1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 5, comma 3, concernente il termine per l’adeguamento
degli statuti, le parole da:
“Entro sei mesi” a: “prima della predetta data” sono sostituite dalle
seguenti: “Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni gia’ costituite prima
del i gennaio 1998”;
b) nell’articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee
per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole:
“30 settembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1999”; nel
medesimo comma le parole da: “e’ esente dalle imposte” fino a: “ente cessionario”
sono sostituite dalle seguenti: “non da’ luogo, ai fini delle imposte sui
redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze,
compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, ne’ e’ soggetto
ad alcuna imposta sui trasferimenti”;
c) nell’articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale:
1)al comma 4, dopo le parole: “svolta direttamente da fondazioni” sono
inserite le seguenti:
“ovvero da esse affidate ad universita’, enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente”;
2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“nonche’ i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del
1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali”.