Osservatorio nazionale per il volontariato
Documento di indirizzo ai fini dell'istituzione
dei «Fondi speciali» presso le Regioni e l'attivazione dei
«Centri di Servizio» per il volontariato, ai sensi dell'art.
15 della legge 266/91 e del decreto interministeriale 21 novembre 1991
(Approvato nella seduta del 16 febbraio 1993)
Considerata la particolare rilevanza della funzione di "sostegno" e "qualificazione" dell'attività di volontariato, che l'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), attribuisce ai Centri di Servizio, da istituirsi con i Fondi Speciali costituiti presso le Regioni ai sensi della disposizione medesima;
considerato altresì che, con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con Ministero degli Affari Sociali del 21 novembre 1991, sono state stabilite, a norma del terzo comma del precitato art. 15 della legge 266, le modalità di attuazione delle norme contenute nel medesimo art. 15, e che - conseguentemente - gli enti indicati in dette norme hanno provveduto all'accantonamento delle somme ivi previste per la costituzione dei menzionati fondi speciali presso le regioni, dandone la prescritta comunicazione all'Osservatorio Nazionale per il volontariato;
ritenuta l'esigenza di addivenire sollecitamente alla realizzazione
dei centri di servizio e all'utilizzazione degli stanziamenti accantonati,
onde non rimangano più a lungo disattese le rilevanti finalità
di sostegno e qualificazione dell'attività di volontariato indicate
dalla legge 266.
L'Osservatorio Nazionale per il Volontariato
- nell'esprimere l'avviso che ogni eventuale, ulteriore adeguamento delle norme attuative, adottate con il citato decreto interministeriale 21 novembre 1991, debba essere posposto rispetto alla rilevata, prioritaria esigenza di una sollecita attivazione dei "centri di servizio", e possa altresì più utilmente realizzarsi dopo una prima, concreta sperimentazione delle norme medesime,
- reputa opportuno indicare. con il presente documento di indirizzo, alcuni criteri intesi a chiarire ed accelerare le procedure per l'istituzione dei "fondi speciali" presso le regioni, per la costituzione dei relativi "comitati di gestione" e per l'attivazione dei "centri di servizio"; ciò anche in considerazione sia della novità rappresentata dalle previsioni contenute nell'art. 15 della legge 266 e delle difficoltà emerse in sede di prima applicazione delle relative disposizioni attuative, sia dell'incompiuta emanazione delle opportune norme regionali integrative, nonché dell'esigenza di un'attuazione secondo criteri e metodologie per quanto possibile uniformi.
1. Costituzione dei comitati di gestione.
Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 21.11.91, " ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione", al quale competono tutte le decisioni necessarie per l'attivazione dei "centri di servizio". La nomina dei componenti e l'insediamento dei comitati di gestione rappresentano pertanto un adempimento di carattere prioritario ed urgente.
In sede di prima costituzione dei Comitati di gestione, l'Osservatorio ritiene che il Ministro per gli Affari Sociali - nella sua veste di Presidente dell'Osservatorio - sia l'autorità competente a ricevere le nomine dei componenti dei Comitati di gestione e ad attivare le procedure per il loro insediamento.
Conseguentemente, l'Osservatorio invita:
a) l'Associazione fra le Casse di Risparmio a provvedere
quanto prima, a norma dell'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale
21.11.1991, al riparto di cui all'art. 2, comma 5, del precitato decreto,
dandone tempestiva comunicazione sia agli enti e alle casse di cui all'art.
1, comma 1, del medesimo decreto - affinché possano procedere alle
nomine di rispettiva competenza - sia al Presidente dell'Osservatorio Nazionale
per il Volontariato;
b) le istituzioni e gli enti indicati all'art.
2, comma 2., del decreto interministeriale 21.11.1991 ad effettuare con
la massima sollecitudine - in conformità alle modalità previste
nello stesso art. 2 - le nomine, di rispettiva competenza, dei membri di
ciascun comitato di gestione, attivando anche le opportune consultazioni
con le organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio e dando
immediata comunicazione delle nomine stesse al Presidente dell'Osservatorio
Nazionale per il Volontariato.
