Roma, in data 12.05.98
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.124
INDICE
PREMESSA
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
1.2 Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell’attività'
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTINON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI ATTIVITA'
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del T.U.I.R.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLIENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITA' SEPARATA
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
4.1 Regime generale
4.2 Regime forfetario perle associazioni sportive, associazioni senza
scopo di lucro e pro-loco
4.3 Regime forfetario per l’attività di assistenza fiscale resa dalle
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa
5.2 Imposte sui redditi
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi
5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
Art. 111, commi 4-quinques e 4-sexies, del T.U.I.R..
5.3.1 Termini per la predisposizione o l'adeguamento degli statuti
5.4 Imposta sul valore aggiunto
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
7.1.4 Trasferimento dell'unica azienda dell'imprenditore cedente
7.2 Esclusione dal patrimonio dell'impresa dell'ente non commerciale degli
immobili strumentali per destinazione
7.2.1 Condizione per avvalersi dell'opzione
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell'opzione
7.2.4 Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 (pubblicato nel
supplemento ordinario n.1/L alla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1998) ha
dato attuazione alle deleghe recate nei commi 186-187 dell'art. 3 della legge
23 dicembre1996, n. 662,relativi al riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali, e nei commi 188-189 del medesimo articolo 3,
concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS).
Il menzionato decreto legislativo e' strutturato in due sezioni, la
prima riservata al riordino delle norme tributarie relative agli enti non
commerciali, la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS.
Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non
costituisce una legge speciale in materia di enti non commerciali e
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e'
operato prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell'imposta
sul valore aggiunto.
Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da
interventi su singole leggi di imposta.
Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono
entrate in vigore il 1 gennae in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al
fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte degli uffici
interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9)
del decreto legislativo in oggetto.
Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per
l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto
legislativo n. 460 del 1997.
1. QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
1.1 Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina
degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione
recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione
generale di "ente non commerciale", individuando tale tipologia soggettiva
negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del
citato decreto legislativo n.460 del 1997, e' costituito, quindi, dal fatto d, quindi, dal fatto di
non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una
attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che
determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R..
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente
non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza
sociale fine di lucro o la
destinazione dei risultati.
1.2 Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività
L'art. 87,comma4,delT.U.I.R.stabilisce i criteri per
l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 del decreto
legislativo n.460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un
ulteriore comma 4-bis.
Nella previgente formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87
disponeva che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in
base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata e,in mancanza, in base all'attività
effettivamente esercitata".
La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87
stabilisce che:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende o principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto".
Il successivo comma 4-bis prevede che:
"4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in
base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".
Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonchè
dal successivo comma 4-bis sono le seguenti.
1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che operare un esplicito
riferimento alla "legge" e allo "statuto" - modifiche queste di natura
meramente formale - contiene il riferimento, assente nella previgente
disposizione, alla "scrittura privata registrata". E' sufficiente, cioè, per
l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività dell'ente
non commerciale, l'esistenza dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma
della scrittura privata registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla
scrittura privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto
esclusivo o principale dell'attività, a seconda che l'ente sia o meno
residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti
Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività
e' dete dell'attività
e' determinato in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico
o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente
e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell'art. 87 prevede che
l'esame dell'oggetto principale dell’attivita’ deve essere, in ogni caso,
svolto sulla base dell’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato.
3) La previsione piu' innovativa e di maggior rilievo rispetto alla previgente
disciplina e' costituita dalla definizione dell'oggetto principale
dell'attivita', recata dal novellato comma 4 dell'art. 87.
Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o
non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute
nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di
piu' attivita', di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non
coltre di natura non
commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento
all'attivita' che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella
che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente
medesimo.
Se l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari e’ non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra quelli non
commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore
aggiunto e, conseguentemente, deve essere rispettivamente assoggettato alla
disciplina recata dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del
D.P.R. n.633 del 1972nonche' alla disciplina contabile prevista per tale
categoria di enti.
Diversamente, l'ente, ancorche' dichiari finalita' non lucrative, e'
considerato ente commerciale quando l’attivita’ essenziale per la
realizzazione degli scopi tipici e' di natura commerciale.
La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato
comma 4 dell'art.87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la
previsione dell'art.6 del decreto legislativo n.460 del 1997 concernente "la
perdita della qualifica di ente non commerciale".
1.3 Perdita della qualifica di ente non commerciale
L'art. 6 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel
T.U.I.R. l'art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone:
"1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica diperde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto
anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita'.
Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale - tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate
nell'articolo 2424 del codice civile e cioe' le immobilizzazioni materiali
quali fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili, ecc., le
immobilizzazioni immateriali quali brevetti, diritti d'autore, avviamento,
spese di impianto e cosi' via e le immobilizzazioni finanziarie - egli
investimenti relativi alle attivita’ istituzionali ivi compresi gli
investimenti relativi alle attivita' decommercializzate.
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative.
Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d'impresa e
le entrate derivanti dall'attivita' istituzionale. Al riguardo si precisa ciguardo si precisa che,
per ragioni di ordine logico e sistematico, in coerenza con quanto stabilito
nella successiva lettera d),la locuzione "redditi derivanti da attivita'
commerciali", contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente
intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d'impresa. Si precisa,
inoltre, che daentrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi
percepiti per lo svolgimento di attivita' aventi finalita' sociale in regime
di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell'art. 108,
comma 2-bis, del T.U.I.R.).
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale
rispetto alle restanti spese".
L'art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall'art. 3, comma
187, lett. a), della legge delega n.662 del 1996, secondo cui il legislatore
avrebbe dovuto procedere alla "definizione della nozione di ente non
commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi
all'attivita' effettivamente esercitata", provvedendo ad individuare elementi
di carattere oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini di
effettivita' l'attivita' prevalente.
La norma fondamentale, per verificare in termini di effettivita' la
natura dell'ente dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto, e' quella
recata dal primo comma dell'aal primo comma dell'art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene una
presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale,
qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale
attivita' principale un’attivita’ commerciale (in base all'art. 51 del
T.U.I.R.).
La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto, che consente all'ente di fruire della disciplina
degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata, pertanto,
prendendo in esame l'attivita' effettivamente svolta.
Il secondo comma dell'art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri
che costituiscono "fatti indice di commercialita'", i quali non comportano
automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono
particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo
sull'attivita' effettivamente esercitata. Questa norma, in sostanza, non
contiene presunzioni assolute di commercialita’, ma traccia un percorso
logico, anche se non vincolante quanto alle conclusioni, per la qualificazione
dell'ente non commerciale, individuando parametri dei quali deve tenersi
anche conto (e non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio.
Non e', pertanto, sufficiente il verificarsi di una o piu' delle
condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 111-bis per poter ritenere
avvenuto il mutamento di qualifica, ma sara' necessario, in ogni casessario, in ogni caso, un
giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a
verificare che l’ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo
d'imposta prevalentemente attivita' commerciale.
Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto
legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell'art. 111-bis del
T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi
significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell'ente. Il
verificarsi di una o piu’ delle circostanze indicate nel citato comma 2
dell'art. 111-bis in capo ad enti la cui attivita' essenziale sia di natura
obiettivamente non commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali
e di categoria rappresentate nel CNEL) non puo' di per se' far venir meno la
qualifica non commerciale dell'ente, risultante dall'atto costitutivo o dallo
statuto, purche' l'attivita' effettivamente esercitata corrisponda in modo
obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie. Resta
fermo che per l'attivita' commerciale svolta dai predetti enti si applicano le
disposizioni in materia di reddito di impresa.
Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo
d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis, occorre chiarire che tale
lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione
dell'attivita' dell’ente, essendo poi suffte, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza
dell'attivita' commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte
del periodo d'imposta.
Quindi, in presenza di attivita' commerciale prevalente per la maggior
parte del periodo d'imposta l'ente perde la qualifica di ente non commerciale
a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.
Si precisa, inoltre, che le attivita' "decommercializzate" di cui agli
artt. 108e111delT.U.I.R. non devono essere computate ai fini
dell'applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato, in quanto, per
espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma2 dell'art. 6 del decreto
legislativo n.460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della
qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche
ai fini dell'I.V.A.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per
esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 111-bis del T.U.I.R., non
si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati
dall'art. 87delT.U.I.R.. In ogni caso, per l'attivita' commerciale
eventualmente svolta da tali enti si applicano le disposizioni in materia di
reddito di impresa.
1.4 Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale.
Il comma 3 dell'art. 111-bis a 3 dell'art. 111-bis prevede che:
ô"3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta
l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15del decreto del Presidente della
Repubblica 29settembre 1973, n.600. L'iscrizione nell'inventario deve essere
effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha
effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689".
Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto
previsto da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica spiega
effetti fin dall'inizio del periodo di imposta in cui lo stesso si verifica.
In tal modo viene assicurata una perfetta corrispondenza tra le modalita' di
tassazione e l'effettiva attivita' svolta dall'ente nel periodo di imposta
stesso, evitando nel contempo possibili manovre elusive.
Si rende, pertanto, necessario, per l'ente interessato, operare fin
dall'inizio del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria
attivita' ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da quanto sopra
discende perl ‘ente l’opportunita’ di porre in essere gli adempimenti
contabili previsti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin
dall'inizio del periodo dinizio del periodo di imposta nel quale l'ente stesso ritenga di assumere
la qualifica di ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito
sulla base di elementi presuntivi nonche' l'applicazione delle sanzioni per la
violazione delle norme relative alla tenuta della contabilita'.
E' appena il caso di precisare che, ai fini dell'istituzione della
predetta contabilita', occorre attivare un prospetto delle attivita' e delle
passivita' redatto coni criteri di cui al D.P.R. n.689 del 1974 nonche' le
scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R. n.600 del 1973.
2. REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTINON COMMERCIALI. OCCASIONALI RACCOLTE
PUBBLICHE DI FONDI E CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO CONVENZIONATO DI
ATTIVITA'
2.1 Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi 1 e 2, del
T.U.I.R.
Il decreto legislativon.460 del 1997 non ha apportato modifiche ai
commi 1e2dell'art. 108 del T.U.I.R., che stabiliscono i principi
fondamentali per la determinazione del reddito complessivo degli enti non
commerciali.
Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 108 e' il seguente.
"1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato dai redditi fondiari, di
capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti
a ritenuta alla fetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i
medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di
servizi nonrientrantinell'articolo2195 del codice civile rese in
conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di
diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8".
Si ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a
differenza di quanto avviene per le societa' e per gli enti commerciali, il
reddito complessivo imponibile non e' formato da un'unica categoria reddituale
(reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte;
infatti, per tali enti, il reddito complessivo si determina sulla base della
somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali ( redditi
fondiari, di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi).
La norma non attribuisce rilevanza ne' al luogo di produzione dei
redditi ne' alla destinazione degli stessi.
Si segnala che e’ rimasta invariata la previsione di non
commercialita' delle prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del
codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza
specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i
costi di diretta imputazione.
Continua, altresi', ad ontinua, altresi', ad applicarsi la disposizione recata dall'articolo
8 del T.U.I.R. concernente, tra l'altro, il riporto delle perdite derivanti
dall'esercizio delle imprese commerciali in contabilita' ordinaria.
2.2 Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attivita'. Art. 108, comma 2-bis, del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell'art.3,
della legge n.662 del1996, che indicavano quali criteri direttivi per il
legislatore delegato l'"esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti
da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per
lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai propri
fini istituzionali" e l'"esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche
di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione", l'art.2, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997
ha aggiunto all'articolo 108 del T.U.I.R. il comma 2-bis.
Tale comma prevede che:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in conc sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n.460 del
1997 prevede, inoltre, che:
"2. Le attivita' indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del
Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono
esenti da ogni altro tributo.".
Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate.
a) Occasionali raccolte pubbliche di fondi
La lettera a) del comma 2-bis dell'art. 108 del T.U.I.R. sottrae
dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a
seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di
modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che
fanno le offerte. La norma trova un precedente analogo nella disposizione
dell'art. 1, lett. a)dell'art. 1, lett. a), del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attivita'
marginali delle organizzazioni di volontariato.
Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo n.460 del 1997 le anzidette attivita' fruiscono, oltre che
dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.
L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione
tributaria, che tende ad incentivare una delle forme piu' cospicue di
finanziamento per molti enti non commerciali, e' subordinata alle seguenti
condizioni:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3) i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
Si segnala chea tutela della fede pubblica e' prevista dall'art. 8
del decreto legislativo n. 460del 1997 una rigorosa rendicontazione delle
attivita' di raccolta dei fondi, di cui si trattera' nel paragrafo relativo
alle scritture contabili degli enti non commerciali.
b) Contributi per lo svolgimento convenzionato di attivita'
La lett. b)del nuovo comma 2-bis dell'articolo 108 prevede che non
concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi loro
corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attivita' in regime di
convenzione o di accreditamento (ta di accreditamento (tale ultimo regime e' tipico dell'area
sanitaria).
L'agevolazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attivita' aventi finalita' sociali;
2) le attivita’ devono essere svolte in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente.
Le finalita' sociali devono ricomprendersi fra le finalita' tipiche
dell'ente.
Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma,
facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di
attivita' aventi finalita’ sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo
perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere,
pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i
contributi che assumono natura di corrispettivi.
3. DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEGLIENTI NON COMMERCIALI E CONTABILITA'
SEPARATA
L'art. 3 del decreto legislativo n.460 del 1997 modifica l'art. 109
del T.U.I.R. concernente la determinazione dei redditi degli enti non
commerciali.
Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell'art. 109 in
esame, di cui rimane, pertanto, invariata l'attuale formulazione:
"1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati dciali sono determinati distintamente per
ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi
rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito,
le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie".
Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello stesso articolo, viene
aggiunto un ulteriore comma 3-bis e viene modificato il comma 4-bis.
Si riportano i commi 2,3 e 3-bis del citato articolo 109:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese egli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre
attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale
o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto".
Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di
particolare rilevanza, perche' tale comma introduce una disposizione del tutto
innovatie del tutto
innovativa.
