LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 25-05-1994
REGIONE UMBRIA

Disciplina del volontariato

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA 
N. 23 
del 1 giugno 1994 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1997 Articolo 33 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1998 Articolo 28 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


ARTICOLO 1 
 (Finalità )
 1.  La Regione, in attuazione dell' art. 12 dello Statuto,
riconosce e valorizza la funzione dell' attività  di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l' autonomia di organizzazione e di iniziativa.
  2.  La Regione favorisce l' apporto originale del volontariato
per il conseguimento delle finalità  di carattere
sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni
pubbliche e promuovere forme di coordinamento e collaborazione
tra le organizzazioni di volontariato, gli enti
locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento
delle finalità  di cui alla presente legge, disciplinandone
i relativi rapporti nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 

ARTICOLO 2 
 (Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato)
 1.  E' istituito presso la Giunta regionale il registro
regionale delle organizzazioni di volontariato.
  2.  Nel registro regionale sono iscritte, a domanda,
le organizzazioni di volontariato che:
  - abbiano la sede legale in un comune della regione;
  - esercitino le attività  di cui all' art. 2 della legge 11
agosto 1991, n. 266;
  - risultino in possesso dei requisiti previsti all' art. 3.
  3.  Possono altresì  essere iscritte le organizzazioni
aventi sede legale in altra regione purchè  operanti nel
territorio di uno o più  comuni dell' Umbria con proprie
autonome sezioni.
  4.  Il registro regionale è  articolato in base alle attività 
svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
  a) attività  sociali;
  b) attività  sanitarie;
  c) attività  culturali ed artistiche;
  d) attività  scientifiche;
  e) attività  educative;
  f) attività  sportive, ricreative e del tempo libero;
  g) attività  turistico - naturali;
  h) attività  di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, artistico ed ambientale;
  i) attività  di protezione civile.
  Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente
settore di intervento o iniziativa.
  5.  Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate
annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
con l' indicazione delle variazioni intervenute nel corso
dell' anno.

ARTICOLO 3 
 (Requisiti per l' iscrizione nel registro regionale).
 1.  Negli accordi degli aderenti, nell' atto costitutivo
o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l' iscrizione
nel registro regionale debbono essere previsti:
  a) l' assenza di fini di lucro;
  b) il fine dichiarato di solidarietà ;
  c) la democraticità  delle strutture;
  d) l' elettività  e la gratuità  delle cariche associative;
  e) la gratuità  delle prestazioni degli aderenti, i criteri
di ammissione e di esclusione dei soci, nonchè  i loro
obblighi e diritti;
  f) l' obbligo di formazione del bilancio;
  g) l' obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti;
  h) le modalità  di approvazione del bilancio da parte
dell' assemblea degli aderenti.

ARTICOLO 4 
 (Domanda di iscrizione)
 1.  La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell' organizzazione o sezione autonoma,
deve essere presentata al Sindaco del comune sede
dell' organizzazione unitamente a:
  a) copia dell' atto costitutivo o dello statuto o degli
accordi degli aderenti;
  b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante
da cui risulti:
  - il tipo di attività  svolta;
  - le eventuali risorse economiche complessive per
lo svolgimento dell' attività ;
  - le eventuali attività  commerciali e produttive
marginali che l' organizzazione esercita o intende esercitare;
  c) copia delle polizze assicurative contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento delle attività 
e per la copertura della responsabilità  civile a favore
degli aderenti.
  2.  Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
  a) le generalità  del legale rappresentante e dei
componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
  b) la forma giuridica dell' organizzazione;
  c) la sede legale;
  d) la materia di prevalente attività ;
  e) l' assenza di qualsiari rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e di forme retributive di qualsiasi
genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro
limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
  3.  Copia della domanda di iscrizione è  altresì  inviata
al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 5 
 (Iscrizione al registro regionale)
 1.  I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal
ricevimento.
  2.  L' iscrizione al registro regionale è  disposta con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
  3.  Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il
Comune non abbia richiesto una proroga dello stesso
per ulteriori trenta giorni, l' istruttoria è  svolta d' ufficio
dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
  4.  Copia del provvedimento di iscrizione è  trasmessa
al Comitato di gestione del fondo speciale regionale
di cui all' art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 6 
 (Relazione annuale e variazioni)
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale sono tenute a trasmettere al Comune
ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno, una relazione illustrativa delle attività  svolte nell'
anno precedente ed il programma di attività  per l' anno
successivo.
  2.  Ogni variazione dell' atto costitutivo, dello statuto
o dell' accordo degli aderenti, delle generalità  del legale
rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione
e di gestione deve essere comunicata, entro
trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento
ed al Presidente della Giunta regionale.
  3.  Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei
requisiti elencati al comma 1 dell' art. 3, il Comune competente
provvede ad inviare al Presidente della Giunta
regionale il proprio parere in merito alla eventuale
cancellazione dal registro regionale.
  4.  Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente
della Giunta regionale.  Copia del provvedimento
è  trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale
regionale di cui all' art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266.

