LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 7-08-1996
REGIONE CAMPANIA

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio
1993, n. 9 concernente: << Norme per la valorizzazione
del volontariato e regolamentazione dei rapporti
con la Regione e gli Enti locali >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 
N. 51 
del 9 agosto 1996 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 


 
 
 
 

ARTICOLO 1 

 1.  L' articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9, viene così  modificato:
Art 4
 Registro di volontariato
 1.  E' istituito presso la Giunta Regionale della Campania
il Registro regionale del volontariato organizzato.
  2.  Le associazioni che svolgono istituzionalmente le
attività  di cui all' articolo 1 e che siano in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 2, e che abbiano operato
nell' ambito della regione da almeno un anno, possono
chiederne l' iscrizione presentando domanda al Presidente
della Giunta Regionale corredata da:
a) statuto dell' associazione, accordo e atto costitutivo
con l' indicazione del legale rappresentante e della
sede;
  b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le
diverse cariche associative;
  c) relazione concernente le attività  svolte nel precedente
anno solare con relativa documentazione e bilancio
economico consuntivo.
  3.  Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta
Regionale, previo parere dell' Osservatorio di cui all' articolo
7.
  4.  L' iscrizione al Registro determina il riconoscimento
di idoneità  e di interesse pubblico.
  5.  Qualora vengano meno i requisiti richiesti per
l' iscrizione al Registro, la Giunta Regionale diffida a ripristinare
lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza,
entro tre mesi dalla diffida, la Giunta Regionale
ne delibera la cancellazione con provvedimento
motivato.
  6.  La Regione pubblica, annualmente, il Registro
aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione e ne invia copia all' Osservatorio Nazionale
del volontariato.
  7.  Ogni due anni le associazioni di volontariato devono
presentare all' Osservatorio del volontariato una relazione
sull' attività  svolta, le eventuali convenzioni stipulate
con gli enti pubblici e/ o privati, l' elenco degli
associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto,
nel regolamento e nelle cariche associative.  La mancata
presentazione della documentazione entro il 31 dicembre
del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente
la cancellazione del Registro regionale.
  8.  Per consentire alle associazioni di nuova costituzione,
che svolgono le attività  di cui all' articolo 1 e che
siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, di
maturare, ai fini della iscrizione al Registro regionale,
almeno un anno di operatività  nell' ambito della Regione,
le strutture pubbliche e le strutture convenzionate
con la Regione possono consentire presso le proprie sedi
lo svolgimento delle attività  di volontariato delle associazioni
stesse.
  9.  Per le organizzazioni di volontariato, con stabile
sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate
ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti
di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale
8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti,
accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 4 
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 3 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 

 1.  Il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale
8 febbraio 1993, n. 9 viene così  modificato:
<< 2.  Tutte le convenzioni debbono essere comunicate,
dopo la stipula, all' Osservatorio regionale di cui all' articolo
7 della presente legge e pubblicate entro un mese
nel Bollettino Ufficiale della Regione. >>
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 5 

 
 
 
 

ARTICOLO 3 

 1.  L' articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9 viene così  modificato:
7
 Osservatorio regionale del volontariato.
 1.  Con decreto del Presidente della Giunta Regionale,
previa conforme deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali, è  istituito
l' Osservatorio regionale per il volontariato presieduto
dall' Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre
province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.  I membri dell' Osservatorio restano in
carica per la durata della legislatura corrispondente.
  2.  L' Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dell' Assessorato ai
Servizi Sociali ed ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività  da esse svolte;
  b) promuovere ricerche e studi;
  c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
  d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori di competenza
della presente legge;
  e) pubblicare un rapporto biennale e sull' andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
  f) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l' attività  di volontariato;
  g) promuovere con cadenza triennale una conferenza
regionale del volontariato alla quale partecipano tutti
i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
  h) compete, inoltre, all' Osservatorio:
1) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni
dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi
e direttive che interessano i campi di intervento delle
associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono
una convenzione;
  2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti
pervenuti da Enti locali e/ o associazioni di volontariato
da sottoporre alla Giunta Regionale per l' approvazione
ed il relativo finanziamento;
  3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche
di assistenza sociale della Regione;
  4) esprimere parere sull' iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di volontariato;
  5) sostenere, anche in collaborazione con l' ente Regione,
iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento
per la prestazione dei servizi, per l' apporto
legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 7 

 
 
 
 

ARTICOLO 4 

 1.  L' articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 1993,
n. 9, è  abrogato e pertanto, ove nel testo legislativo
appaia la parola << Consulta >>, è  da intendersi << Osservatorio >>.
Riferimenti Normativi ATTIVI
ABROGAZIONE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 Articolo 8 
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 9 del 1993 

 
 
 
 

ARTICOLO 5 

 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della
Costituzione, ed entra i vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
 2. La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania.
 3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Campania.
 7 agosto 1996