La disposizione recata dal previgente comma 2 dell'art. 109 del
T.U.I.R consentiva agli enti non commerciali di tenere una contabilita' unica
e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali.
La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109 , nell'intento di
rendere piu’ trasparente la contabilità commerciale degli enti non
commerciali e di evitare ogni commistione con l'attivita' istituzionale, anche
al fine di individuare piu' agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la
sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali
per l'attivita' commerciale eventualmente esercitata l'obbligo della
contabilita' separata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni
e servizi adibiti promiscuamente per l'esercizio di attivita' commerciali e
per altre attivita', il criterio per la loro deducibilita' e' indicato
nell'attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente il secondo periodo del
previgente comma 2.
Il limite di deducibilita' delle spese e dei componenti negativi
anzidetti e'determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendnte si deduce la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte
corrispondente a detto rapporto.
Il comma 3 dell'art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo
n.460 del 1997, chiarisce, poi, che per l'individuazione dei beni relativi
all'impresa si applicano le disposizioni recate dall'art. 77, commi 1 e 3-bis
del T.U.I.R. relative all'impresa individuale in rapporto ai beni personali
della persona fisica; con cio' presupponendo la previa inclusione degli stessi
nell'inventario anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo
all'attivita' istituzionale.
L'art. 7 del decreto legislativo n.460 del 1997, nel modificare l'art.
114 del T.U.I.R., estende agli enti non residenti l'obbligo, previsto dal
comma 2del citato art. 109, relativo alla tenuta della contabilita' separata
per l'attivita' commerciale svolta nel territorio dello Stato nonche'
l'applicabilita' delle disposizioni recate dai commi 3 e 3-bis dello stesso
art. 109 del T.U.I.R..
Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 109, l'obbligo di tenere la
contabilita' separata non si applica agli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilita' pubblica qualora siano osservate le modalita' previste
per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti.
4. REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
4.1 Regime generale
L'art. 4 del drale
L'art. 4 del decreto legislativo n.460 del 1997 da' attuazione al
comma 187,lett. e), dell'art. 3 della legge n.662 del 1996, secondo il quale
il riordino della disciplina degli enti non commerciali doveva essere
informato, fra l'altro, alla "previsione omogenea di regimi di imposizione
semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito
proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive".
In particolare la norma in commento inserisce, dopo l'art. 109 del
T.U.I.R., l'art.109-bischeintroduceun regime forfetario per la
determinazione del reddito d'impresa, generalizzato a tutti gli enti non
commerciali ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata
in materia di imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano
applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal D.P.R.
n.633 del 1972 in relazione alle specifiche attivita' esercitate.
Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria
del reddito di cui all'art. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali nei
confronti dei quali ricorrano i presupposti dell'art. 18 del D.P.R. n.600 del
1973 citato.
Il reddittato.
Il reddito d'impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto
all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R. conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali un coefficiente di redditivita',
differenziato per tipo di attivita' (attivita' di prestazioni di servizi e
altre attivita') e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditivita' sono i seguenti.
a) Attivita' di prestazioni di servizi:
fino a lire30.000.000 di ricavi15%
da lire 30.000.001 fino a lire360.000.000 di ricavi 25%
b) Altre attivita':
fino a lire 50.000.000 di ricavi 10%
da lire 50.000.001. fino a lire1.000.000.000 di ricavi15%
Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni
e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non
potra' trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di
determinazione forfetaria del reddito.
Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attivita' di prestazioni di
servizi e di altre attivita' si applica il coefficiente stabilito per
l'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di
prestazioni di servizi (comma 2 dell'art. 109-bis).
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditivita' si
aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui
agli articoli 54(plusvalenze patrimoniali), 5alenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56
(dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del T.U.I.R..
Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame puo'
trovare applicazione fino a quando non vengono superati i limiti
sopraindicati.
I commi 4 e 5 dell'art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalita'
per fruire del regime forfetario in argomento attraverso l'esercizio di una
specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati commi 4 e 5.
"4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed
ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione
stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35
del decreto del Presidente dellaRepubblica26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni".
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell'art.
109-bis del T.U.I.R. sono da ritenersi superati in forza dei principi generali
che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento recante il "riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte ggiunto e di
imposte dirette", approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato
nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997).
Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento
alle opzioni o revoche "di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi
contabili" deve ritenersi che le previsioni in esso contenute in ordine al
riconoscimento dei "comportamenti concludenti del contribuente" trovino
applicazione anche ai fini della determinazione forfetaria del reddito.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il
predetto regime di determinazione forfetaria del reddito, si correla ad un
regime di contabilita' semplificata (art. 18 e art. 20, comma 3, del DPR n.600
del 1973.)
Peraltro, poiche' il comportamento concludente correlato
all'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito si
esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dei redditi, nell'ottica di
semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene non necessaria
la comunicazione dell'opzione prevista dall'art. 2 del DPR n. 442 del 1997.
Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini
dell'adozione delle particolari semplificazioni contabili previste dall'art.
3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese - in forza del
nuovo comma 3 dell'art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ( introdotto con l'art. 8
del decreto legislativo n.460 del 1997 ) - agli e del 1997 ) - agli enti non commerciali che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi e che sono pertanto assoggettabili alla determinazione
forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito con la circolare n. 10/ E del
17 gennaio1997, i contribuenti che si avvalgono delle predette
semplificazioni contabili non sono tenuti ad assolvere alcun particolare
adempimento di carattere formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli
Uffici finanziari.
Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la
contabilita' semplificata di cui al citato art. 3, comma 166, della legge n.
662 del 1996, resta valida ancorche', nel periodo d'imposta in cui detta
contabilita' semplificata e' adottata, vengano superati i limiti previsti per
l'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (lire 360
milioni o 1miliardo di ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si
renda di fatto piu' applicabile all'ente non commerciale che conseguentemente
determina il reddito secondo le regole generali.
Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi
all'adozione della predetta contabilita' semplificata, si fa rinvio al
paragrafo concernente le scritture contabili.
4.2 Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni senza scopo
di lucro e pro-loco
di lucro e pro-loco.
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R.
e' fatto salvo il particolare regime forfetario di determinazione del reddito
gia' previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
senza scopo di lucro e le pro-loco.
Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive
dilettantistiche e' stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, ed
e' stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417,
convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, alle associazioni senza fine di
lucro e alle associazioni pro-loco. Considerato che l'anzidetto regime e'
richiamato dall'art. 109-bis del T.U.I.R. concernente "regime forfetario degli
enti non commerciali", deve ritenersi confermato l'orientamento assunto con
circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.1 datata
11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le anzidette associazioni
possono accedere sempreche' si qualifichino come enti non commerciali sulla
base di quanto chiarito nei precedenti paragrafi.
Il reddito e' determinato applicando il coefficiente di redditivita'
del 6% ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.
Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo
d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo complessivo limitato, aggiornavo limitato, aggiornato di anno
in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000.
Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalita' di esercizio
dell'opzione per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve
tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442 del 1997.
4.3 Regime forfetario per l'attivita' di assistenza fiscale resa dalle
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo
Il regime forfetario previsto in via generale dall'art. 109-bis del
T.U.I.R. per gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata
non ha abrogato il regime forfetario disciplinato dall'art. 78, comma 8, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente integrato dall'art. 62,
comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n.427.
