DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 novembre 2002, n.294
Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. (GU n. 1 del 2-1-2003)
testo in vigore dal: 17-1-2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 4 del decreto-legge
28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1 gennaio 2003
l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad
agevolare le spedizioni postali di prodotti
editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
Considerato che lo stesso articolo 4 del citato
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, prevede che i destinatari
delle agevolazioni, siano individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e nell'adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t ta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Destinatari delle agevolazioni
1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo
2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese
editrici di giornali e
periodici iscritti al registro
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al
Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, le imprese
editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro
aventi scopi
religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
2. Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria
per i bollettini degli organi direttivi nazionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001,
n. 463, e' riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre
2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe
e differimenti di termini), e' il seguente:
"Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art.
41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, relativo al regime di contribuzione
diretta per le spedizioni postali,
e' prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui
all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, per il
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso
delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla
societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di
cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e
successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni
sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, che entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni
previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n 448, e
successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti
editoriali effettuate dalle case editrici e da
librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti
al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse
stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma
7, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma
20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi
dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche
tramite convenzione, dall'Ente Poste Italiane, tenendo conto delle
esigenze della clientela e delle caratteristiche
della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa
e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche
dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste
con qualsiasi periodicita' editi da
soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;
c) pubblicazioni informative di: enti, enti locali, associazioni
ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua
estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di
almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate
nelle lettere a), b) e c), con un eventuale
aumento non superiore al tasso programmato di inflazione.
A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione
e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le
integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente
Poste Italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono
essere ammesse alle tariffe
agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate
giornalistiche di cui alla lettera
b) che contengono inserzioni pubblicitarie,
anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione,
anche di tipo redazionale per un'area calcolata
su base annua superiore al 45
per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla
lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie,
anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi
commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita
per corrispondenza, i cataloghi e la
stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche
spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo
di lucro di' cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta
di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore
all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative
delle medesime organizzazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera
a), n. 5) della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo), e' il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita'
sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le
reti esercita le seguenti funzioni:
1) - 4) (Omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione
al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base
alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie
di pubblicita' da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi
radiofonici e televisivi, nonche' le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o
riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale,
nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e
di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica
e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione
dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
(omissis);".
- Il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale).
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (O.N.L.U.S.) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato,
con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno
o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto egislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti
di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di
finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad ecceziore di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere
il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge
2 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio
rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita'
del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori
d'eta' il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".
2. Si intende che vengono perseguite
finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione,
dello sport dilettantistico, della promozione della
cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma
6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati
o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, se costoro si trovano
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere delle condizioni previste ai commi 2 e 3,
si considerano comunque inerenti a
finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e
i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura
e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'Amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse
a quelle istituzionali le attivita'
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura
e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6),
9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione
che in ciascun esercizio e nell'ambito di
ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
o di avanzi di gestione:
a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il
secondo grado, nonche' alle societa' da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate,
effettuate a condizioni piu' favorevoli
in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai
numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati
a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori
al loro valore morale;
c) la corresponsione ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1994, n. 645, e del decreto legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di' sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiore del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati
O.N.L.U.S., nel rispetto della loro struttura e delle
loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del
1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art.
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, sono considerati O.N.L.U.S. limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera
a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione
di cui alla lettera e) del comma 1, agli stessi enti
e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano
tenute separatamente le scritture contabili previste
all'art. 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti pubblici,
le societa' commerciali diverse da
quelle cooperative, gli enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218,
i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.".
- Per il testo della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), vedasi la Gazzetta
Ufficiale n.196 del 22 agosto 1991.
- Il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.
49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo), e' il seguente:
"Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non governative,
che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,
possono ottenere il riconoscimento di idoneita' ai ini di cui all'art.
29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della
commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art.
8, comma 10. Tale commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche
di idoneita', sulle qualificazioni professionali o di mestiere
e sulle modalita' di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale
di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non
governative.
2. L'idoneita' puo' essere
richiesta per la realizzazione di programmi
a breve e medio periodo nei Paesi in via
di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari
in servizio civile; per attivita' di formazione in loco
di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.
Le organizzazioni idonee per una delle suddette attivita'
possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal
Ministro degli affari esteri prima dell'entrata
in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di intervento
sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36
e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita'
di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni
del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro
e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da attivita' commerciali accessorie o
da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali
di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti
con finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli interessi
di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione
delle attivita' previste, disponendo anche delle strutture
e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e
capacita' organizzativa di almeno 3 anni, in rapporto ai Paesi in via di
sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento
di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del
mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino
la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi
in corso.".
Art. 2.
Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata
1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore
al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i
relativi abbonamenti sono stati stipulati
a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale
inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
b) i giornali di pubblicita';
c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
d) i giornali di vendita per corrispondenza;
e) i cataloghi;
f) i giornali non posti in vendita,
ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione
delle pubblicazioni informative
delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e
dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni
senza fini di lucro e
dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita'
di autofinanziamento;
g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese
le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali,
o che svolgano una pubblica funzione;
h) i giornali contenenti supporti integrativi
o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i) i giornali pornografici.
2. Per giornali e periodici di pubblicita'
si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti
o servizi contraddistinti con il
nome o altro elemento distintivo e
diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi
si intendono le elencazioni di prodotti o servizi
anche se contenenti indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali
e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo
per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici
a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione
di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 novembre 2002
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 74, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
e' il seguente:
"1. In deroga alle disposizioni dei titoli
primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) - b) (omissis);
c) per il commercio di giornali
quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi
e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al
numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettazione
della resa del 70 per cento per i libri e dell'80
per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti
integrativi o ad altri enti. Per periodici si intendono
i prodotti editoriali registrati
come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti
sonori o videomagnetici
ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione,
unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri
a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo
indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al
cinquanta per cento del prezzo della confezione
stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni,
l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo.
La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica
anche se i giornali quotidiani, i periodici
ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo
del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione
non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera
confezione; se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione
e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione,
l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni
ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi
delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali,
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita'
previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi
o altri beni quelli che, integrando il contenuto
dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima
della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, press il competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto;".