IndiceD.M. 14-02-1992 (con modifiche D.M. 16 novembre 1992)
Obbligo assicurativo volontari
Art. 1 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
Art. 2 - Polizze assicurative
Art. 3 - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato
Art. 4 - Controllo
Preambolo
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul
volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive,
per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei
relativi controlli;
Decreta:
Art.1 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all'esercizio dell'attività medesima.
Art.2 Polizze assicurative
1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate
in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in
forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità
di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati
determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art.
3.
3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro
di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano
aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività
di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno
di iscrizione nel registro [1].
4. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato
le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione
della cancellazione nel registro.
5. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore
presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui
al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione
nel registro previsto dall'art. 3 [2].
Note:
1 L'art. 1, D.M. 16 novembre 1992, ha sostituito con il presente comma
gli originari commi 3 e 4.
2 Comma sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992.
Art.3 Adempimenti delle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli
aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima
di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da
altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità
che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima
pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono [1].
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete
generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in
data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti
in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi
dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione
di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno
in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione
degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto
preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data
e la propria firma [2].
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992.
2 Comma sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992.
Art.4 Controllo
1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle
proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione
o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività
ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione
delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta
giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.