centro istituito,
conforme alle lettere a) ovvero b) dell’art. 3, comma 3, del Decreto 8
ottobre 1997.
10. Anche i Centri di servizio
devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un apposito regolamento
relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui all’art.
3, comma 3, della legge n. 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti
del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività
concrete previste dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli
di sostenere e qualificare l’attività di volontariato e di erogare
per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle
Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato
dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo
in particolare a:
a) approntare strumenti e iniziative
per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b)offrire consulenza e assistenza
qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) assumere iniziative di formazione
e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrire informazioni, notizie,
documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
11. Le attività dei
Centri di servizio devono trovare rappresentazione contabile sia in via
preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa,
sia in via consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati
di gestione sui bilanci preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi
con lettera raccomandata.
A fini conoscitivi, in detti bilanci
dovranno avere rappresentazione, con autonoma prospettazione e temporizzazione
di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio diversi da quelli
derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge 266/1991.
La previsione di spesa nei bilanci
preventivi è necessaria per consentire ai Centri di servizio, come
pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il proprio
funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale
regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette
somme entro un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato
di gestione. Lo stesso Comitato potrà provvedere all’acquisizione
dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla
presentazione dei bilanci preventivi dei Centri di servizio, in cui dovranno
poi trovare riscontro contabile anche i fondi che il Comitato abbia provveduto
annualmente a riservarsi.
12. Al fine di ovviare ai
ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha parzialmente
modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte
dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto
che, per quanto riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al
momento dell’emanazione delle disposizioni in commento, il primo esercizio
a partire dal quale la disciplina in questione trova applicazione, per
la parte concernente la destinazione delle somme di cui all’art. 15 della
legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data di
entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti conferenti
di cui alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio
da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione delle somme dovute
fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del
Decreto 21 novembre 1991.
In particolare, l’art. 6, comma
3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle somme da destinarsi
ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli di
cui all’art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate
al fondo speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli
enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla
base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
Il nuovo comma 4 del citato art.
6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi nell’utilizzo delle
risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui
andranno riferiti anche i calcoli per
l’attribuzione dei rappresentanti
degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo alle somme destinate
ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti gli
esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.
A tale fine assumono rilievo le
somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le previsioni dell’art.
1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell’anno precedente la
scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l’obbligo per
le Fondazioni di tempestiva comunicazione all’ACRI e all’Osservatorio nazionale
per il volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini
previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione
dei bilanci consuntivi.
Le nomine dei componenti dei singoli
Comitati dovranno essere comunicate oltre che al presidente del Comitato
in scadenza, anche all’Osservatorio nazionale per il volontariato cui è
attribuito, tra l’altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della
normativa.
Infine, va ricordato che le risorse
di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente residuanti andranno a
confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non
potendosi ammettere l’esistenza di più fondi speciali per il volontariato
presso la stessa regione ai sensi dell’art. 2 del Decreto né, tantomeno,
più Comitati di gestione per il medesimo fondo speciale.
Roma 14 ottobre 1998
Il Ministro per la solidarietà sociale
(Livia Turco)