(G.U. 28 luglio 2001, n.174)
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;
VISTA la legge 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
VISTI in particolare gli
articoli 9, comma 1, lett. c) e 11, comma 1 della legge n. 328 del 2000,
che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale;
Visto l'articolo 8, comma
3, lett. f) della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le Regioni,
sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e
dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi
4 e 5;
Sentito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Sentiti i Ministri della
sanità e per gli affari regionali;
Udito il parere della sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
del …;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri n. … del …, a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente decreto fissa i requisiti
minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei
servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge
n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità
di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
Ai sensi dell'articolo 11, comma
2, della legge n. 328 del 2000, le Regioni, recepiscono e integrano, in
relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente
decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le
strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e
i termini entro cui prevedere l'adeguamento ai requisiti per le strutture
già operanti.
Art. 2
(Strutture e servizi soggetti
ai requisiti minimi per l'autorizzazione)
I requisiti minimi per l'autorizzazione
al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture
e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti
dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5
della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione
dichiarata, sono rivolti a:
minori per interventi socio-assistenziali
ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
disabili per interventi socio-assistenziali
o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli
di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
anziani per interventi socio-assistenziali
o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue
capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
persone affette da AIDS che necessitano
di assistenza continua, e risultano privi del necessario supporto familiare,
o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
persone con problematiche psico-sociali
che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario
supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale.
Per le strutture che erogano prestazioni
socio sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502
del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione
di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque
in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso
legislativo.
Restano ferme le disposizioni adottate
in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture
e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.
Art. 3
(Strutture soggette all'obbligo
di comunicazione di avvio di attività)
Le comunità di tipo familiare
e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità
assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani,
disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali
la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente
impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere
i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
Per le Comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi,
adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli
adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni.
Salva diversa disposizione regionale,
le Comunità di cui al comma 1 non sono soggette ad autorizzazione
all'esercizio ma ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
da presentare al Comune dove hanno sede. La comunicazione è finalizzata
all'esercizio della vigilanza da parte dei Comuni, in particolare sulla
adeguatezza della assistenza erogata, anche sulla base dei requisiti di
qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lett. h), della legge n.
328 del 2000.
Salva diversa disposizione regionale,
sono altresì soggette a comunicazione di avvio di attività
di cui al comma 2, le strutture di accoglienza per persone senza fissa
dimora o per adulti con esigenze abitative e di accoglienza connesse a
difficoltà sociali. I requisiti organizzativi specifici di tali
strutture e le modalità di integrazione delle persone ospitate nella
rete sociale e sanitaria sono definiti dalla regioni.
Art. 4
(Soggetti e procedure)
Fino all'entrata in vigore della
disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma
2, i Comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso
dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.
Art. 5
(Requisiti comuni delle strutture
a ciclo diurno e residenziale)
Fermo restando il possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione
incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e
dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti
requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge
n. 328 del 2000:
ubicazione in luoghi abitati facilmente
raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere
la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare
le visite agli ospiti delle strutture;
dotazione di spazi destinati ad
attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati
alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale,
la fruibilità e la privacy;
presenza di figure professionali
sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai
bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla Regione;
presenza di un coordinatore responsabile
della struttura;
adozione di un registro degli ospiti
e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza
e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato
ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli
obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento,
il piano delle verifiche;
organizzazione delle attività
nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
adozione, da parte del soggetto
gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo
13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle
tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
Art. 6
(Requisiti comuni ai servizi)
Ferma restando l'applicazione dei
contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore
di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire
il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che costituiscono
requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della medesima
legge:
presenza di figure professionali
qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo standard
definiti dalle Regioni;
presenza di un coordinatore responsabile
del servizio;
adozione, da parte del soggetto
erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo
13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicizzazione delle tariffe
praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese;
adozione di un registro degli utenti
del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.
Art. 7
(Requisiti specifici delle
strutture)
Ai fini della individuazione dei
requisiti minimi delle strutture si considerano:
strutture a carattere comunitario;
strutture a prevalente accoglienza
alberghiera;
strutture protette;
strutture a ciclo diurno.
Le strutture a carattere comunitario
sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media
complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata
autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale
la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
Le strutture a prevalente accoglienza
alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale,
media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di
persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente
non autosufficienti.
Le strutture protette sono caratterizzate
da media intensità assistenziale, media e alta complessità
organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.
Le strutture a ciclo diurno sono
caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione
ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno
o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi
precedenti.
Oltre ai requisiti indicati agli
articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere
i requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
Ferma restando l'applicazione dei
requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori
disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative
ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore
della legge n. 328 del 2000.
Le strutture per anziani già
operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità
ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento
e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in
nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare
la propria attività per nuclei funzionali fino a 30 ospiti.