Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n,422
 
Art. 5 Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale.

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 5, comma 3, concernente il termine per l’adeguamento degli statuti, le parole da:
“Entro sei mesi” a: “prima della predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni gia’ costituite prima del i gennaio 1998”;
b) nell’articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: “30 settembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1999”; nel medesimo comma le parole da: “e’ esente dalle imposte” fino a: “ente cessionario” sono sostituite dalle seguenti: “non da’ luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, ne’ e’ soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti”;
c) nell’articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale:
1)al comma 4, dopo le parole: “svolta direttamente da fondazioni” sono inserite le seguenti:
“ovvero da esse affidate ad universita’, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente”;
2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali”.

 
2. Nella lettera e) del comma 4-quinquies dell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;”.
 
3. Nella lettera e) del settimo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;”.