Quest'ultimo regime, infatti, limitato all'attivita' di assistenza
fiscale resa nei confronti degli associati dalle associazioni sindacali e di
categoria operanti nel settore agricolo, si configura come regime naturale,
per le anzidette associazioni che possono, invece, su opzione determinare il
reddito e l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
Per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati dalle
associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, pertanto,
il reddito imponibile e l'IVA si determinano di regola terminano di regola forfetariamente,
secondo il citato art. 78, comma 8, della legge n.413 del 1991 , salvo opzione
per il regime di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto
nei modi ordinari.
In particolare l'art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede
che per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati da associazioni
sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito imponibile
e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditivita' del 9% e l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del
loro ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli
acquisti e le importazioni.
Per le attivita' commerciali eventualmente esercitate, diverse da
quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge n. 413
del 1991,puo'applicarsiilregime forfetario generale disciplinato
dall'art. 109-bisdelT.U.I.R.sempreche', ovviamente, sussistano i
presupposti ivi previsti.
Al riguardosi precisa che i ricavi derivanti da tali altre attivita'
commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati
sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditivita'
indicati nell'art. 109-bis citato.
5. ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
5.1 Premessa.
Gli enti non commerciali di tipo associativo sono deipo associativo sono destinatari di uno
speciale regime tributario di favore sia ai fini delle imposte sui redditi che
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Tali enti costituiscono, pertanto, una specie del piu' ampio genere
degli enti non commerciali.
Cio' comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che
devono qualificarsi come enti non commerciali in base ai criteri dettati
dall'art. 87 del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 nonche' alla
luce della disposizione dell'articolo111-bis dello stesso T.U.I.R., sono
assoggettati, in via generale, sia in materia di imposte sui redditi che in
materia d'imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non
commerciali, ma relativamente alle attivita' rese all'interno della vita
associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni
espressamente indicate a tal fine dalla legge.
5.2 Imposte sui redditi.
In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli
enti associativi le disposizioni dettate dall'art. 108 del T.U.I.R., ivi
comprese quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti l'intassabilita' della
occasionale raccolta di fondi edei contributi pubblici corrisposti per
attivita' svolte in regime di convenzione o di accreditamento.
Trovano, altresi', applicazione nei confronti di tali enti le norme
recate dagli articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R.
La disciplina di favore propciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo
associativo e' recata dall'art. 111 del T.U.I.R.
Tale articolo e' stato modificato dall'art. 5 del decreto legislativo
n.460 del 1997.
In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo
associativo si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n.600, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo in esame (v.
paragrafo relativo alle scritture contabili).
5.2.1 Disciplina generale degli Enti associativi.
ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL T.U.I.R.
Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato
dall'art. 111 del T.U.I.R. si precisa che le modifiche apportate dall'art. 5
del decreto legislativo in argomento non interessano i commi 1 e 2
dell'articolo in esame.
Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il
cui testo e' il seguente:
"1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli
associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle
associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote
o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le
cessioni di ben08, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o
di occasionalita'".
Il comma 1 dell'art. 111 sancisce l'esclusione dall'ambito della
commercialita' dell'attivita' svolta da associazioni, consorzi ed altri enti
associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa
sia esercitata in conformita' alle finalita' istituzionali e in assenza di una
specifica corrispettivita', e la conseguente intassabilita' delle somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi.
Il comma2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorche' in conformita'
alle finalita' istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo
dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico instasinallagmatico instaurato tra soci ed ente.
I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di
servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito
d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualita' o occasionalita'.
E' appena il caso di precisare che l'attivita' "esterna" degli enti
associativi, quella cioe' resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua
a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del
T.U.I.R.
5.2.2 Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
Le novita'introdottenell'art.111del T.U.I.R. dal decreto
legislativo n.460 del1997 riguardano la disciplina agevolativa dettata per
singole tipologie di associazioni, "privilegiate" in relazione al carattere
specifico dell'attivita' esercitata.
Tale disciplina era contenuta nel previgente testo dell'art. 111,
comma 3, secondo il quale:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate
nell'esercizio di attivita' commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici
effettuate, in conformita' alle finalita' istituzionali, nei confronti degli
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o stegge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o
partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a condizione che questi
abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed
abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota
del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale."
L'art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3
dell'art. 111del T.U.I.R. e ha aggiunto allo stesso articolo, in funzione di
completamento della disciplina agevolativa e di delimitazione dei presupposti
del regime agevolativo recato dallo stesso comma 3 dell'art. 111, gli
ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies .
Le modifiche al comma 3 dell'art. 111 nonche' l'introduzione dei commi
da 4-bisa 4-sexies sono disposte in attuazione della delega recata dall'art.
3, comma 187, lett. c), della legge n.662 del 1996 che fra i criter996 che fra i criteri e
principi direttivi in materia di riordino della disciplina degli enti non
commerciali ha previsto l'esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli
enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata, nonche' sulla base
di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli associati nell'ambito
dell'attivita' propria della vita associativa.
ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R..
1) Attivita' rese agli associati in diretta attuazione degli scopi
istituzionali
Il novellato comma 3, dell'art. 111 del T.U.I.R. prevede:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie
pubblicazioni cedute
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".
Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R., che
riproduce sostanzialmente sotto l'aspetto contenutistico la disposizione
agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3, opera una
parziale deroga alla regola generale espressa nel comma 2 dello stesso art.
111, secondo la quale sono considerate commerciali le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi
specifici, ancorche' si tratti di attivita' conformi alle finalita'
istituzionali. Il regime agevolativo recato dal comma 3, nel testo modificato
dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella esclusione del
carattere commerciale delle attivita' rese da talune tipologie associative, in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.
Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora
sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:
a) le attivita' agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di
associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli
associati;
c) le stesse attivita' devono essere effettuate "in diretta attuazione degli
scopi istituzionali".
d) Tipologie di associazioni agevolate
In ordine al primo dei requisiti sopra indei requisiti sopra indicati si segnala che la
nuova disposizione del comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l'ambito
soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento.
Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina, senza
alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali e culturali.
Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova
disposizione delimita l'ambito applicativo del trattamento di favore alle
"associazioni sportive dilettantistiche". Pertanto, a decorrere dal 1gennaio
1998, non tutte le associazioni sportive, ma solo le associazioni sportive
dilettantistiche, sono destinatarie del riformulato comma 3 dell'art. 111. La
limitazione, che ha finalita' antielusiva, e' intesa ad identificare gli enti
destinatari della previsione di non commercialita' delle attivita' rese ai
propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi
specifici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con gli enti
associativi individuatidallalegge16 dicembre 1991, n.398. Risulta,
pertanto, circoscritta l'applicabilita' del comma 3 dell'art. 111 alle
associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991, definite
anche alla luce della circolare n.1 dell'11 febbraio 1992 della soppressa
Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle
finanze del 18maggio 1995, come ô asso5, come ô associazioni sportive e relative sezioni
non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o
agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti,
che svolgono attivita' sportive dilettantistiche, intendendosi per tali le
attivita' sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell'ambito
della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione e'
affiliata.