Il Ministro per gli Affari Sociali stabilisce il termine per gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di addivenire, in tempi certi, alla costituzione dei comitati di gestione su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 355/1992, le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento dovranno
individuare, sulla base delle proprie norme statutarie, l'organo regionale
o provinciale legittimato a partecipare al comitato di gestione, nonché
l'organo competente a nominare i rappresentanti, nel predetto comitato,
delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel rispettivo
territorio, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 2, del
decreto interministeriale 21.11.1991. Si precisa altresì che, per
effetto dell'annullamento - dichiarato dalla Corte Costituzionale con la
medesima sentenza - dell'art. 6 del decreto interministeriale 21.11.1991,
le disposizioni del decreto stesso e gli indirizzi contenuti nel presente
documento s'intendono applicabili anche alle province autonome di Bolzano
e Trento.
2. Insediamento dei Comitati di gestione
Mano a mano che sono acquisite le nomine, il Ministro per gli Affari Sociali, con proprio provvedimento, costituisce i singoli Comitati di gestione, dandone comunicazione all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente interessata.
Con il medesimo provvedimento, il Ministro per gli Affari Sociali,
di concerto con la regione o la provincia autonoma interessata, indice
la seduta di insediamento di ciascun Comitato di gestione - che sarà
presieduta dal rappresentante della regione o della provincia autonoma
nel comitato - che dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art.
2, comma 3, del decreto interministeriale 21.11.1991.
3. Regolamentazione e funzionamento dei comitati di gestione
I comitati di gestione provvedono a dotarsi, a norma dell'art.
2, comma 3, del decreto interministeriale 21.11.1991, degli strumenti normativi
con cui dovranno essere determinati - con particolare riferimento alle
attribuzioni previste dall'art. 2, comma 4, del medesimo decreto - tra
l'altro:
a) la sede e il funzionamento del Comitato di gestione;
b) le modalità per la convocazione e la verbalizzazione
delle riunioni, nonché per la pubblicizzazione delle deliberazioni
adottate;
c) i termini e le modalità per la presentazione
delle istanze - da parte dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, del
decreto interministeriale 21.11.1991 - volte alla istituzione dei centri
di servizio di cui all'art. 15 della legge 266/91 e al medesimo art. 3
del decreto interministeriale predetto, nonché per istituzione dei
centri stessi "di intesa con l'ente locale interessato";
d) i criteri e le priorità che saranno seguite
in sede sia di valutazione delle istanze per l'istituzione dei centri di
servizio, sia di riparto annuale delle risorse finanziarie - a norma dell'art.
2, comma 4, lett. d), del decreto interministeriale 21.11.1991 - fra i
centri di servizio istituiti, avendo riferimento alle peculiarità
delle esigenze presenti sul territorio e ai compiti indicati dall'art.
4 del precitato decreto interministeriale;
e) le procedure e le forme per l'istituzione
e la pubblicizzazione dell'elenco regionale dei centri di servizio, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b), del decreto interministeriale 21.11.1991;
f) i criteri cui il comitato di gestione si
atterrà per le nomine di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), del
decreto interministeriale 21.11.1991;
g) le concrete modalità di erogazione
delle somme, di pertinenza di ciascun centro di servizio, depositate ai
sensi dell'art. 5, del decreto interministeriale 21.11.1991, concordando
le opportune intese, al fine anche di una disciplina uniforme con gli enti
creditizi depositari;
h) le modalità della rendicontazione
da parte dei centri di servizio, le forme ed i criteri per i controlli
e le verifiche di cui all'art 2, comma 4, lett. e), del decreto interministeriale
21.11.1991, nonché per i provvedimenti indicati dall'art. 3, comma
5, del decreto interministeriale medesimo.
Per quanto precede, con particolare riferimento alle lettere a), b) ed e), i comitati di gestione concordano, ove del caso, opportune intese con le Regioni e le Province autonome interessate, nonché con gli enti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 21.11.1991.
Quanto alla previsione di cui alla precedente lett. d), relativa all'indicazione dei criteri e delle priorità per 1' istituzione dei centri di servizio, l'Osservatorio raccomanda che, soprattutto in fase di prima istituzione, sia tenuta in speciale considerazione l'esigenza particolarmente avvertita dalla generalità delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio dell'offerta di strumenti di supporto e di promozione del volontariato, nonché di servizi di "consulenza e assistenza qualificata", in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico, in conformità al disposto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto interministeriale 21.11.1991 e, comunque, sia prevista un'opportuna diversificazione e complementarietà delle funzioni dei centri di servizio sul territorio.
Nella definizione dei precitati strumenti normativi, i comitati di gestione potranno prevedere ed attivare appropriate forme - anche permanenti o periodiche - di consultazione, di raccordo e di informazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali territorialmente interessati.
