LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 28-05-1992
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:
|
||||||||||||
ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione Liguria riconosce l' elevato calore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l' autonomia. 2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l' apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale. 3. Ai fini dell' applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
|
||||||||||||
ARTICOLO 2 (Attività di volontariato) 1. Per attività di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l' organizzazione di cui il volontariato fa parte. 2. Nella presentazione del servizio l' organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell' attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall' organizzazione di appartenenza- |
||||||||||||
ARTICOLO 3
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) 1. E' 0 istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori: a) ambientale; b) culturale; c) educativo; d) della protezione civile; e) sanitario f) della sicurezza sociale; g) sportivo e ricreativo: h) altri. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, provvede all' iscrizione dell' organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo o accordo degli aderenti; b) statuto o regolamento; c) relazione sull' attività svolta; d) bilancio o, in mancanza, rendiconto; e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative. 3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all' articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266. 4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonchè una relazione sull' attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a), b), e). 5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3. 6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
|
||||||||||||
ARTICOLO 4
(Convenzioni) 1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3 da almeno diciotto mesi. 2. Gli enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo modalità dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all' Osservatorio di cui all' articolo 6. La scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore e nel territorio sul quale è previsto l' intervento; b) idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attività svolta; c) autonomia funzionale ed organizzativa. 3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l' esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 4. Le convenzioni devono inoltre prevedere: a) la durata del rapporto; b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell' intervento; c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività indicando il personale retribuito; d) le modalità di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonchè le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità ; e) la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell' attività , nonchè contro infortuni e malattie connesse all' attività stessa; f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione. 5. Le convenzioni regolano l' utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici. 6. L' ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione. |
||||||||||||
ARTICOLO 5 (Accessi a strutture pubbliche) 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3, per lo svolgimento della loro attività , accedono alle strutture pubbliche, previe le opportune intese. |
||||||||||||
ARTICOLO 6 (Osservatorio regionale di promozione, infor- mazione e documentazione sul volontariato) 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l' Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato. 2. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell' Osservatorio di cui al comma 1. |
||||||||||||
ARTICOLO 7 (Compiti dell' Osservatorio) 1. L' Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione: a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all' articolo 3; b) formula proposte operative in materia di volontariato; c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato; d) promuove ed attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell' attività di volontariato; e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato; f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e sulle esperienze individuali; g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti su territorio regionale; h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato. |
||||||||||||
ARTICOLO 8
(Commissione consultiva del volontariato) 1. E' istituita nell' ambito dell' Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all' articolo 1, comma 2, relativi ai diversi settori di attività del volontariato. 2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 6, comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge |
||||||||||||
ARTICOLO 9 (Formazione ed aggiornamento dei volontari) 1. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione di volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l' Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991.
|
||||||||||||
ARTICOLO 10 (Progetti sperimentali) 1. Al fine di promuovere l' applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall' Osservatorio regionale di cui all' articolo 6 o dai centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991.
|
||||||||||||
ARTICOLO 11 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 nº 21) 1. L' articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 è sostituito dal seguente: " Articolo 21 Registro delle organizzazioni di volontariato. 1. Le Organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui all' articolo 3 della legge regionale " Disciplina del volontariatò ". 2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole " associazione di volontariato" sono sostituite dalla parole " organizzazione di volontariato" e la parola " all' albo" è sostituita dalla parola " registro".
|
||||||||||||
ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del Capitolo 9570 " Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d' ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo 314 " Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell' Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. |
||||||||||||
ARTICOLO 13 (Norma transitoria) 1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all' articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici. 2. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall' articolo 4, comma 4. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 28 maggio 1992 |
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-02-1996
|
||||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:
|
||||
ARTICOLO UNICO Modifica dell' articolo 4 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) 1. Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (Disciplina del volontariato) è sostituito dal seguente: " 1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all' articolo 3". La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 27 febbraio 1996
|