LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 28-05-1992
REGIONE LIGURIA

Disciplina del volontariato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA 
N. 10 
del 10 giugno 1992
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 45 del 1996 Articolo 12 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 6 del 1997 Articolo 9 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 6 del 1997 Articolo 17 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 6 del 1997 Articolo 24 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 46 del 1997 Articolo 11 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1993 Articolo 1 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 2 del 1993 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 54 del 1993 Articolo 3 
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 7 del 1996 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 2 del 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO 1 
 (Finalità )
 1.  La Regione Liguria riconosce l' elevato calore
sociale del volontariato quale espressione
di partecipazione, solidarietà  e pluralismo e
ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone
l' autonomia.
  2.  In particolare la Regione promuove, secondo
le modalità  previste dalle norme sulle
procedure della programmazione, l' apporto
originale delle organizzazioni di volontariato
alla programmazione regionale nei
settori a carattere sociale, civile e culturale.
  3.  Ai fini dell' applicazione della presente legge
sono organizzazioni di volontariato gli organismi
aventi i requisiti richiesti dall' articolo
3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 2 
 (Attività  di volontariato)
 1.  Per attività  di volontariato si intende quella
intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo
e gratuito senza fine di lucro anche
indiretto, tramite l' organizzazione di cui il
volontariato fa parte.
  2.  Nella presentazione del servizio l' organizzazione
deve avvalersi in modo determinante
e prevalente dell' attività  volontaria dei propri
associati, ai quali può  essere corrisposto
soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute nei limiti previamente stabiliti
dall' organizzazione di appartenenza-

ARTICOLO 3 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 45 del 1996 Articolo 12 
 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato)
 1.  E' 0 istituito presso la Regione il registro delle
organizzazioni di volontariato, diviso nei
seguenti settori:
a) ambientale;
  b) culturale;
  c) educativo;
  d) della protezione civile;
  e) sanitario
f) della sicurezza sociale;
  g) sportivo e ricreativo:
h) altri.
  2.  Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore competente, provvede
all' iscrizione dell' organizzazione di volontariato
nel registro di cui al comma 1, su
specifica richiesta della stessa corredata dalla
seguente documentazione:
a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
  b) statuto o regolamento;
  c) relazione sull' attività  svolta;
  d) bilancio o, in mancanza, rendiconto;
  e) nominativo dei soggetti che ricoprono
cariche associative.
  3.  Sono iscritte nel registro le organizzazioni
di volontariato operanti sul territorio regionale
e aventi i requisiti di cui all' articolo 3
della legge 11 agosto 1991 n. 266.
  4.  Le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro di cui al comma 1 trasmettono
entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente
della Giunta Regionale copia del bilancio o,
in mancanza, del rendiconto nonchè  una
relazione sull' attività  svolta e le eventuali
variazioni alla documentazione di cui al
comma 2 lettere a), b), e).
  5.  Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore competente, entro il 31
dicembre di ogni anno aggiorna il registro e
dispone con provvedimento motivato la
cancellazione delle organizzazioni che non
abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui
al comma 4 ovvero per le quali siano venuti
a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
  6.  La Giunta regionale presenta al Consiglio
una relazione annuale sullo stato di applicazione
della presente legge.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 3 

ARTICOLO 4 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 7 del 1996 
 (Convenzioni)
 1.  La Regione, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro di cui all' articolo 3 da almeno diciotto
mesi.
  2.  Gli enti devono pubblicizzare la volontà  di
stipulare convenzioni secondo modalità  dagli
stessi definite, e comunque dandone notizia
all' Osservatorio di cui all' articolo 6.
  La scelta è  determinata sulla base dei seguenti
criteri prioritari:
  a) attività  svolta in forma regolare e continuativa
nello specifico settore e nel territorio
sul quale è  previsto l' intervento;
  b) idoneità  dei livelli di prestazione e della
qualificazione del personale in rapporto
al tipo di attività  svolta;
  c) autonomia funzionale ed organizzativa.
  3.  Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l' esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità 
le attività  oggetto della convenzione, il rispetto
dei diritti e della dignità  degli utenti.
  4.  Le convenzioni devono inoltre prevedere:
  a) la durata del rapporto;
  b) la tipologia delle prestazioni e il progetto
dell' intervento;
  c) il personale, le strutture, le attrezzature
ed i mezzi impiegati nello svolgimento
delle attività  indicando il personale retribuito;
  d) le modalità  di coordinamento tra il volontariato
e il servizio pubblico, nonchè 
le forme di verifica delle prestazioni ed
il controllo della loro qualità ;
  e) la copertura assicurativa degli aderenti
per danni arrecati a terzi nello svolgimento
dell' attività , nonchè  contro infortuni
e malattie connesse all' attività  stessa;
  f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi
comprese le modalità  di rendicontazione.
  5.  Le convenzioni regolano l' utilizzo di personale,
strutture, attrezzature e mezzi messi a
disposizione dagli enti pubblici.
  6.  L' ente pubblico stipulante la convenzione
ne trasmette copia alla Regione.

ARTICOLO 5 
 (Accessi a strutture pubbliche)
 1.  Le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro di cui all' articolo 3, per lo svolgimento
della loro attività , accedono alle
strutture pubbliche, previe le opportune intese.