In base alla nuova formulazione del comma 3 dell'art. 111 risultano,
inoltre, destinatarie del regime di favore recato dallo stesso comma, le
seguenti due tipologie di associazioni non contemplate dal testo previgente:
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra - scolastica della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle
associazioni che promuovono la solidarieta' e il volontariato nonche'
l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attivita' culturali o
sportive alfine di innalzare la qualita' della vita, come ad esempio le ACLI
e l'ARCI.
Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica
della persona si osserva, in primo luogo, che tali associazioni per poter
essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'art. 111 del T.U.I.R. non
devono svolgere come attivita' principale l'organizzazione di corsi, atteso
che tale circostanza comporterebbe la loro qualificazione come enti
commerciali. Pe enti
commerciali. Peraltro, l'espressione "formazione extra-scolastica della
persona" non individua, in via generale, l'intero settore dell'attivita' di
formazione, ma un piu' limitato ambito di tale attivita' che privilegia la
crescita intellettuale dell'individuo, mirata allo sviluppo della sua
personalita' complessiva e che esclude la formazione professionale, intesa
all'apprendimento di conoscenze specifiche finalizzate all'inserimento nel
mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale.
In sintesi, l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3
dell'art. 111 e' costituito dalle seguenti tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
In relazione all'inquadramento di un ente nell'ambito di una delle
tipologie associative sopra individuate, emerge che lo stesso assumera'
rilievo solo dopo aver appurato l'esatta qualificazione dell'ente e cioe' se
lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali.
Infatti, l'associazione deve essere preventivamente qualificata come
ente non commerciale sulla base dell'oggetto principale dell'attivita',
intesa, come in prece,
intesa, come in precedenza evidenziato, quale attivita' essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente.
Ai fini della successiva qualificazione dell'ente quale associazione
riconducibile in una specifica tipologia indicata nel comma 3 dell'art. 111
del T.U.I.R. si richiama l'indirizzo espresso in proposito dalla Corte
Costituzionale, consentenza5-19novembre 1992, n.467, che afferma
l'insufficienza dell'autoqualificazione dell'ente (come associazione politica,
sindacale, di categoria, religiosa, culturale, ecc.) sulla base della sola
definizione statutaria e, quindi, la necessita' di una valutazione della reale
natura dell'ente e dell'attivita' in concreto esercitata, alla stregua di
obiettivi criteri desumibili dall'insieme delle norme dell'ordinamento.
In sostanza, poiche' la riconducibilita' di un ente in una delle
tipologie associativeindicatenelcomma3 dell'art. 111 comporta la
possibilita' di fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di
evitare che sia l'associazione "arbitra della propria tassabilita'" va
verificata la natura e la caratteristica della stessa, in mancanza di
specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base di criteri obiettivi che
qualificano nell'ordinamento le finalita' politiche, sindacali, di categoria,
religiose ecc..
Ad esempio, le associazioni a carattere religioso che non siano state
civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla baseole poste sulla base di
intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.1159) devono
comprovare la natura e la caratteristica dell'organizzazione secondo i criteri
che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto,
desumibili dal Concordato fra Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese
stipulate con altre confessioni religiose.
b) Destinatari delle attivita' agevolate
Circa i destinatari delle attivita' agevolate, si segnala che vengono
menzionati espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o
partecipanti, "gli iscritti" non richiamati dal previgente testo, riferendosi
la norma agevolativa anche alle associazioni politiche e sindacali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto,
essere rese nei confronti "degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali".
c) Attivita' agevolate
Le attivita' ammesse al regime di favore secondo la disposizione del
novellato comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. devono essere svolte "in diretta
attuazione degli scopi istituzionali".
L'individuazione dell'attivita' che puo' ritenersi svolta in diretta
attuazione degli scopi istituzionali deve essere tuzionali deve essere effettuata, secondo le
indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992,
n.467 gia' in precedenza richiamata, alla stregua di criteri obiettivamente
riscontrabili enon sulle base di un'autoqualificazione risultante dalla sole
indicazioni statutarie.
Si vuole con cio' precisare che l'attivita' svolta "in diretta
attuazione degli scopi istituzionali" non e' quella genericamente rientrante
fra le finalita' istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina
l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attivita'
costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che
caratterizzano ciascun ente associativo.
2) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati
Un'ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il
previgente assetto normativo, e' recata dallo stesso comma 3 dell'art. 111 del
T.U.I.R. Secondo tale norma non sono considerate commerciali le cessioni di
pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni:
a) devono essere effettuate da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
b) devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo
gratuito.
ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Presunzione di .I.R.
Presunzione di commercialita'.
Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4
dell'art. 111 del T.U.I.R.
Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi,
compresi quelli indicati al precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorche'
rese agli associati, sono in ogni caso commerciali.
La norma reca in sostanza una presunzione di commercialita' per le
seguenti prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicita' commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all'art. 111 del
T.U.I.R. dall'art.5 del decreto legislativo in esame, riguardano solo alcune
specifiche tipologie di associazioni e costituiscono una novita' rispetto alla
previgente normativa.
Il testo dei commi 4-bis e 4-ter e' il seguente:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le
cui finalita' an.287, le
cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non
si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed
esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle
svolte indiretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nel
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3".
- Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del
T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale.
Per la somministrazione di alimenti e bevande e' sancita la non
commercialita' esclusivamente a favore dellea ssociazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991,n.287 ( cioe' gli enti a carattere nazionale le cui
finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) etero dell'Interno) e
sempreche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attivita' deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le
sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale;
b) l'attivita' deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e
che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica
organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
c) deve trattarsi di attivita' strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar
o servizi similari interni all'associazione si chiarisce che l'espressa
previsione di non commercialita', a decorrere dal 1gennaio 1998, nei
confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma
per tutti gli altri enti di tipo associativo l'orientamento gia' espresso in
sede amministrativa (ris.n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale e'
stato affermato il carattere commerciale dell'attivita' di somministrazione di
alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei
confronti dei propri associati.
- Organizzazione di viaggie soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e
4-ter, del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale, associazioni
politiche, sindacali, dilitiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose.
E' considerata non commerciale l'attivita' di organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici se svolta da associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
n.287 del1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonche' da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, alle seguenti condizioni:
a) destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
b) si tratti di attivita' strettamente complementari a quella svolta in
diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Quest'ultima condizione comporta la necessita' di verificare in
concreto che l'attivita' di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali (es.
viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di
un congresso nazionale o meeting internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall'art. 5
del decreto legislativo n.460 del 1997, e' il seguente:
"4-quater. Per le orga-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli
stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione".
- Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni
sindacali e di categoria.
Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni
riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro se effettuate dalle
associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite imposto dal
comma 3 dell'art. 111. La non commercialita' e' in tali ipotesi riconosciuta
anche se le pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione
che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va intesa
secondo i criteri gia' adottati in precedenza con riferimento ai c.d. costi
specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte
Dirette n.40 del 26 novembre 1981.
- Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione
sul lavoro. Associazioni sindacalissociazioni sindacali e di categoria.
Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere
dal 1gennaio 1998, non si considera effettuata nell'esercizio di attivita'
commerciale l'assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di
lavoro e di legislazione sul lavoro a condizione che:
. l'attivita' sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti;
. i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
- Attivita' di assistenza fiscale.
Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la
norma recata dall'art. 78,comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri di
assistenza fiscale "si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da associazioni sindacali e
di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in
quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti
dall'esercizio dell'attivita'".
5.3 Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R.
Novita' di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata
dall'art. 4-quinquies del nuov. 4-quinquies del nuovo art. 111 del T.U.I.R.
Tale norma consente l'applicabilita' del trattamento di favore recato
dal comma 3dell'art. 111, nonche' quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter e
4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni destinatarie
degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2. l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nello
stesso comma4-quinquiesdell'art.111,dirette a garantire la non
lucrativita' dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi. Le anzidette
clausole possono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto anche
con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dal menzionato comma
4-quinques dell'art. 111 del T.U.I.R., purche' di portata univoca.
I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli
atti costitutivi o dagli statuti ai fini dell'applicabilita' del regime di
favore nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona che fruiscono delle
citate disposizioni agevolative. Tali principi tendono ad assicurare:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vapitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica utilita' e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine
dovra' essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione
procedimentale relativa all'organismo di controllo deve essere di fatto
osservata ancorche' non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa,
nello statuto o atto costitutivo;
c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) l'e leggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea dei soci, associati o partci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione edesclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) l'intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per
gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1
dell'art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilita' delle quote
associative, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3,
4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
- Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e
devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente (lettere a) e
b), comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies
dell'art. 111 del T.U.I.R. si ritiene di dovere evidenziare la novita' e la
rilevanza, anche ai fini dei principi generali in materia di enti non
commerciali, delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma.
In sostanza l'obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo
indiretto, nonche' l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di
scioglimento dell'associazione, ad altro ente associativo con analoghe
finalita' o ai fini di pubblica utilita', comporta che le pa', comporta che le particolari
tipologie di enti associativi destinatari del regime agevolativo recato dai
commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R. si configurino
quali enti non lucrativi.
Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di
determinate attivita' l'assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di
tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso il divieto di
distribuzione di utili.
La finalita' non lucrativa costituisce un'ulteriore condizione cui e'
subordinato il regime di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati dai
commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111.
Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si
rileva chela norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla nozione di
"distribuzione indiretta" di utili o di avanzi di gestione. Si chiarisce,
tuttavia, che ai fini della interpretazione di tale nozione possono soccorrere
i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Tale norma, infatti, nell'individuare particolari fattispecie che
"costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione", seppure inserita fra le disposizioni della Sezione II del decreto
legislativo n.460inesame relativa alla disciplina tributaria delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, puo' configurarsi come norma
di riferimento anche per glferimento anche per gli enti di tipo associativo.
- Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilita' degli organi
amministrativi (lettere c) ed e), comma 4-quinquies, dell'art. 111 del
T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il principio di
democraticita' comprendente il diritto al voto degli associati o partecipanti
maggiori di eta' e il diritto di nomina degli organi amministrativi (gia'
recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3 dell'art. 111 del
T.U.I.R.) e' estesa a tutte le tipologie di associazioni ammesse al regime
tributario recato dal comma 3 e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater piu' volte
richiamati, (lettere c) ed e) del comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R)
ad eccezione delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese, nonche' delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma
4-quinquies dell'art.111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del rapporto
associativo e alla libera eleggibilita' degli organi amministrativi, non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria (comma 4-sexies dell'art. 111 del
T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalita' di espressione del voto,espressione del voto, si ricorda
che nella relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 e'
stato esplicitamente chiarito quanto segue:
"Non si e' ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il
proprio voto, cosi' come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo
che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive (articolo
3, comma 187,lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione
reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione".
Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse
a carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilita' di
garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell'associazione nonche' del principio di democrazia rappresentativa fondato
sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e' consentita l'espressione del
voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.
- Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies,
dell'art.111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime
agevolativo in argomento l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attivita' istituzionale
sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal
regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non
commerciale. Si chiarisce che la redazionrisce che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo.
Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalita' stabilite dallo
stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie
dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo
dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi
di documento che evidenzia anche l'attivita' decommercializzata.
La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale,
deve essere conservata con le modalita' previste dal D.P.R. n.600 del 1973,
attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una
norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un
particolare trattamento di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina
la non applicabilita' delle disposizioni concernenti la non commercialita'
recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R. citato.
5.3.1 Termini per la predisposizione o l'adeguamento degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del
trattamento tributario previsto delle disposizioni contenute nel comma 3
dell'art. 111 del T.U.I.R. potevano fruire dell'anzidetto regime agevolativo
anche in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto. A decorrere dal 1
gennaio 1998 viene imposto alle menzionate associazioni un onere nuovo ed
ulteriore, consistenteteriore, consistente, appunto, nella predisposizione dell'atto costitutivo o
dello statuto nella specifica forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata.
A decorrere dalla stessa data del 1gennaio 1998 le associazioni, che
gia' abbiano l'atto costitutivo o lo statuto, devono altresi' verificare la
compatibilita' del contenuto dei predetti atti con le clausole sopra
richiamate a pena di inammissibilita' del regime recato dal nuovo testo del
comma 3dell'art. 111, nonche' dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso
articolo.
I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o
regolarizzare gli atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997
(pertanto entroil30giugno1998), per le associazioni religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
di formazione extra-scolastica della persona;
- 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.460 del 1997
(pertanto entro il 31 dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati e' sufficiente che lo
statuto o l'atto costitutivo, conformemente alle disposizioni dell'art. 111,
comma 4-quinquies, sia approvato dall'organo assembleare, ancorche' non sia
intervenuta, ove richiesta, l'approvazione dell'autorita' di controllo
competente. Perrollo
competente. Per le associazioni a piu' larga valenza nazionale, come le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' per le associazioni
di promozione sociale a carattere nazionale e' sufficiente che, entro il
predetto termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate
dall'organo direttivo, in attesa del successivo recepimento da parte
dell'assemblea o del congresso generale. Resta fermo che la mancata osservanza
nei fatti nonche' la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette
comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo recato dai
commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R.
5.4 Imposta sul valore aggiunto
L'art. 5, comma2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta
modifiche all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di
I.V.A. relative agli enti di tipo associativo con le novita' introdotte ai
fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di
applicazione dell'I.V.A. le stesse attivita' non soggette ad imposizione ai
fini delle imposte sui redditi.
- ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
Viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma
recata dal comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972, nella parte in cui
prevede la non commercialita' delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi rese in cdi
servizi rese in conformita' alle finalita' istituzionali, ancorche' dietro
pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, associati o partecipanti, ad
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' nei
confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle
rispettive organizzazioni nazionali.
Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina, senza
alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive la
nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1gennaio 1998, l'ambito
applicativo del trattamento di favore "alle associazioni sportive
dilettantistiche".
Il nuovo comma4 dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 ha, inoltre,
esteso il regime di favore dal medesimo recato alle associazioni di promozione
sociale ed alle associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Pertanto, a decorrere dal 1gennaio 1998, le tipologie associative
destinatarie della disposizione in esame sono le seguenti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica mazione extra-scolastica della persona.