ARTICOLO 7 
 (Revisione periodica del registro)
 1.  La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni
legislatura alla revisione del registro regionale garantendo
la partecipazione delle organizzazioni iscritte.
  2.  La revisione è  effettuata mediante una verifica generale
della permanenza dei requisiti di cui all' art. 3
e dell' effettivo svolgimento dell' attività  indicata all' atto
di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui
all' art. 6 e delle conseguenti verifiche disposte anche
mediante ispezioni.
  3.  Il Presidente della Giunta regionale provvede con
proprio decreto alla cancellazione dal registro regionale
di quelle organizzazioni per le quali venga accertata
la perdita di uno o più  requisiti richiesti ai fini dell'
iscrizione, nonchè  a tutte le ulteriori variazioni necessarie.
  4.  Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 è  trasmessa
al Comitato di gestione istituito ai sensi del
comma 2 dell' art. 2 del decreto del Ministro del tesoro
del 21 novembre 1991.
ARTICOLO 8 
 (Provvedimenti, inadempienze
e cancellazione)
 1.  Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto
stabilito all' art. 6 il Comune competente provvede a:
  a) diffidare l' organizzazione affinchè  questa provveda
ai relativi adempimenti, assegnandole un termine
di trenta giorni;
  b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi,
sovvenzioni od ausili comunque denominati disposti
a favore dell' organizzazione inadempiente;
  c) comunicare tempestivamente il contenuto degli
atti di cui alle lett. a) e b) al Presidente della Giunta
regionale.
  2.  L' amministrazione comunale nei trenta giorni successivi
alla scadenza del termine indicato alla lett. a)
del comma 1, invia al Presidente della Giunta regionale
la propria deliberazione recante il parere circa la
cancellazione dal registro.  Il Presidente della Giunta
regionale provvede, con proprio decreto, trasmettendo
copia del medesimo al Comitato di gestione del fondo
speciale regionale di cui all' art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
  3.  I benefici finanziari percepiti da organizzazioni
iscritte nel registro regionale che siano state cancellate
a seguito dell' accertamento della carenza di uno dei
requisiti richiesti per l' iscrizione devono essere rimborsati
alla Regione o agli altri enti erogatori.
ARTICOLO 9 
 (Partecipazione del volontariato
e attività  di informazione)
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale esprimono parere sugli atti di programmazione
degli interventi regionali, provinciali e
comunali relativamente ai settori in cui esse operano.
  2.  La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni
di volontariato al fine di esaminare l' andamento
delle attività  e formulare proposte interessanti
i campi di intervento delle organizzazioni medesime.
  3.  La Regione, in collaborazione con gli enti locali,
attua iniziative di promozione, studio ed informazione
sul fenomeno del volontariato.
ARTICOLO 10 
 (Convenzioni)
 1.  Le convenzioni di cui all' art. 7 della legge 11 agosto
1991, n. 266, devono indicare in particolare:
  a) il numero degli aderenti all' organizzazione stipulante
impegnati nell' attività  oggetto della convenzione
ed i responsabili operativi, con l' indicazione dei relativi
titoli professionali e formativi;
  b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti
o autonomi per prestazioni di attività  specializzate;
  c) il numero e l' articolazione delle ore da impegnare
nell' esercizio dell' attività  convenzionata da parte dei
soggetti di cui alle lettere a) e b);
  d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti
dalla specifica attività  oggetto di convenzione;
  e) la durata del rapporto convenzionale;
  f) le modalità  per la verifica periodica dei risultati
conseguiti;
  g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità 
professionale dei volontari impegnati e la continuità 
delle loro prestazioni;
  h) le modalità  relative al rimborso delle spese vive
sostenute dall' organizzazione, adeguatamente documentate;
  i) la quantità  di risorse economiche, di personale
e di servizi da destinare all' attività  oggetto della convenzione.
  2.  Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare
le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità 
il possesso dei requisiti inerenti:
  a) la specifica competenza, esperienza e professionalità 
nel settore oggetto di convenzione, valutate anche
con riferimento alla qualità  degli addetti;
  b) la disponibilità  da parte dell' organizzazione di
strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo
svolgimento delle attività  oggetto della convenzione;
  c) la collocazione della sede dell' associazione nel
territorio di competenza dell' ente che stipula la convenzione.
  3.  Titoli di priorità  sono inoltre attribuiti secondo
i seguenti criteri:
  a) continuità  nello svolgimento delle attività ;
  b) quantità  delle prestazioni erogate;
  c) qualità  delle prestazioni;
  d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti
pubblici;
  e) distanza delle strutture rispetto all' utenza;
  f) ordine di iscrizione nel registro regionale.
  4.  L' attività  convenzionata deve essere svolta direttamente
e non può  essere oggetto di affidamento a terzi.
  5.  Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate
sulla base di uno schema tipo approvato dalla
Giunta regionale con propria deliberazione.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 7 
ARTICOLO 11 
 (Prestazioni retribuite)
 1.  Ferma restando la prevalenza dell' attività  dei soggetti
aderenti, l' organizzazione di volontariato può  avvalersi
di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti
non aderenti, purchè  si tratti di prestazioni necessarie
ad assicurare il regolare funzionamento dell'
organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare
l' attività  da essa svolta.
ARTICOLO 12 
 (Modalità  per lo svolgimento delle prestazioni)
 1.  Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale possono accedere alle
strutture ed ai servizi pubblici e privati convenzionati
con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse
per lo svolgimento della loro attività , purchè  questa