ARTICOLO 6 
 (Osservatorio regionale di promozione, infor-
mazione e documentazione sul volontariato)
  1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale l' Osservatorio di promozione, informazione
e documentazione sul volontariato.
  2.  Entro tre mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, la Giunta propone al Consiglio
regionale il regolamento dell' Osservatorio
di cui al comma 1.

ARTICOLO 7 
 (Compiti dell' Osservatorio)
 1.  L' Osservatorio regionale di promozione,
informazione e documentazione:
  a) provvede al censimento delle organizzazioni
di volontariato e alla tenuta del
registro di cui all' articolo 3;
  b) formula proposte operative in materia di
volontariato;
  c) cura i rapporti con i servizi interessati al
volontariato;
  d) promuove ed attua, direttamente o in collaborazione
con gli enti locali, con le
organizzazioni di volontariato e con i
centri di servizio di cui all' articolo 15
della legge n. 266/ 1991, iniziative di studio
e di ricerca, anche ai fini della promozione
e dello sviluppo dell' attività  di
volontariato;
  e) favorisce la conoscenza e la circolazione
di esperienze nazionali ed internazionali
sul volontariato;
  f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e
testimonianze sulle attività  del volontariato
e sulle esperienze individuali;
  g) tiene copia delle convenzioni stipulate
fra associazioni di volontariato ed enti
pubblici, operanti su territorio regionale;
  h) promuove ogni tre anni la conferenza
regionale del volontariato.

ARTICOLO 8 
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1993 Articolo 11 
 (Commissione consultiva del volontariato)
 1.  E' istituita nell' ambito dell' Osservatorio regionale
di promozione, informazione e documentazione
la Commissione consultiva
del volontariato al fine di esprimere pareri
obbligatori sui disegni di legge regionali e
sulle proposte di programmazione di cui
all' articolo 1, comma 2, relativi ai diversi
settori di attività  del volontariato.
  2.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 6,
comma 2, disciplina la composizione ed il
funzionamento della Commissione consultiva,
garantendo la rappresentanza di ogni
settore del volontariato previsto dalla presente
legge

ARTICOLO 9 
 (Formazione ed aggiornamento dei volontari)
 1.  I piani di formazione professionale disciplinano
la partecipazione di volontari aderenti
alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
ai corsi di formazione, qualificazione
ed aggiornamento professionale, sentito
l' Osservatorio regionale di promozione, informazione
e documentazione sul volontariato,
tenuto conto delle iniziative assunte
dai centri di servizio di cui all' articolo 15
della legge n. 266/ 1991.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 15 

ARTICOLO 10 
 (Progetti sperimentali)
 1.  Al fine di promuovere l' applicazione di
avanzate metodologie di intervento, la
Giunta regionale approva progetti sperimentali
proposti dall' Osservatorio regionale
di cui all' articolo 6 o dai centri di servizio
di cui all' articolo 15 della legge n. 266/ 1991.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 266 del 1991 Articolo 15 

ARTICOLO 11 
 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 nº
21)
 1. L' articolo 21 della legge regionale 6 giugno
1988 n. 21 è  sostituito dal seguente:
 " Articolo 21
 Registro delle organizzazioni di volontariato.
 1.  Le Organizzazioni di volontariato sono
iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, settore sicurezza
sociale, di cui all' articolo 3 della
legge regionale " Disciplina del volontariatò ".

 2.  Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988
n. 21 le parole " associazione di volontariato"
sono sostituite dalla parole " organizzazione
di volontariato" e la parola " all' albo" è 
sostituita dalla parola " registro".

Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1988 Articolo 21 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1988 

ARTICOLO 12 
 (Norma finanziaria)
 1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si
provvede mediante riduzione di lire
50.000.000 in termini di competenza e di
cassa del Capitolo 9570 " Fondo di riserva
delle spese obbligatorie e d' ordine" dello stato
di previsione della spesa del bilancio per
l' anno finanziario 1992 ed istituzione nel
medesimo stato di previsione della spesa del
Capitolo 314 " Spese per il funzionamento e
i progetti sperimentali dell' Osservatorio regionale
di promozione, informazione e documentazione
sul volontariato" con lo stanziamento
di lire 50.000.000 in termini di
competenza e di cassa.
  2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.

ARTICOLO 13 
 (Norma transitoria)
 1.  In sede di prima attuazione della presente
legge il disposto di cui all' articolo 4, comma
1 non si applica alle organizzazioni di volontariato
che già  abbiano in corso convenzioni
con enti pubblici.
  2.  Entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, le convenzioni in corso devono
essere adeguate a quanto previsto dall'
articolo 4, comma 4.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  28 maggio 1992


LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 27-02-1996
REGIONE LIGURIA

Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992
n. 15 (Disciplina del volontariato).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA 
N. 4 
del 13 marzo 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 


ARTICOLO UNICO 
 Modifica dell' articolo 4 comma 1 della legge
regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del
volontariato)
  1.  Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale
28 maggio 1992 n. 15 (Disciplina del
volontariato) è  sostituito dal seguente:
" 1.  Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato costituite da
non meno di diciotto mesi ed iscritte da
almeno sei mesi nel registro di cui all' articolo
3".
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  27 febbraio 1996
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 15 del 1992 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LIGURIA Numero 15 del 1992 Articolo 4