"Lo statuto dei diritti dei lavoratori"
L. 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratoreArt. 1. (Libertà di opinione)
Art. 2. (Guardie giurate)
Art. 3. (Personale di vigilanza)
Art. 4. (Impianti audiovisivi)
Art. 5. (Accertamenti sanitari)
Art. 6. (Visite personali di controllo)
Art. 7. (Sanzioni disciplinari)
Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
Art. 9. (Tutela della salute e dell'integrità fisica)
Art. 10. (Lavoratori studenti)
Art. 11. (Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa)
Art. 12. (Istituti di patronato)
Art. 13. (Mansioni del lavoratore)TITOLO II - Della libertà sindacale
Art. 14. (Diritto di associazione e di attività sindacale)
Art. 15. (Atti discriminatori)
Art. 16. (Trattamenti economici collettivi discriminatori)
Art. 17. (Sindacati di comodo)
Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro)TITOLO III - Dell'attività sindacale
Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Art. 20. (Assemblea)
Art. 21. (Referendum)
Art. 22. (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Art. 23. (Permessi retribuiti)
Art. 24. (Permessi non retribuiti)
Art. 25. (Diritto di affissione)
Art. 26. (Contributi sindacali)a
Art. 27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Art. 28. (Repressione della condotta antisindacale)
Art. 29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
Art. 31. (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
Art. 32. (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)TITOLO V - Norme sul collocamento
Art. 33. (Collocamento)
Art. 34. (Richieste nominative di manodopera)TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Art. 35. (Campo di applicazione)
Art. 36. (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)
Art. 37. (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Art. 38. (Disposizioni penali)
Art. 39. (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
Art. 40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Art. 41. (Esenzioni fiscali)
Art. 1 (Libertà
di opinione)
I lavoratori, senza distinzione
di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge.
Art. 2. (Guardie
giurate)
Il datore di lavoro può impiegare
le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare
ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela
del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro
di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di
cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge
tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo
comma.
In caso di inosservanza da parte
di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Art. 3. (Personale
di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche
del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono
essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4. (Impianti
audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature
di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma
del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5. (Accertamenti
sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte
del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6. (Visite
personali di controllo)
Le visite personali di controllo
sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili
ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza
del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere
disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure
i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7. (Sanzioni
disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la
multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari
più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio
del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non
provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro,
a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8. (Divieto
di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro,
ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
Art. 9. (Tutela
della salute e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica.
Art. 10. (Lavoratori
studenti)
I lavoratori studenti, iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto
a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11. (Attività
culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa)
Le attività culturali, ricreative
ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati
a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali,
costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità
del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 12. (Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13. (Mansioni del lavoratore)
L'articolo 2103 del codice civile
è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".
Art. 14. (Diritto
di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15. (Atti
discriminatori)
E' nullo qualsiasi patto od atto
diretto a:
a) subordinare l'occupazione di
un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione
o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 16. (Trattamenti
economici collettivi discriminatori)
E' vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo
15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori
nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma
precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti
nel periodo massimo di un anno.
Art. 17. (Sindacati
di comodo)
E' fatto divieto ai datori di lavoro
ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con
mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18. (Reintegrazione
nel posto di lavoro)
Ferme restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la
nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più
di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali
di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui
al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia
o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro
è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità
di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio
di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore
e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in
ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente
può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata
con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta
al lavoratore.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Art. 19. (Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell'ambito:
a) […];
b) delle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi
di coordinamento.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario
di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci
ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare
la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso
al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali.
Art. 21. (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro anche aziendali.
Art. 22. (Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna
può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma
precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18
si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui
è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23. (Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli
dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al
primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle
unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione
di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a
otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno
essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24. (Permessi
non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali
di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
Art. 25. (Diritto
di affissione)
Le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26. (Contributi
sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
[…]
[…]
Art. 27. (Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità
produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione
delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni,
un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con
un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.
TITOLO IV - Disposizioni varie e generali
Art. 28. (Repressione
della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga
in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto
non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in
funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma
del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro
che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera
al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale.
[...]
[...]
Art. 29. (Fusione
delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due
o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23,
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze
sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della
tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti
in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma
del presente articolo restano immutati.
Art. 30. (Permessi
per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno
diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31. (Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali)
I lavoratori che siano eletti membri
del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del
loro mandato.
La medesima disposizione si applica
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui
ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato,
ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui
al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta,
o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa
l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni
a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo
e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano
previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia,
in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 32. (Permessi
ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica
di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati
in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio
per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza
alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica
di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale
o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti
per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V - Norme sul collocamento
Art. 33. (Collocamento)
La commissione per il collocamento,
di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano
richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta
dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un
suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di
stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze
per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa
la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte
al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito
di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento
di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte
dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento
è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per
richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale
in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione
scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi
la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso
al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo
16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione
e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego
di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro
le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla
osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono
i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate
le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
Art. 34. (Richieste
nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto
e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati,
da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Art. 35. (Campo
di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali,
le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo
27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano
più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli
articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono
ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
Art. 36. (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione
di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore
di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo
per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato
sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo
che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso
di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo
fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie
e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato
del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Art. 37. (Applicazione
ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge
si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da
enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività
economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì
ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo
che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38. (Disposizioni
penali)
Le violazioni degli articoli 2,
4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a
lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene
dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche
del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace
anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla
fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma,
l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Art. 39. (Versamento
delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo delle ammende è
versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40. (Abrogazione
delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con
le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
Art. 41. (Esenzioni
fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari
per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi,
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla
sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.