LEGGE REGIONALE N. 83 DEL 6-12-1993
REGIONE VALLE D'AOSTA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 53
del 14 dicembre 1993 |
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Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La Regione autonoma Valle d' Aosta riconosce il
valore sociale e favorisce lo sviluppo della cultura solidaristica
delle organizzazioni di volontariato che perseguono
finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel pieno
rispetto della autonomia delle stesse, in armonia con la normativa
statale e regionale.
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ARTICOLO 2
(Attività di volontariato)
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l' organizzazione di cui il volontariato
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà .
2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese
effettivamente sostenute per l' attività prestata entro i limiti
stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' organizzazione
di cui fa parte.
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ARTICOLO 3
(Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato)
1. L' iscrizione al registro regionale delle organizzazioni
di volontariato è disposta con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentito l' Osservatorio regionale per il
volontariato di cui all' articolo 6.
2. Il registro è annualmente pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro le organizzazioni
di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio
della Regione autonoma Valle d' Aosta, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 << Legge -
quadro sul volontariato >>.
4. L' Osservatorio regionale per il volontariato di cui
all' articolo 6 procede alla revisione annuale del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato al fine di verificare
il permanere dei requisiti e l' effettivo svolgimento
delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte.
5. La cancellazione del registro, disposta con decreto
motivato del Presidente della Giunta regionale, comporta la
risoluzione delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza
di ogni beneficio e agevolazione previsti dalla presente
legge.
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ARTICOLO 4
(Convenzioni)
1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato,
iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all' art. 3, oltre
agli elementi di cui all' art. 7 della legge n. 266 del 1991
dovrà indicare:
a) l' attività oggetto della convenzione e le modalità di
svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il
raccordo con i programmi e le norme di funzionamento
del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero degli aderenti all' organizzazione stipulante
impegnati nelle attività da svolgere;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori
di prestazioni specializzare, impegnati nelle attività da
svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;
c) l' entità del contributo assegnato all' organizzazione dei
volontari per i costi di gestione;
f) l' entità delle sole spese vive documentate sostenute
dall' organizzazione, ivi compreso il costo delle eventuali
prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate
da parte di soggetti non aderenti all' organizzazione
e le modalità relative al rimborso;
g) la stipula, da parte dell' organizzazione, in favore dei
propri aderenti, delle assicurazioni previste dall' art. 4
della legge n. 266 del 1991;
h) le modalità di verifica dell' attuazione della convenzioni
anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei
servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei
volontari;
i) la possibilità per l' ente convenzionante di compiere
indagini a campione sull' utenza per misurare l' efficienza
e la congruità dei servizi prestati;
l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di
revoca dei contributi;
m) le modalità di corresponsione dei contributi e di
rendicontazione.
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ARTICOLO 5
(Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali)
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 2, lettera c) della
legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) l' esperienza specifica nell' attività oggetto di convenzione
per rispondere in modo idoneo alle esigenze della utenza
del servizio oggetto della convenzione;
b) un' organizzazione operativa stabile sul territorio;
c) la formazione permanente dei volontari.
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ARTICOLO 6
(Osservatorio regionale per il volontariato)
1. E' istituito, con provvedimento della Giunta regionale,
l' Osservatorio regionale per il volontariato, così costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) da quattro funzionari, nominati dalla Giunta regionale,
appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di
attività sanitarie, attività socio - assistenziali, lavoro e
attività culturali;
c) da quattro membri, scelti dalla Giunta regionale, tra i
nominativi indicati d' intesa tra le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all' articolo 3.
2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente.
3. L' Osservatorio ha sede presso la Presidenza della
Giunta regionale.
4. L' Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti
compiti:
a) esprime un preventivo parere sulle richieste di iscrizione
al registro di cui all' articolo 3;
b) formula proposte operative in materia di volontariato;
c) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con
gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con
i centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge n. 266
del 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini
della promozione e dello sviluppo dell' attività di volontariato;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze,
raccogli ed aggiorna data, documenti e testimonianze
sulle attività del volontariato;
e) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di
volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale
sulle quali esprime un parere preventivo;
f) promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato,
anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo
delle attività di volontariato;
g) esprime parere preventivo sull' erogazione dei contributi
di cui all' articolo 8.
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ARTICOLO 7
(Formazione e aggiornamento dei volontari)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative
di formazione e di aggiornamento del personale
volontario che opere in organizzazioni di volontariato anche
sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.
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ARTICOLO 8
(Interventi a favore del volontariato)
1. La Giunta regionale può concedere contributi per il
sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato
sulla base di specifici progetti a organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all' art. 3 ed operanti
nel territorio regionale.
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ARTICOLO 9
(Procedure)
1. Per poter accedere ai contributi di cui all' art. 8 le
organizzazioni di volontariato interessate presentano
domanda dell' Assessorato della Sanità ed assistenza sociale.
2. ALla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi
dell' art. 8 della legge 266/ 91, dal legale rappresentante
dell' organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:
a) un dettagliato progetto relativo ad attività di formazione
e/ o di promozione del volontariato;
b) un preventivo di spesa distinto per voci;
c) copia dell' ultimo bilancio approvato.
3. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è
la struttura responsabile del procedimento amministrativo,
istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda e la trasmette all' Osservatorio regionale per
il volontariato di cui all' art. 6 per il prescritto parere.
4. I contributi sono concessi con deliberazione della
Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda, in misura pari all' 80% delle
spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire
30.000.000.
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ARTICOLO 10
(Norme transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge il
disposto di cui all' articolo 4, comma 1, non si applica alle
organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni
con enti pubblici.
2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a
quanto previsto dall' articolo 4, comma 1.
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ARTICOLO 11
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)
1. La legge regionale 10 agosto 1992, n 39 << Contributi
ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in
Valle d' Aosta nei settori della sanità , assistenza sociale e
servizi sociali >> è abrogata.
2. La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 << Associazioni
di volontariato nel settore socio - sanitario >> è abrogata.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano
le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1991.
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ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall' applicazione
della presente legge, valutati per l' anno 1993 in lire
120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte
al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione
che assume la seguente nuova denominazione: << Contributi a
favore di associazioni di volontariato operanti in Valle
d' Aosta >>.
2. A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall' applicazione
della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi
bilanci corrispondenti al capitolo 61620 del bilancio di
previsione della Regione per l' anno 1993, i cui limiti di
spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio
ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione autonoma Valle d' Aosta.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle
d'Aosta.
Aosta, 6 dicembre 1993.
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