Viene parimenti modificato l'ambito soggettivo di applicazione della
disposizione del comma 5, lett. a), dell'art. 4, relativamente alla previsione
di non commercialita' delle cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente
ai propri associati. Le associazioni beneficiarie di tale regime sono le
stesse sopra elencate.
- ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N.633 DEL 1972
All'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto
comma, ulteriori tre commi.
Il nuovo sesto comma dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce
il comma 4-bis dell'art. 111 del T.U.I.R., relativo alle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
e), dellaleggen.287del1991, limitatamente alla previsione di non
commercialita' della somministrazione di alimenti e bevande.
Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis
dell'art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell'IVA non e' riconosciuto carattere
"non commerciale" all'attivita' di organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici effettuata dalle stesse associazioni di promozione sociale, le
quali, pertanto, restano assoggettate al tributo in base alla presunzione
assoluta di commercialita' disposta dall'art. 4, quinto comma, lett. g), del
D.P.R. n.633 del 1972.
Il nuovo settimo comma dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 subordina
l'applicabilita' delle disposizioni agevolle disposizioni agevolative recate dai commi quarto,
secondo periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dell'atto
costitutivo e dello statuto nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, nonche' alla condizione che le associazioni
interessate si conformino alle specifiche clausole indicate nella medesima
disposizione. Dette clausole coincidono con quelle indicate nell'art. 111,
comma 4-quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli
statutari per gli enti di tipo associativo).
Il nuovo comma ottavo dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 1972 riproduce
il comma 4-sexies del citato art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese nonche' le associazioni politiche, sindacali
e di categoria dal recepimento delle clausole recate dalle lettere c) ed e)
del precedente comma, relative alla disciplina del rapporto associativo e
della libera eleggibilita' degli organi amministrativi, e cio' al fine di
salvaguardare la peculiare struttura delle anzidette organizzazioni.
Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter
dell'art. 111 del T.U.I.R., ai fini dell'imposta del valore aggiunto non e'
stata sancitala "decommercializzazione" delle attivita' di organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici effettuate dalle associazioni politiche,
sindacaliolitiche,
sindacali, di categoria e dalle associazioni riconosciute da confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei
confronti dei soci, associati o partecipanti. Tali attivita', pertanto,
ancorche' svolte dalle predette associazioni sono assoggettate all'I.V.A.
Sono ugualmente imponibili ai fini dell'IVA, in assenza di una norma
espressa di esclusione analoga a quella recata dal comma 4-quater dell'art.111
del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi
di lavoro, qualora le stesse non siano effettuate prevalentemente a favore dei
soci o degli associati, nonche' le prestazioni di assistenza in materia di
applicazione di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro
effettuate nei confronti di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo
dell'art. 4 del D.P.R.n. 633 del 1972, si rinvia a quanto precisato nei
paragrafi precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute nei
commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande,
4-quinquies e 4-sexies dell'art. 111 del T.U.I.R.
6. SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che reca disposizioni
in ordine agli obblighi contabili degli enti non commerciali, e' stato
integrato, con l'aggiunta di ulteriori due commi, dall'art. 8 del decreto
legislativo n.460 del 1997.
n.460 del 1997.
Nessuna modifica e' stata apportata al comma 1 dell'anzidetto art. 20
del D.P.R. n. 600 del 1973 il cui testo e' il seguente:
"Le disposizioni degli articoli14, 15, 16, 17 e 18 si applicano,
relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali".
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973 dal
decreto legislativo n.460 del 1997, dispongono:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di
fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate
nell'articolo 108,comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire
30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a
lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Con il nuovo secondo comma dell'articolo 20 del D.P.R. n.600 del 1973,
ferma restando la obbligatorieta' delle scritture contabili previste dal primo
comma del medesimo articolo, viene introdotto uno specifico obbligo di
rendicontazione in relazione all'agevolazione recata dal comma 2-bis dell'art.
108 del T.U.I.R. (introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n.460 del
1997) per le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli enti
non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di
sensibilizzazione.
Dette attivita' devono essere oggetto - al fine, tra l'altro, di
salvaguardare in modo scrupoloso i principi di trasparenza e di rappresentare
correttamente i fatti della gestione nell'interesse di coloro che intendono
partecipare a tali attivita' -di una rigorosa rendicontazione,
indipendentemente anche dalla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario di cui agli artt.111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4,
settimo comma, del D.P.R. n.633 del 1972.
Deve, pertanto, essere redatertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato
ai sensi dell'art. 22del D.P.R. n.600 del 1973. Ne consegue che, al pari
degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti
fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al
periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di
controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del
codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall'art. 108, comma
2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato le entrate e le spese
medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una
relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
E' appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere
redatto sia dagli enti non commerciali che si avvalgono del regime di
contabilita' ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime di
contabilita' semplificata previsto dall'art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973.
Con il nuovo terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n.600 del 1973,
introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n.460 del 1997, viene stabilito
che gli enti non commerciali soggetti alla determinggetti alla determinazione forfetaria del
reddito, ai sensi dell'art. 109-bis del T.U.I.R., e che abbiano conseguito
nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alla attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18
del D.P.R. n.600 del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
In particolare, permanendo, se prescritti,gli obblighi di
fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti stessi possono
annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni
fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno
15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini I.V.A. ovvero
nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi,
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11
febbraio 1997, pubblicato nella G.U.n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle
relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il
termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisiti e delle
importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all'art. 25
del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello
approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (ci11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E
del 17 gennaio 1997).
Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle
predette semplificazioni contabili, devono, comunque, osservare l'obbligo di
redigere l'apposito rendiconto previsto dal nuovo comma 2 dell'art. 20 del
D.P.R. n.600 del 1973.
7. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
7.1 Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
L'articolo 9,comma1,del decreto legislativo n.460 del 1997
introduce un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo
gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro
il 30settembre 1998, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli
stessi.
Il trasferimento puo' essere effettuato indistintamente da persone
fisiche, da societa' semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia
individuale che societaria e da enti non commerciali.
Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve
essere unente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale, escluse le societa' cooperative.
7.1.1 Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi
aziendali o singoli rami di azienda nonche' singoli beni e deve essere
effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 30
settembre 1998.
30
settembre 1998.
L'ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell'atto di
trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita', con la conseguenza che per gli stessi non e' ammessa
la possibilita' di utilizzo non strumentale all'attivita' esercitata
dall'ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale che quella
commerciale eventualmente esercitata.
Considerata la finalita' della norma, che e' quella di realizzare un
potenziamento patrimoniale dell'ente non commerciale, si ritiene che la
medesima e' parimenti rispettata qualora l'ente non commerciale proceda alla
cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l'intero corrispettivo
conseguito nell'acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell'ambito
dell'attivita' propria dell'ente stesso.
7.1.2 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 in esame nei confronti del soggetto
cedente il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non da luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o
minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di
avviamento mentre per l'ente non commerciale beneficiario la predetta
acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di
sopravvenienze attive nei suoi confronti.