Copia degli strumenti normativi, di cui al presente punto, dovrà
essere tempestivamente inviata all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
4. Costituzione dei fondi speciali
Ai fini della prima istituzione, a norma dell'art. 15 della legge 266/91 e dell'art. 2 del decreto interministeriale 21.11.1991, dei fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, il Ministro per gli Affari Sociali comunica formalmente alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento e ai comitati di gestione, sulla base della segnalazione acquisita ai sensi dell'art. 1 comma 3, del predetto decreto, l'entità delle somme assegnate e delle destinazioni disposte in favore di ciascun fondo speciale - alla data di costituzione dei comitati di gestione medesimi - degli enti e dalle Casse di Risparmio di cui all'art. 1 delle stesso decreto interministeriale.
Mentre si sollecitano gli enti e le casse di risparmio precitate
a trasmettere al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato,
qualora non vi abbiano già provveduto, la segnalazione di cui all1art.
1, comma 2, del decreto interministeriale 21.11.1991, si invitano gli Organi
di vigilanza e controllo sul credito a voler effettuare le opportune verifiche,
regione per regione, in ordine all'integrale espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 1 del decreto interministeriale predetto da parte dei
soggetti ivi indicati.
5. Gestione e funzionamento dei centri di servizio.
Fermo restando che per espresso disposto dell'art. 15, comma 1,
della legge 266/91, i centri di servizio debbono non soltanto essere "a
disposizione delle organizzazioni di volontariato", ma altresì essere
"da queste gestiti", sicché la gestione dei centri stessi non può
che far capo ad "organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali",
si reputa opportuno chiarire che, con riferimento all'art. 3, comma 3,
lettere a) e b) del decreto interministeriale 21.11.1991, possono darsi
due distinte ipotesi:
a) che soggetto gestore del centro
di servizio sia direttamente un'organizzazione di volontariato iscritta
al registro regionale di cui all'art.6 della legge 266/91;
b) che soggetto gestore del centro di servizio
sia
un'entità giuridica appositamente costituita da organizzazioni di
volontariato o con presenza maggioritaria di organizzazioni di volontariato
(fondazione o associazione riconosciuta; associazione costituita ai sensi
dell'art. 36 e segg. del codice civile; consorzio; eventuale altro soggetto
autonomo di imputazione di rapporti giuridici), il cui statuto preveda
lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato
esistenti sul territorio.
Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. a), fermo restando
che tutti i rapporti giuridici fanno capo all'organizzazione di volontariato,
il regolamento del centro di servizio - da adottarsi a norma dell'art.
3, comma 4, del decreto interministeriale 21.11.1991 - dovrà
indicare organi deliberativi gestionali e di controllo appositi per il
centro di servizio, nonché la separazione del patrimonio e della
contabilità del centro di servizio rispetto all'organizzazione di
volontariato.
Gli organi deliberativi e di controllo dei centri di servizio saranno
integrati da un membro nominato dal comitato di gestione ai sensi dell'art.
2, comma 4, lett. c, del decreto interministeriale 21.11.1991.
Le esigenze di diversificazione e complementarità dei
centri di servizio sul territorio possono soddisfarsi attraverso sia la
differenziazione territoriale dei centri stessi, sia la specializzazione
delle loro funzioni.
I regolamenti dei centri di servizio che a norma dell'art. 3,
comma 4, del decreto 21.11.1991, dovranno ispirarsi ai principi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 266/91 - in quanto compatibili con la
forma giuridica del soggetto gestore, nonché con la natura delle
prestazioni e dei servizi erogati - debbono in ogni caso prevedere le modalità
di fruizione e di accesso, a titolo gratuito, ai servizi e alle attività
del centro da parte della generalità delle organizzazioni di volontariato
esistenti sul territorio anche non iscritte nei registri regionali, senza
discriminazione alcuna.
Eventuali violazioni di tali criteri dovranno essere segnalati
al Comitato di gestione territorialmente competente ed, in seconda istanza,
all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
L'Osservatorio coglie infine l'occasione per sottolineare come,
anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15 della legge 266/91 e dal
decreto interministeriale del 21.11.1991, ogni ritardo nell'istituzione
dei registri regionali di cui all'art. 6 della precitata legge 266/91 sia
pregiudizievole per le organizzazioni di volontariato e per la loro attività.
Il Ministro per gli Affari Sociali
Adriano Bompiani