LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 7-08-1996
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 1. L' articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, viene così modificato: Art 4 Registro di volontariato 1. E' istituito presso la Giunta Regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato. 2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui all' articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, e che abbiano operato nell' ambito della regione da almeno un anno, possono chiederne l' iscrizione presentando domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata da: a) statuto dell' associazione, accordo e atto costitutivo con l' indicazione del legale rappresentante e della sede; b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative; c) relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo. 3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta Regionale, previo parere dell' Osservatorio di cui all' articolo 7. 4. L' iscrizione al Registro determina il riconoscimento di idoneità e di interesse pubblico. 5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l' iscrizione al Registro, la Giunta Regionale diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta Regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato. 6. La Regione pubblica, annualmente, il Registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all' Osservatorio Nazionale del volontariato. 7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare all' Osservatorio del volontariato una relazione sull' attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con gli enti pubblici e/ o privati, l' elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione del Registro regionale. 8. Per consentire alle associazioni di nuova costituzione, che svolgono le attività di cui all' articolo 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, di maturare, ai fini della iscrizione al Registro regionale, almeno un anno di operatività nell' ambito della Regione, le strutture pubbliche e le strutture convenzionate con la Regione possono consentire presso le proprie sedi lo svolgimento delle attività di volontariato delle associazioni stesse. 9. Per le organizzazioni di volontariato, con stabile sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti, accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali.
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ARTICOLO 2 1. Il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 viene così modificato: << 2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula, all' Osservatorio regionale di cui all' articolo 7 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione. >>
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ARTICOLO 3 1. L' articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 viene così modificato: 7 Osservatorio regionale del volontariato. 1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l' Osservatorio regionale per il volontariato presieduto dall' Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I membri dell' Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura corrispondente. 2. L' Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dell' Assessorato ai Servizi Sociali ed ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge; e) pubblicare un rapporto biennale e sull' andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l' attività di volontariato; g) promuovere con cadenza triennale una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati; h) compete, inoltre, all' Osservatorio: 1) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione; 2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da Enti locali e/ o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Regionale per l' approvazione ed il relativo finanziamento; 3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione; 4) esprimere parere sull' iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato; 5) sostenere, anche in collaborazione con l' ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi, per l' apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali.
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ARTICOLO 4 1. L' articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, è abrogato e pertanto, ove nel testo legislativo appaia la parola << Consulta >>, è da intendersi << Osservatorio >>.
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ARTICOLO 5 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed entra i vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 7 agosto 1996 |