sia compatibile con la disciplina interna degli enti.
  L' eventuale diniego all' accesso deve essere motivato.
  2.  L' accesso è  subordinato ad accordi tra la struttura
o il servizio e l' organizzazione di volontariato, concernenti
le modalità  di presenza del volontariato ed il
rapporto tra i volontari ed il personale della struttura
o servizio.
  3.  Gli accordi debbono prevedere tra l' altro:
  a) la riconoscibilità  del volontariato e dell' organizzazione
di appartenenza;
  b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina
specifica dell' attività  svolta e delle norme per l' utilizzo
delle attrezzature della struttura o servizio;
  c) il rispetto della libertà , dignità  personale diritto,
convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la
libertà  di questi ultimi di rifiutare l' attività  del volontariato.
ARTICOLO 13 
 (Sedi e attrezzature)
 1.  Al fine di dotare le associazioni di volontariato di
sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento
dei propri fini statutari gli enti locali possono prevedere:
  a) la concessione in comandato alle associazioni di sedi
o attrezzature proprie, per la durata della convenzione;
  b) la concessione di contributi per l' acquisto di attrezzature.
ARTICOLO 14 
 (Formazione ed aggiornamento del volontariato)
 1.  Per le attività  formative dei volontari le Province
possono avvalersi, nell' ambito del sistema informativo
regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981,
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
  2.  I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale di cui all' art. 2
possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici
di cui all' art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981,
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  La Regione, ai sensi dell' art. 6 della legge regionale
21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed
integrazioni, realizza direttamente iniziative di formazione
di rilevante interesse che non risultino realizzabili
dalle Province.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 69 del 1981 Articolo 8 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 69 del 1981 Articolo 6 
ARTICOLO 15 
 (Relazioni annuali sulle attività  di volontariato
e sui rapporti con le organizzazioni)
 1.  I comuni trasmettono al Presidente della Giunta
regionale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
redatta sulla base di quella disciplinata all' art. 6 illustrativa
dell' andamento dei rapporti intercorsi con le
organizzazioni di volontariato.
  2.  La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio
entro il 30 giugno sull' attività  delle organizzazioni
iscritte al registro regionale, nonchè  dello stato dei
rapporti del volontariato con gli enti locali.
ARTICOLO 16 
 (Nomine regionali nel Comitato di gestione
del fondo speciale per il volontariato)
 1.  Il Presidente della Giunta regionale, o suoi delegato,
partecipa di diritto al Comitato di gestione del
fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell' art. 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  2.  Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel
Comitato di gestione previsto al comma 1, quattro rappresentanti
di organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali maggiormente presenti con la loro attività 
nel territorio regionale;  i componenti durano in
carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
ARTICOLO 17 
 (Volontariato di singoli cittadini)
 1.  I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano
prestare la propria opera gratuitamente nell' ambito
di attività  svolte dai pubblici servizi sono iscritti a
domanda in apposito elenco istituito presso il comune
di residenza e suddiviso per settori di intervento.
  2.  A tal fine il singolo volontario rivolge domanda
al sindaco, indicando il settore in cui intende svolgere
la propria attività  volontaria e comprovando la propria
idoneità  operativa.
  3.  Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori
dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari
disponibili ad operare nell' ambito delle competenze del
singolo ente.
  4.  L' ente preposto alla gestione di pubblici servizi
che intenda ammettere volontari nell' ambito dell' attività 
di propria competenza può  rimborsare al volontario
le eventuali spese vive sostenute nell' espletamento
della collaborazione accettata, escludendosi compensi
o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.
ARTICOLO 18 
 (Norme finali e transitorie)
 1.  Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987,
n. 9 e l' articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982,
n. 29.
  2.  Le organizzazioni di volontariato già  iscritte negli
albi di cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29
e 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente iscritte
nel registro di cui all' art. 2.  I volontari di cui all' elenco
regionale dell' art. 10 della legge regionale 22 febbraio
1994, n. 4 sono altresì  iscritti negli elenchi previsti
dall' art. 17 della presente legge.
  3.  Le organizzazioni di volontariato di cui al comma
2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e trasmettono
nello stesso termine al comune ove hanno sede legale
la documentazione di cui all' art. 4.  Successivamente
al ricevimento di tale documentazione si applicano
le disposizioni in materia di procedimento per l' iscrizione
nel registro regionale stabilite dall' art. 5.
  4.  Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente
iscritte nel registro regionale non provvedono
a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
nel termine previsto, sono cancellate dal registro
regionale con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale.  La cancellazione ha effetto dal momento
dell' iscrizione.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  25 maggio 1994
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale UMBRIA Numero 9 del 1987 
ABROGAZIONE:
Legge Regionale UMBRIA Numero 29 del 1982 Articolo 28 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 29 del 1982 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 4 del 1994 Articolo 10