7.1.3 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
Il trasindirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti
non commerciali e' esente dalle imposte sulle successioni e donazioni,
ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva e non e' soggetto
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. b),
del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.4 Trasferimento dell'unica azienda dell'imprenditore cedente
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo. n.460 del 1997
nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto l'unica azienda
dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o
fondi in sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza previo
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG pari al 25 per
cento.
Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il
versamento dell'imposta sostitutiva e' il 1674 denominato "Imposta sostitutiva
Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su riserve e fondi in sospensione di imposta e su
saldi attivi di rivalutazione".
Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento e'
l'anno per il quale si effettuano i versamenti.
Relativamente alle modalita'di versamento si fa richiamo alla nota
del 24 febbraio 1998, prot. n.1998/21572 della Direzione Centrale per la
Riscossione con la quale e' stato precisato quanto segue.
Nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento e'
dovuto da gomento e'
dovuto da soggetti non titolari di partita IVA lo stesso va effettuato ai
concessionari del servizio della riscossione competenti in base al domicilio
fiscale del contribuente, utilizzando la distinta Mod. 8 ovvero il bollettino
di conto corrente postale Mod. 11. Le persone fisiche e le societa' di persone
possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando
il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995
(grafica colore azzurro). Nell'ipotesi in cui il medesimo versamento e' dovuto
da soggetti titolari di partita IVA lo stesso va effettuato ai concessionari
per il servizio della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del
contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di
pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento tramite gli uffici postali, il
bollettino Mod. 31. I pagamenti effettuati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art.
24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, saranno eseguiti secondo le
modalita' di cui al decreto stesso, attualmente in corso di perfezionamento.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29
dicembre 1990, n.408 e della legge 30 dicembre 1991, n.413 relative alle
disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di
riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria deie obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, l'imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra e' fissata nella
misura del10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'art.
4, comma 5 della citata legge n.408 del 1990 e dell'art. 26, comma 5 della
predetta legge n.413 del 1991.
Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo e' il 1674 e per
il versamento valgono le medesime modalita' sopra richiamate.
L'ultima parte del comma 1 dell'art. 9 in commento stabilisce che le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'art. 105 del
T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento. In
proposito, si ritiene che la norma possa trovare applicazione nei confronti
dei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare per i
quali non spiega ancora effetto l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997,n.467,concernentedisposizioniin materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli
utili societari; resta inteso, invece, che per il periodo d'imposta in cui si
applica la disciplina dell'affrancamento obbligatorio delle riserve da
assoggettare a maggiorazione di conguaglio l'imposta sostitutiva sulle
anzidette riserve sara' quella determinata con le percentuali previste dal
citato decreto legislativo n.467del 1997 e no n.467del 1997 e non quella determinata con le
percentuali previste dall'art. 9 del decreto legislativo n.460 del 1997.
Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il
codice tributo, cosi' come precisato con la citata nota del 24 febbraio 1998,
e' il 1675 denominato "Imposta sostitutiva sui fondi in sospensione di imposta
e soggetti a maggiorazione di conguaglio". Anche in questo caso sono
applicabili le medesime modalita' di versamento gia' richiamate.
7.2 Esclusione dal patrimonio dell'impresa dell'ente non commerciale degli
immobili strumentali per destinazione
L'art. 9,comma 2, del decreto legislativo. n.460 del 1997 stabilisce
che l'ente non commerciale che alla data del 1gennaio 1998 utilizzi beni
immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del
T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) puo', entro il 30 settembre
1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con
effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell'IRPEG e dell'IVA. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella
misura del 5 percento del valore dell'immobile determinato con i criteri
dell'articolo 52, comma 4,del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale e del 10
personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, l'ultimo
periodo del comma 2 dell'art. 9 in esame prevede che per bene proveniente dal
patrimonio deve ritenersi il bene, di proprieta' dell'ente stesso non
acquistato nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dall'anno di
acquisizione ed al periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e
l'utilizzazione nell'impresa.
Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal
patrimonio dell'ente quelli acquistati per essere adibiti nell'attivita' di
impresa quando tale circostanza risulti dall'atto di acquisto ovvero quelli
indicati nelle scritture contabili cronologiche (libro giornale o registro
degli acquisti) relative al periodo d'imposta nel quale l'acquisizione si e'
verificata i quali hanno avuto una incidenza nella gestione dell'attivita'
commerciale stessa avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell'IVA
pagata all'acquisto o la deduzione di quote di ammortamento.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono
transitati dal patrimonio dell'ente a quello dell'impresa in periodi di
imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi
acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi siano
indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili e/o siano
state portate in deduzione le relative quote di ammolative quote di ammortamento agli effetti
della determinazione del reddito di impresa.
7.2.1 Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dell'opzione in esame gli enti che, con riferimento
alla data in cui l'opzione viene esercitata continuano a svolgere attivita'
commerciali, con la conseguenza che tale facolta' resta preclusa nelle ipotesi
in cui detta attivita' sia venuta a cessare. Si precisa che l'attivita' di
impresa e' da ritenersi cessata anche nell'ipotesi di affitto o di concessione
in usufrutto dell'unica azienda, atteso che per l'intera durata dell'affitto o
della concessione in usufrutto detta attivita' viene a mancare, come si
desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'art. 81, comma 1,
lett. h), del T.U.I.R.
7.2.2 Determinazione del valore cui applicare le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del
5 odel 10 per cento, secondo i criteri previsti dal comma 4 dell'art. 52 del
D.P.R. n.131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell'art. 9 del decreto
legislativo n.460 del 1997, va assunta la rendita catastale attribuita
all'unita' immobiliare, determinata a seguito della revisione generale
disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (in
G.U. del 7 febbraio 1990, n.31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991. Per le unita'
immobiliari non ancora censite innon ancora censite in catasto vanno assunte le rendite catastali
attribuite alle unita' immobiliari similari gia' censite.
Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il
pagamento della predetta imposta sostitutiva e' 1676 denominato "imposta
sostitutiva Irpeg, Ilor, Iva - art. 9, comma 2, D.Lgs n.460/97". Il periodo di
riferimento da indicare sui modelli di versamento e' l'anno per il quale si
effettuano i versamenti. Relativamente alle modalita' di versamento si
richiamano le relative istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale
della riscossione del 24 febbraio 1998 piu' volte citata.
7.2.3 Effetti del mancato esercizio dell'opzione
Il mancato esercizio dell'opzione e/o l'omesso versamento dell'imposta
sostitutiva dovuta entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli
immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati relativi
all'attivita' di impresa dell'ente non commerciale.
Restano salve, ai fini dei controlli della regolarita' delle
dichiarazioni di opzione e dei relativi versamenti dell'imposta sostitutiva,
le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 in materia di
accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 in materia di
riscossione.
7.2.4 modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle
finanze, in corso di pubblicazione in Gdi pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e' stato stabilito
che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato al predetto
decreto ministeriale, va predisposta in carta libera e spedita a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle Imposte Dirette
ovvero, ove esistente, all'Ufficio delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli
estremi del versamento dell'imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa va
allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario o, se il
versamento e' fatto mediante il servizio postale, l'attestazione rilasciata
dal competente ufficio.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.